LEGGE 14 gennaio 2013, n. 6

Type Legge
Publication 2013-01-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/2013

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi ed il protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 2004.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 2 del protocollo stesso.

Art. 3

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri

Visto, Il Guardasigilli: Severino

Protocollo-art. 1

Allegato SECONDO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO CHE MODIFICA LA CONVENZIONE TRA L'ITALIA E IL BELGIO IN VISTA DI EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE E DI PREVENIRE LA FRODE E L'EVASIONE FISCALE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E IL PROTOCOLLO FINALE, FIRMATI A ROMA IL 29 APRILE 1983 SECONDO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO CHE MODIFICA LA CONVENZIONE TRA L'ITALIA E IL BELGIO IN VISTA DI EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE E DI PREVENIRE LA FRODE E L'EVASIONE FISCALE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E IL PROTOCOLLO FINALE, FIRMATI A ROMA IL 29 APRILE 1983 LA REPUBBLICA ITALIANA E IL REGNO DEL BELGIO, DESIDEROSI di modificare la Convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi, e il Protocollo finale, filmati a Roma il 29 aprile 1983 (qui di seguito denominata "la Convenzione"), HANNO DECISO di addivenire ad un secondo Protocollo aggiuntivo a detta Convenzione e hanno nominato a tale scopo in qualita' di Plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica Italiana: Massimo Macchia, Ambasciatore Sua Maesta' il Re dei Belgi: Jan Devadder, Direttore Generale per gli Affari Giuridici, Giureconsulto i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti secondo le forme prescritte, hanno convenuto le seguenti disposizioni: ARTICOLO 1 L'articolo 19, paragrafo 1, (b), della Convenzione e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni : "(b) Tuttavia, tali redditi sono imponibili solo nell'altro Stato contraente se la persona fisica e' un residente di tale Stato e ne possiede la nazionalita'."

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 1. Ogni Stato contraente notifichera' all'altro Stato contraente l'adempimento delle procedure richieste dalla legislazione per l'entrata in vigore del presente Protocollo aggiuntivo. 2. Il Protocollo aggiuntivo entrera' in vigore il quindicesimo giorno dopo la data di ricezione della seconda notifica e le sue disposizioni saranno applicabili alle imposte stabilite sui redditi relativi a dei periodi imponibili a partire dal 1° gennaio 1997.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 Il presente Protocollo aggiuntivo e' applicabile qualunque siano i termini previsti dalla legge interna degli Stati contraenti in materia di accertamento e sgravio delle imposte.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 Il presente Protocollo aggiuntivo rimarra' in vigore fino a quando restera' in vigore la Convenzione; la sua applicazione cessera' allo stesso tempo che quella della Convenzione. IN FEDE DI CIO', i sottoscritti debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo aggiuntivo e vi hanno apposto i loro timbri. FATTO a Bruxelles, l'11 ottobre 2004, in duplice copia, nelle lingue italiana, francese e neerlandese, i tre testi facenti ugualmente fede. PER LA REPUBBLICA ITALIANA: PER IL REGNO DEL BELGIO: Massimo MACCHIA, Jan DEVADDER, Ambasciatore Direttore Generale per gli Affari Giuridici Giureconsulto Parte di provvedimento in formato grafico

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