LEGGE 17 dicembre 1899, n. 439
Art. 1
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'autorizzazione data al Governo del Re, con la legge del 18 giugno 1899, n. 217, di esercitare provvisoriamente gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1899-900 fino a che non siano tradotti in legge, è prorogata a tutto il mese di febbraio 1900 ed estesa alle note di variazioni presentate fino al 28 novembre 1899, ferme restando tutte le disposizioni da cui è accompagnata l'autorizzazione medesima. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 dicembre 1899. UMBERTO. P. Boselli. Visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.
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