LEGGE 17 dicembre 1899, n. 440
Art. 1
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È approvato l'annesso Ruolo organico del personale dell'Amministrazione di P. S. del Regno, che avrà esecuzione dal 1° luglio 1899. Per l'attuazione del Ruolo organico suddetto è autorizzato il trasporto della somma di lire 319,500 dal capitolo n. 116 (Sicurezza Pubblica, soprassoldo, trasporti ed altre spese per le truppe mandate in servizio speciale ed indennità ai RR. carabinieri) al capitolo n. 57 (Ufficiali di P. S. - Personale) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio 1899-900. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 dicembre 1899. UMBERTO. Pelloux. Visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.
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