LEGGE 10 dicembre 1899, n. 430
Art. 1
È autorizzata sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, per l'esercizio finanziario 1899-900, la spesa di L. 14,560,000 ripartita come è qui di seguito indicato: Cap. n. 46. Fabbricazione di fucili e moschetti, relative munizioni ed accessori, oggetti di buffetterie e trasporti dei medesimi. Pistole a rotazione per gli ufficiali. Nuovi alzi per fucili e moschetti . . . . . . . . . . . . . . . L. 4,300,000 » » 47. Carta topografica generale d'Italia . . » 110,000 » » 48. Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi . . » 500,000 » » 49. Fabbricazione d'artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi . . . . . . . . . . » 1,650,000 » » 50. Lavori, strade, ferrovie ed opere militari . . . . . . . . . . . . . » 300,000 » » 52. Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato . . . . . . . . . . . . . . » 1,000,000 » » 54. Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto . . . . . . . . . . » 1,500,000 » » 55. Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto . . . . » 3,000,000 » » 57. Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi . . . . . . . . . . . . . » 1,600,000 » » 58. Dotazione di casermaggio per le truppe . » 600,000 ---------- Totale . . . L. 14,560,000 ----------
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