LEGGE 17 dicembre 1899, n. 443
Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato a provvedere al rimborso dovuto alla Società delle strade ferrate della Rete Adriatica, per annualità dalla stessa corrisposte alla Società delle strade ferrate meridionali austriache, dal 1° luglio 1885 al 1° luglio 1899, per pigione dei locali ad uso della dogana in Ala, e di maggior canone per ampliamenti e miglioramenti apportati ai locali presi in locazione.
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