DECRETO 19 dicembre 2012, n. 258

Type Decreto
Publication 2012-12-19
Ultimo aggiornamento 2013-02-14
State In force
Source Normattiva
articles 5
Reform history JSON API

Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/2013

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il codice della navigazione e, in particolare: l'articolo 707, sesto comma, il quale prevede che, per gli aeroporti militari, le funzioni previste dal medesimo articolo 707 sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto del Ministro della difesa; l'articolo 710, che individua le competenze che il Ministero della difesa esercita per gli aeroporti militari, fra cui l'imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni previste, dal successivo articolo 711, per le opere, le piantagioni e le attivita' che possono costituire pericolo per la navigazione; l'articolo 748, terzo comma, il quale prevede che lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma, tra cui gli aeromobili militari, e' effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti amministrazioni dello Stato;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il proprio decreto 20 aprile 2006, recante la disciplina delle attivita' di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprieta' privata nelle zone limitrofe agli aeroporti e alle installazioni adibite ad attivita' di volo;

Visto l'allegato numero 14 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Sentiti lo Stato maggiore della difesa, la Direzione generale dei lavori e del demanio e lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare;

Considerata la necessita' di sostituire il predetto decreto 20 aprile 2006 per aggiornare l'elenco degli aeroporti militari ivi contenuto, per recepire le prescrizioni tecniche di cui al citato annesso 14 e per adottare un atto di natura regolamentare;

Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 106, comma 1 lettera o), che prevede che la Direzione dei lavori e del demanio e' competente in materia di servitu' e di vincoli di varia natura connessi con beni demaniali militari;

Visto il proprio decreto 25 gennaio 2008, recante l'atto di indirizzo relativo agli aeroporti militari a doppio uso militare - civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 7670/2012, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 27 settembre 2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. M_D GGAB 0046572 del 22 novembre 2012;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: Si riporta il testo degli articoli 707, 710, 711 e 748 del Codice della navigazione: "Art. 707. Determinazione delle zone soggette a limitazioni. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC. Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi e di collocare i segnali puo' accedere nella proprieta' privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei privati, l'assistenza della forza pubblica. Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune interessato. Dell'avvenuto deposito e' data notizia, entro dieci giorni, mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale della regione interessata. Il comune interessato provvede inoltre a darne pubblicita' ai singoli soggetti interessati, nei modi ritenuti idonei. Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attivita' compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell'Annesso XIV ICAO. Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto del Ministro della difesa." "Art 710. Aeroporti militari. Per gli aeroporti militari, il Ministero della difesa esercita le competenze relative: a) alla predisposizione e pubblicazione delle mappe aeronautiche; b) alla autorizzazione alla costituzione degli ostacoli alla navigazione aerea nelle vicinanze degli stessi; c) all'imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni di cui all'articolo 711; d) al collocamento di segnali di cui all'articolo 712; e) all'abbattimento degli ostacoli ed all'eliminazione dei pericoli di cui all'articolo 714." "Art. 711. Pericoli per la navigazione. Nelle zone di cui all'articolo 707, sono soggette a limitazioni le opere, le piantagioni e le attivita' che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea. La realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle autorita' preposte, sono subordinati all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosita' ai fini della sicurezza della navigazione aerea." "Art. 748. Norme applicabili. Salva diversa disposizione, non si applicano le norme del presente codice agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'articolo 744. L'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di Stato, ai sensi degli articoli 744, quarto comma, e 746, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonche' il diritto di priorita' nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali. Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma e' effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato, nonche', per quanto riguarda gli aereomobili di cui al quarto comma dell'articolo 744, d'intesa con l'ENAC. Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprieta'.". La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 106 S.O. Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 (Approvazione della Convenzione Internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1948, n. 131, S.O.. La legge 17 aprile 1956, n. 561 (Ratifica ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1956, n. 156.

Art. 2

Sicurezza della navigazione aerea

2.Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare si avvale, per l'alta consulenza tecnica e per gli adempimenti di specifica competenza, dei comandi dell'Aeronautica militare e delle strutture dell'area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa competenti per materia.

Art. 3

Norme tecniche per l'imposizione dei vincoli alla proprieta' privata

1.Le limitazioni alla realizzazione di opere, costruzioni o impianti definite dal presente articolo sono finalizzate a garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero della difesa, la sicurezza della navigazione aerea e la salvaguardia dell'incolumita' pubblica.

2.Nelle zone limitrofe agli aeroporti militari le costruzioni sono soggette alle limitazioni in altezza definite nell'annesso ICAO, reso disponibile ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) numero 4). Inoltre, le aree sottostanti alle superfici di salita al decollo e di avvicinamento poste esternamente alla recinzione perimetrale sono soggette all'ulteriore vincolo di inedificabilita' assoluta, sino alla distanza di 300 metri dalla recinzione medesima. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano, all'interno delle aree aeroportuali, alle infrastrutture atte a garantire il funzionamento dell'aeroporto.

3.Nelle zone limitrofe agli aeroporti militari, non possono essere realizzati impianti eolici nelle aree site all'interno della zona di traffico dell'aeroporto e nelle aree sottostanti alle superfici di salita al decollo e di avvicinamento. Esternamente alle aree cosi' definite, la realizzazione di impianti eolici e' subordinata all'autorizzazione del Ministero della difesa se ricadono all'interno dell'impronta della superficie orizzontale esterna o se, comunque, costituiscono pericolo per la navigazione ai sensi dell'articolo 711, primo comma, del codice. L'autorizzazione non puo' comunque essere concessa per impianti ricadenti all'interno dell'impronta della superficie orizzontale esterna, se hanno altezza pari o superiore alla superficie orizzontale esterna stessa.

4.Nelle zone limitrofe alle altre installazioni aeronautiche militari, possono essere imposti vincoli ai sensi dei commi 2 e 3, per le finalita' di cui al comma 1, tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle installazioni stesse.

5.Nelle zone limitrofe alle installazioni aeronautiche militari, la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree distanti meno di un chilometro dalla recinzione perimetrale e' subordinata all'autorizzazione del Ministero della difesa.

Art. 4

Competenze degli organi del Ministero della difesa

2.Gli oneri derivanti dall'abbattimento degli ostacoli e dall'eliminazione dei pericoli, di cui al comma 1, lettera a), numero 2), nonche' dal collocamento di segnali e dall'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione aerea, di cui al comma 1, lettera b), numero 2), sono posti a carico del proprietario ai sensi degli articoli 712 e 714 del codice.

Note all'art. 4: Si riporta il testo dell'articolo 106, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90: "Art. 106. Ordinamento del Segretariato generale della difesa 1. Il Segretariato generale della difesa, composto da undici strutture di livello dirigenziale generale, e' cosi' ordinato: (Omissis). o) Direzione dei lavori e del demanio (GENIODIFE). Di livello dirigenziale generale, e' retta da un ufficiale generale del genio dell'Esercito italiano o del genio Aeronautico, ovvero da un ufficiale del Corpo ingegneri dell'Esercito italiano o del genio navale della Marina militare - settore infrastrutture - laureato in ingegneria civile o lauree equivalenti, cura la progettazione, la realizzazione la manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali, provvede all'acquisizione, amministrazione, alla valorizzazione e alienazione nonche' alle dismissioni dei beni demaniali militari; e' competente in materia di servitu' e di vincoli di varia natura connessi a beni demaniali militari; cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unita' operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali; fino alla definizione degli specifici percorsi formativi provvede al riconoscimento dell'adeguata capacita' tecnico-professionale e dell'idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari ai fini della acquisizione della qualificazione di ufficiale del genio.". Si riporta il testo degli articoli 712 e 714 del Codice della navigazione: "Art. 712. Collocamento di segnali. L'ENAC, anche su segnalazione delle autorita' e degli organismi locali e con oneri a carico del proprietario, ordina, anche con riguardo alle zone estranee a quelle delimitate ai sensi dell'articolo 707, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono maggiore visibilita', nonche' l'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione. Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali nelle zone di cui all'articolo 707 compete al gestore aeroportuale." I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC eventuali inosservanze delle prescrizioni in materia di collocamento di segnali" "Art. 714. Abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli. L'ENAC ordina, con provvedimento motivato, che siano abbattuti gli ostacoli non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea o eliminati i pericoli per la stessa. Il relativo onere e' posto a carico del proprietario dell'opera che costituisce ostacolo. Se l'ostacolo o la situazione di pericolo sono preesistenti alla data di pubblicazione del piano di sviluppo aeroportuale o, in carenza di esso, del piano regolatore aeroportuale, e' corrisposta un'indennita' all'interessato che abbia subito un pregiudizio in conseguenza dell'abbattimento o dell'eliminazione.".

Art. 5

Disposizioni transitorie e finali

1.Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto 20 aprile 2006, citato in premessa. Restano fermi i vincoli alla proprieta' privata imposti ai sensi di tale decreto. Le opere e le costruzioni gia' esistenti e realizzate nel rispetto di tale decreto, se contrastano con le limitazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento, si intendono autorizzate ai sensi dell'articolo 710, primo comma lettera b), del codice.

2.Sino all'attribuzione di un diverso stato giuridico, nell'elenco aeroporti militari di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a), del presente regolamento e' incluso anche l'aeroporto di Ciampino.

3.Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 dicembre 2012 Il Ministro: Di Paola Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2013 Registro n. 1 Difesa, foglio n. 203

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)