Art. 1
I ritardi dei treni ferroviari, pei quali il Regolamento approvato con decreto Reale del 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie 2ª), stabilisce pene pecuniarie, costituiscono contravvenzioni nei sensi del Codice penale.
I ritardi dei treni ferroviari, pei quali il Regolamento approvato con decreto Reale del 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie 2ª), stabilisce pene pecuniarie, costituiscono contravvenzioni nei sensi del Codice penale.