LEGGE 17 dicembre 1899, n. 449
Art. 1
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Gli operai in servizio delle Aziende dei Monopoli, esercitati dallo Stato, dei Tabacchi e dei Sali, hanno diritto di ripetere dall'Amministrazione delle Finanze le indennità che a loro spettassero nei casi d'infortuni sul lavoro, nei limiti e alle condizioni indicate nella legge 17 marzo 1898, n. 80. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 dicembre 1899. UMBERTO. Carmine. Visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.
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