LEGGE 10 dicembre 1899, n. 458
Art. 1
Alla legge sulle servitù militari, 19 ottobre 1859, sono recate le seguenti variazioni ed aggiunte: Art. 1-bis. - Il Ministero della guerra, sentito l'avviso del Capo di stato maggiore e dell'Ispettore delle costruzioni del genio e dell'artiglieria da fortezza, provvederà perchè le piazze forti, le opere che ne fanno parte ed i posti fortificati vengano classificati secondo la loro importanza rispetto alla difesa, per determinare se sia necessaria l'applicazione di tutte le tre zone di servitù militare di cui in appresso e dove possono bastare servitù militari ridotte agli oneri della sola seconda o della sola terza zona. Art. 2. - All'esterno delle fortificazioni delle piazze o dei posti fortificati, l'estensione soggetta a servitù si divide, ove d'uopo, in tre distinte zone determinate da altrettanti poligoni circoscritti alle fortificazioni, per le quali zone sono stabiliti gradi diversi di servitù, secondo la loro distanza dalle fortificazioni medesime, salve le eccezioni di cui l'articolo precedente. Art. 9. - Nella prima zona non si può eseguire costruzioni di sorta ad eccezione delle chiusure con steccati o siepi, le quali si possono stabilire liberamente, colla condizione però accennata dall'articolo precedente. Sono inoltre permesse le piantagioni, purchè non costituiscano fitta boscaglia. Art. 9-bis. - Previo l'avviso del Capo di stato maggiore del Regio esercito e del Capo di stato maggiore del Ministero della Marina, il Governo potrà, per piazze forti da determinarsi, stabilire per le fronti a mare un'unica zona di servitù la quale si estenda dall'opera di fortificazione alla costa. In questa zona sono vietate le costruzioni che si elevano sopra qualunque alineamento fra il ciglio di fuoco dell'opera e la linea dello specchio acqueo, più vicina alla spiaggia, cui corrisponda un'altezza di acqua di metri 2 al massimo. Ogni costruzione che soddisfi a questa condizione d'altezza è in massima ammessa nella detta zona, ma non potrà essere intrapresa senza il preventivo assenso dell'Autorità militare, alla quale dovranno essere trasmessi i disegni relativi planimetrici ed altimetrici. All'Autorità militare è riservata la facoltà d'imporre condizioni alla concessione per la costruzione e quando speciali circostanze lo richiedessero nell'interesse della difesa. Anche nelle zone di servitù delle fronti a mare sono vietate le operazioni topografiche, come è stabilito all'ultimo capoverso dell'articolo 6. Per la fronte di gola delle opere di fortificazione marittima sono in vigore le prescrizioni stabilite per le fortificazioni interne. Art. 10. - Sostituire: In tutte le zone sono permesse le riparazioni per manutenzione delle fabbriche e degli edifizi di varia natura esistenti; gli adattamenti interni, i lavori di consolidamento indispensabili per la loro stabilità ed altresì le ricostruzioni totali o parziali. Queste concessioni sono però subordinate alla condizione di far risultare, in apposito atto, che coi consentiti lavori siano attuate predisposizioni tali che valgano ad assicurare la demolizione dell'opera. Nel suaccennato atto si dovrà altresì far risultare che dell'aumento del valore che possa essere arrecato all'opera coi lavori consentiti col presente articolo non sarà tenuto conto nella stima di esso, nel caso di demolizione nell'interesse della difesa. Art. 10-bis. - Nella seconda e terza zona non saranno applicabili gli articoli 6, 7, 8 e 10, della stessa legge, alle opere di bonificamento idraulico ed agrario che saranno approvate dallo Commissioni nominate in conformità alle leggi 11 dicembre 1878 (serie 2ª) e 8 luglio 1883, n. 1439 (serie 3ª). Le costruzioni in muratura non dovranno però mai oltrepassare l'altezza di 12 metri dal suolo al comignolo. Art. 11. - Sostituire: Occorrendo di demolire fabbricati esistenti nelle anzidette zone in siti che all'epoca della promulgazione della presente legge non siano soggetti a servitù militari, i proprietari di detti fabbricati avranno diritto ad una indennità da concedersi o determinarsi colle norme previste dal Capo IV della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica 25 giugno 1865, n. 2359. Art. 12. - Soppresso. Art. 14. - Sostituire: In tutta la estensione delle zone potranno essere eseguite dalle altre Amministrazioni dello Stato opere di utilità ed interesse pubblico, ma soltanto dopo presi gli opportuni accordi con quella della guerra, che potrà subordinarne l'eseguimento a speciali condizioni od anche porvi divieto. Il Ministero della guerra, previo avviso di apposita Commissione tecnica consultiva, sotto l'osservanza di quelle condizioni che crederà doversi prescrivere, potrà inoltre permettere a privati, in qualsiasi zona, quelle costruzioni di varia natura ed ampliazioni o mutazioni di forma di fabbriche già esistenti, che riconoscesse potersi provvisoriamente tollerare. Le istanze dei privati per ottenere la concessione di eseguire lavori nelle zone di servitù militari ed i documenti che le corredano, saranno redatti in carta non bollata, e gli atti, mediante i quali si fa constare della fatta concessione, saranno stipulati, registrati e trascritti in esenzione d'ogni tassa e diritto. Art. 16. - Sostituire: Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle fortificazioni entro i limiti stabiliti dalla presente legge, saranno, previo avviso di speciale Commissione tecnica consultiva, determinate con Regio decreto da inserirsi negli atti del Governo. Art. 19. - La soppressione delle costruzioni, chiusure in legno, piantamenti d'alberi, depositi di materie combustibili od altri attualmente esistenti entro i limiti sovraindicati, potrà essere ordinata qualora valgano a compromettere la sicurezza e la conservazione degli stabilimenti accennati all'articolo 18, mediante indennità da stabilirsi con le norme stabilite nel Capo IV della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica 25 giugno 1865, n. 2359. Art. 26. - Il giudizio pei reclami relativi alla limitazione appartiene alla IV Sezione del Consiglio di Stato. Art. 30. - Ogniqualvolta per l'accertamento di una contravvenzione debbasi penetrare in una casa od altro luogo chiuso, gl'impiegati suddetti ne riferiranno immediatamente alla direzione del Genio, la quale richiederà il pretore del mandamento, od il sindaco o l'ufficiale di pubblica sicurezza di accompagnare alla visita l'impiegato riferente per procedere al detto accertamento. Il processo verbale sottoscritto pure dall'autorità interveniente verrà rimesso alla direzione del Genio perchè promuova gli ulteriori incumbenti. Art. 33. - Ove il contravventore, avuta notificazione dei processi verbali degli impiegati del genio e dell'artiglieria non riduca le case in pristino, entro il termine che sarà fissato, l'autorità militare trasmetterà i detti verbali al procuratore del Re perchè si proceda ai termini di legge. Art. 36-bis. - Prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta e che sarà considerata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta dal Ministro della guerra il quale, determinandola, prescriverà anche, con inoppugnabile provvedimento, le opere che debbono eseguirsi dal contravventore, per distruggere gli effetti della contravvenzione, e il termine entro cui debbono essere eseguite. Art. 38-bis. - Esaminata dalle competenti Autorità tecniche la capacità difensiva di tutte le piazze forti, posti fortificati e opere singole di fortificazione, saranno, entro il termine di due anni, escluse o limitate tutte quelle le quali, sia per mutate condizioni difensive, sia per ragioni di vetustà non rappresentano nell'ordinamento generale della difesa un valore che giustifichi il peso che deriva dalla imposizione delle servitù militari, e conseguentemente le servitù stesse vorranno, con decreto Reale, fatte cessare. Art. 38-ter. - L'esame, la determinazione e lo svincolo di cui all'articolo precedente dovrà rinnovarsi allo scadere di ciascun decennio, dall'inizio del gravame della servitù imposta, salvo al Ministero della guerra di provvedere a revisione e ad accertamenti straordinari, per conciliare la necessità della difesa cogli interessi dei proprietari di terreni servienti.
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