LEGGE 24 dicembre 1899, n. 461
Art. 1
I capitani commissari saranno nominati fra i tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e del corpo contabile, che soddisfino alle condizioni stabilite con Regolamento da approvarsi con decreto Reale. Il trasferimento dei predetti ufficiali nel corpo di commissariato militare, potrà aver luogo all'atto della loro promozione al grado di capitano o posteriormente alla medesima, in relazione ai posti disponibili nel ruolo organico dei capitani del corpo stesso.
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