LEGGE 21 dicembre 1899, n. 444
Art. 1
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzato il pagamento di lire 116.624,18 a favore dell'Impresa Boffa Lorenzo di Torino, in esecuzione della sentenza 7 maggio 1897 e 24 marzo 1898, rispettivamente della Corte d'Appello e della Corte di Cassazione di Torino, ed a tacitazione del credito risultante dalle suddette sentenze. Tale somma di lire 116,624,18 sarà stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio finanziario 1899-900. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 dicembre 1899. UMBERTO. P. Boselli. Visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.
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