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LEGGE 21 dicembre 1899, n. 472

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Senza l'autorizzazione del Ministro dell'Interno nessuno può fabbricare a scopo di vendita: a) Vaccini; b) Virus; e) Sieri curativi; d) Tossine, antitossine ed ogni altro prodotto affine. Le condizioni necessarie ad ottenere tale autorizzazione e le modalità concernenti la produzione e la vendita, saranno designate da apposito Regolamento, sul parere del Consiglio Superiore di Sanità, ed inteso il Consiglio di Stato.