Art. 1
Senza l'autorizzazione del Ministro dell'Interno nessuno può fabbricare a scopo di vendita: a) Vaccini; b) Virus; e) Sieri curativi; d) Tossine, antitossine ed ogni altro prodotto affine. Le condizioni necessarie ad ottenere tale autorizzazione e le modalità concernenti la produzione e la vendita, saranno designate da apposito Regolamento, sul parere del Consiglio Superiore di Sanità, ed inteso il Consiglio di Stato.