LEGGE 21 dicembre 1899, n. 447

Type Legge
Publication 1899-12-21
Ultimo aggiornamento 1900-01-12
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

Art. 1

UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'applicazione degli articoli 3 e 6 della legge 15 agosto 1897, n. 383, è prorogata sino al giorno in cui andrà in vigore la legge sui provvedimenti definitivi per gli Istituti di previdenza del personale ferroviario, e non oltre il 31 marzo 1900. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 dicembre 1899. UMBERTO. P. Lacava. P. Boselli. A. Salandra. Visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)