LEGGE 14 gennaio 2013, n. 3

Type Legge
Publication 2013-01-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/2013

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata una spesa pari a euro 135.000 per l'anno 2014 e a euro 315.000 per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante riduzione, nella misura di euro 315.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, delle proiezioni per l'anno 2014 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Severino

Agreement

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL BUREAU INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS SULLE MISURE NECESSARIE PER FACILITARE LA PARTECIPAZIONE ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI MILANO DEL 2015 Il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions, qui di seguito denominati "Parti Contraenti", TENUTO CONTO che l'Italia, quale membro del "Bureau International des Expositions", istituito ai sensi della Convenzione sulle Esposizioni Internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e successive modificazioni, accogliera' dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 a Milano l'Esposizione Universale, registrata dal Bureau International des Expositions nel corso della 148° Assemblea Generale del 23 novembre 2010, con il tema "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita"; CONSIDERATO che il Governo della Repubblica Italiana ha la responsabilita' di assicurare il successo e il prestigio dell'Esposizione Universale nel rispetto delle disposizioni di cui alla Convenzione e ai suoi Regolamenti Generale e Speciali; TENUTO CONTO che secondo la Convenzione, nonche' i Regolamenti Generale e Speciali, il Governo della Repubblica Italiana adottera' ogni misura atta a facilitare e ad agevolare l'esercizio delle funzioni del personale dei Partecipanti Ufficiali e, per quanto consentito dall'ordinamento italiano, dei Partecipanti Non Ufficiali, nell'ambito dell'Esposizione Universale; HANNO convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Nel presente Accordo: - con l'acronimo BIE si intende il Bureau International des Expositions; - con il termine "Convenzione" si intende la Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928 sull'Esposizioni Internazionali e successive modificazioni; - con il termine "Stato ospitante" si intende la Repubblica Italiana che ospitera' a Milano l'Esposizione Universale del 2015; - con il termine "Expo Milano 2015" si intende l'Esposizione Universale assegnata dal BIE che avra' luogo nella citta' di Milano, Italia dal 1° maggio al 31 ottobre 2015; - con il termine "Dossier di Registrazione" si intende il documento relativo alla realizzazione e fattibilita' dell'Expo Milano 2015 che l'Italia ha presentato al BIE il 22 aprile 2010 e che il BIE nel corso della 148° Assemblea Generale del 23 novembre 2010 provveduto a registrare: con il termine "Commissario Generale dell'Expo Milano 2015" si intende il Commissario Generale dell'Esposizione delegato dallo Stato italiano per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica Italiana nei confronti del BIE per lo svolgimento dell'Expo Milano 2015; - con il termine "Organizzatore" si intende la Societa' "Expo 2015 S.p.A." che ha il compito, secondo le competenze delineate dalla normativa italiana, di porre in essere interventi infrastrutturali e organizzativi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015; - con il termine "Partecipante Ufficiale" si intendono gli Stati e le organizzazioni internazionali intergovernative che hanno ricevuto e accettato l'invito ufficiale da parte del Governo italiano a partecipare all'Expo Milano 2015; - con il termine "Commissariato Generale di Sezione" si intende la struttura del Partecipante Ufficiale; - con il termine "Commissario Generale di Sezione" si intende il rappresentante nominato da ciascuno Stato o da ciascuna organizzazione internazionale intergovernativa partecipante all'Expo Milano 2015; - con il termine "personale delle Sezioni" si intende il personale dei Commissariati Generali di ciascun Partecipante Ufficiale: il Commissario Generale di Sezione, il Commissario Generale Vicario, il Direttore di padiglione e gli altri diretti dipendenti del Commissariato Generale di Sezione; - con il termine "Collegio dei Commissari Generali" si intende l'insieme dei Commissari Generali di Sezione che partecipano all'Expo Milano 2015; - con il termine "Steering Committee" si intende l'ufficio rappresentativo del Collegio dei Commissari Generali di Sezione; - con il termine "Partecipante Non Ufficiale" si intende ogni entita' giuridica, nazionale o estera, autorizzata dal Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 a partecipare al di fuori delle Sezioni dei Partecipanti Ufficiali; in particolare, possono essere Partecipanti Non Ufficiali le amministrazioni pubbliche territoriali, le aziende e le organizzazioni della societa' civile; - con il termine "Direttore" si intende il rappresentante nominato da ciascuno Partecipante Non Ufficiale all'Expo Milano 2015; - con il termine "contratto di partecipazione" si intende il contratto stipulato tra ogni Commissario Generale di Sezione od ogni Direttore e l'Organizzatore per stabilire i termini e le modalita' attraverso i quali i Partecipanti, Ufficiali e Non Ufficiali, prenderanno parte all'Expo Milano 2015; - con il termine "Padiglione" si intende ogni fabbricato all'interno del Sito espositivo di pertinenza dei Partecipanti Ufficiali e Non Ufficiali; - con il termine "Sito espositivo" dell'Expo Milano 2015 si intende un'area situata nel settore nord-ovest del capoluogo lombardo, nei comuni di Milano, Rho e Pero, cosi' come indicata nel Dossier di Registrazione; - con il termine "Proprietario" si intende la Societa' "AREXPO S.p.A" in quanto titolare delle aree del sito espositivo di Expo Milano 2015 sulle quali e' costituito un diritto di superficie a favore dell'Organizzatore.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Oggetto dell'Accordo Con il presente Accordo, lo Stato ospitante intende attuare le misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Expo Milano 2015 e per favorire cosi' il successo dell'Esposizione stessa.

Accordo-art. 3

Articolo 3 Responsabilita' del BIE Ai sensi dell'articolo 25, par. 1, della Convenzione, il BIE ha la responsabilita' di vigilare e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione stessa in relazione all'Expo Milano 2015.

Accordo-art. 4

Articolo 4 Responsabilita' del Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 1. Ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione, il Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 rappresenta il Governo italiano nei confronti del BIE per ogni questione attinente le disposizioni di cui alla Convenzione e relative all'Esposizione in ogni suo aspetto. 2. In conformita' alla normativa italiana, il Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 e' garante della realizzazione dell'Expo Milano 2015.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Responsabilita' dell'Organizzatore 1. L'Organizzatore e' una societa' di interesse nazionale e l'attuazione del suo oggetto sociale costituisce un espresso impegno assunto dal Governo della Repubblica italiana nei confronti del BIE, da attuarsi nel limite delle risorse preordinate a tale finalita'. 2. In particolare, l'Organizzatore, nella sua qualita' di gestore dell'Expo Milano 2015, ha il compito di svolgere tutte le attivita' necessarie alla realizzazione dell'evento, in particolare le opere di preparazione e costruzione del sito, le opere infrastrutturali di connessione del Sito espositivo, le opere riguardanti la ricettivita' e le opere di natura tecnologica e di sicurezza. 3. Esso e' tenuto inoltre a svolgere tutte le attivita' connesse alla preparazione, organizzazione e gestione dell'Evento, ivi compresa l'istituzione di un "Centro Servizi per i Partecipanti", sede operativa di tutte le Amministrazioni centrali e periferiche competenti dello Stato ospitante.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Ingresso e soggiorno 1. Lo Stato ospitante adottera' tutte le misure necessarie per agevolare l'ingresso e il soggiorno nel territorio della Repubblica Italiana del personale delle Sezioni di ciascun Commissariato Generale di Sezione di cui all'articolo 1 del presente Accordo. I visti d'ingresso per missione, con riferimento all'evento espositivo, necessari al suddetto personale saranno rilasciati gratuitamente e con ogni consentita sollecitudine. 2. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana rilascia ai Commissari Generali di Sezione, al personale delle Sezioni, al loro stretto nucleo familiare, una carta di identita' che attesta la qualifica del titolare e che li esime dal rilascio del permesso di soggiorno. La validita' della carta di identita' e' limitata al periodo strettamente legato all'Expo Milano 2015 e comunque non oltre la durata del presente Accordo. 3. Lo Stato ospitante adottera' tutte le misure necessarie per agevolare l'ingresso e il soggiorno nel territorio della Repubblica Italiana del seguente personale: a) personale di organizzazioni senza fini di lucro o, in generale, di Partecipanti Non Ufficiali con i quali l'Organizzatore abbia stipulato un contratto di partecipazione, b) fornitori di servizi dei Partecipanti Ufficiali e dei Partecipanti Non Ufficiali, c) espositori dei Partecipanti Ufficiali e dei Partecipanti Non Ufficiali, d) persone coinvolte negli eventi artistici e culturali organizzati, all'interno del Sito espositivo, dai Partecipanti Ufficiali, Partecipanti Non Ufficiali o dall'Organizzatore, e) giornalisti al seguito di delegazioni straniere incaricati di seguire gli eventi organizzati dai Partecipanti all'Expo Milano 2015, f) personale coinvolto in attivita' commerciali nell'ambito dell'Esposizione, autorizzato dall'Organizzatore. 4. I visti d'ingresso necessari al suddetto personale saranno rilasciati con ogni consentita sollecitudine sulla base della vigente normativa in materia. Il rilascio del visto per missione, con riferimento all'evento espositivo, esime detto personale dal rilascio delle autorizzazioni al lavoro ma non dalle procedure previste in tema di permesso di soggiorno. Uguale trattamento sara' riconosciuto al personale che fa ingresso in Italia in regime di esenzione di visto per un soggiorno di durata massima di 90 giorni nell'arco di un semestre. 5. Le autorita' italiane competenti, per il tramite dell'Organizzatore, sono tenute a fornire non appena possibile ai Partecipanti tutte le informazioni e i formulari necessari. Ogni modifica legislativa in materia di ingresso e di soggiorno, deve essere comunicata tempestivamente ai Partecipanti. 6. Al fine di assicurare il buon funzionamento delle procedure di emissione dei visti e delle carte di identita' di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ogni Commissario Generale di Sezione comunichera' ufficialmente al Ministero degli Affari Esteri la lista dei nomi del personale della propria Sezione per quanto possibile, in anticipo. Cosi' come per accelerare il rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno per il personale di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il Commissario Generale di Sezione o il Direttore del Partecipante Non Ufficiale comunicheranno il prima possibile all'Organizzatore i nomi delle persone che saranno coinvolte nella realizzazione del proprio spazio espositivo, la durata e lo scopo della loro presenza nel territorio italiano.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Uso frequenze radioelettriche 1. L'Organizzatore puo' richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico, per il periodo compreso tra il gennaio 2013 ed il marzo 2016, le autorizzazioni temporanee ad uso privato di frequenze radiomobili limitate alle attivita' connesse all'Expo Milano 2015. 2. L'autorizzazione sara' concessa, nel piu' breve tempo possibile, ai sensi della normativa italiana vigente in materia. 3. L'uso delle frequenze radiomobili di cui al primo comma e' concesso a titolo gratuito ai Partecipanti Ufficiali, a valere sulle risorse preordinate dell'Organizzatore.

Accordo-art. 8

Articolo 8 Assicurazione obbligatoria contro terzi Ogni Partecipante Ufficiale e Non Ufficiale dovra' sottoscrivere l'assicurazione obbligatoria contro terzi sollevando il Governo italiano, l'Organizzatore e il Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 da ogni responsabilita' derivante da qualsiasi azione, ricorso o altra domanda contro il Governo italiano per danni provocati a persone e cose durante l'Expo Milano 2015. L'impegno sara' confermato nel contratto di partecipazione firmato da ogni Partecipante Ufficiale e Non Ufficiale.

Accordo-art. 9

Articolo 9 Prerogative dei Commissariati Generali di Sezione 1. Lo Stato ospitante riconosce ai Commissariati Generali di Sezione il potere, nell'ambito dell'attivita' istituzionale, di: a) stipulare contratti, b) acquisire e cedere beni mobili ed immobili, c) stare in giudizio. 2. Ai sensi della Convenzione, i Commissariati Generali di Sezione sono rappresentati dal Commissario Generale di Sezione o, in sua assenza, dal Commissario Generale Vicario.

Accordo-art. 10

Articolo 10 Esenzione dalle imposte per i Commissariati Generali di Sezione 1. I Commissariati Generali di Sezione, i loro beni, averi e redditi sono esentati, nell'ambito delle attivita' istituzionali espositive e non commerciali, da ogni imposizione diretta e, nei limiti previsti dal presente articolo, dalle imposte indirette, da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. 2. I fabbricati posseduti dai Commissariati Generali di Sezione sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria, ove applicabile. L'esenzione si applica per la durata del presente Accordo. 3. Gli atti, transazioni ed operazioni finanziarie relativi agli acquisti di beni e servizi necessari ai Commissariati Generali di Sezione per il perseguimento dei propri fini istituzionali non commerciali sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali; i medesimi Commissariati sono esenti, altresi', dalle tasse sulle concessioni governative. 4. I Commissariati Generali di Sezione godono, altresi', delle stesse esenzioni e agevolazioni concesse allo Stato italiano sui prelievi per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati all'interno del Sito espositivo ovvero, a decorrere dalla sua introduzione, sull'imposta municipale secondaria. 5. Per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA), gli acquisti di beni e servizi, nonche' le importazioni di beni di importo rilevante concernenti le loro attivita' ufficiali da parte dei Commissariati Generale di Sezione non sono imponibili. Ai fini del presente Accordo l'espressione "acquisto e/o importazioni di importo rilevante" si applichera' agli acquisti di beni e servizi e/o importazioni di beni di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia. 6. I Commissariati Generali di Sezione, ovvero l'Organizzatore qualora erogatore di servizi, sono esentati dall'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale consumati all'interno dei Padiglioni dei Partecipanti Ufficiali per l'espletamento delle loro attivita' istituzionali espositive e non commerciali. 7. Per quanto concerne le importazioni di beni in regime di ammissione temporanea da parte dei Commissariati Generali di Sezione, si applicano le disposizioni di cui all'Annesso della Convenzione. Il Commissariato Generale di Sezione e', quindi, esentato da dazi, imposte e da divieti e restrizioni sui beni importati o esportati per scopi connessi con la propria partecipazione ufficiale all'Expo Milano 2015. I beni importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonche' ai provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'Unione Europea. Le autorita' italiane effettueranno detti controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative del Commissariato Generale di Sezione. 8. I beni importati in esenzione da dazi, imposte e da divieti e restrizioni conformemente al presente Accordo non potranno essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo delle autorita' italiane e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Qualora dette imposte, diritti e contributi vengano fissati in funzione del valore dei beni, essi verranno calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data. 9. Il Commissariato Generale di Sezione e' esente da imposte, dazi, nonche' da ogni divieto o restrizioni all'importazione di un numero di autoveicoli non superiore a due destinati ad "uso ufficiale" e dei relativi pezzi di ricambio dei medesimi. Il Commissariato Generale di Sezione e' parimenti esente dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica di possesso sui veicoli. L'esenzione si applica per la durata del presente Accordo. I carburanti e i lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti potranno essere acquistati in esenzione, rispettivamente, dall'accisa o dall'imposta di consumo, entro il limite complessivo di 1200 litri per semestre. 10. I Commissariati Generali di Sezione potranno ricevere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai loro scopi istituzionali. 11. Le esenzioni di cui al presente Articolo non si applicano alle tasse ed ai prelievi corrispettivi di servizi resi ai Commissariati Generali di Sezione.

Accordo-art. 11

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