LEGGE 21 dicembre 1899, n. 447

Type Legge
Publication 1899-12-21
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'applicazione degli articoli 3 e 6 della legge 15 agosto 1897, n. 383, è prorogata sino al giorno in cui andrà in vigore la legge sui provvedimenti definitivi per gli Istituti di previdenza del personale ferroviario, e non oltre il 31 marzo 1900. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 dicembre 1899. UMBERTO. P. Lacava. P. Boselli. A. Salandra. Visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.

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