DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012, n. 263
4.L'ammissione all'esame di Stato di cui al comma 3 e' disposta dai docenti del gruppo di livello di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), previo accertamento dell'effettivo svolgimento da parte dell'adulto del percorso personalizzato definito sulla base del Patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), fermo restando che non possono essere ammessi agli esami gli adulti che non hanno frequentato, per documentati motivi, almeno il 70 per cento del percorso ivi previsto.
5.L'esame di Stato di cui al comma 3 si conclude con un motivato giudizio complessivo redatto dalle commissioni di esame ivi previste secondo i criteri determinati con il decreto di cui al comma 7.
6.Al termine di ciascun periodo didattico e' previsto il rilascio di apposita certificazione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, redatta secondo le linee guida di cui al comma 7, che costituisce condizione di accesso al periodo didattico successivo. Al termine dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), e' altresi' previsto il rilascio di apposita certificazione.
7.Con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avente natura non regolamentare, sono definiti i criteri di cui ai commi 3 e 5, nonche' le linee guida per la valutazione e la certificazione, ivi compresi i relativi modelli.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 4-ter, del citato decreto legislativo n. 59 del 2004: «Art. 11 (Valutazione, scrutini ed esami). - (Omissis). 4-ter. L'esame di Stato comprende anche una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009: «Art. 8 (Certificazione delle competenze). - 1. Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge. 2. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della certificazione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, le conoscenze, le abilita' e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto. 3. La certificazione finale ed intermedia, gia' individuata dall'accordo del 28 ottobre 2004 sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riconoscimento dei crediti formativi e delle competenze in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale, e' definita dall'art. 20 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 4. La certificazione relativa agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e' disciplinata dall'art. 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni. 5. Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali. 6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e ricerca, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge ed a quelle del presente regolamento.».
Art. 7
Organi collegiali dei Centri
2.Fino alla costituzione del consiglio di istituto e della giunta esecutiva le relative funzioni sono svolte dal commissario straordinario nominato dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti al «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297», si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994: «Art. 11 (Comitato per la valutazione del servizio dei docenti). - 1. Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico e' istituito il comitato per la valutazione del servizio dei docenti. 2. Il comitato e' formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne e' il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure piu' di 50 docenti. 3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno. 4. La valutazione del servizio di cui all'art. 448 ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del direttore didattico o del preside. 5. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato. 6. Il comitato dura in carica un anno scolastico. 7. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso. 8. Il comitato di valutazione del servizio esercita altresi' le competenze previste dagli articoli 440 e 501 in materia di anno di formazione del personale docente del circolo o istituto e di riabilitazione del personale docente.».
Art. 8
Gestione amministrativo-contabile
1.Per la gestione amministrativo-contabile dei Centri si applicano le norme contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, e successive modificazioni.
2.Il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile presso i Centri e' effettuato da due revisori dei conti nominati ai sensi del regolamento di cui al comma 1 come modificato dall'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando che i Centri devono essere inseriti in ambiti territoriali scolastici esistenti.
Note all'art. 8: - Il testo del decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44 (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2001, n. 57, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 616, della citata legge n. 296 del 2006: «Art. 1. - (Omissis). 616. Il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali e' effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero a non piu' di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni.».
Art. 9
Dotazioni organiche
1.A partire dall'anno scolastico 2013-2014, la dotazione organica dei Centri ha carattere funzionale ed e' definita, in relazione all'assetto didattico ed organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico del centro al competente ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie storica degli alunni scrutinati, in relazione ai percorsi di cui all'articolo 4, lettere a) e c).
2.L'organico di cui al comma 1 e' determinato, nell'ambito e nei limiti degli organici definiti a legislazione vigente, con l'annuale decreto interministeriale adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento al rapporto non superiore a 10 docenti ogni 160 studenti, individuato sulla base dell'organico gia' previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 25 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, fermo restando l'obiettivo complessivo di riduzione delle dotazioni organiche previsto dal Piano programmatico predisposto ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3.A partire dell'anno scolastico 2013-2014 la dotazione organica delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, e' definita per i percorsi di secondo livello, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'assetto didattico ed organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, tenuto conto che i rispettivi quadri orari sono pari al 70 per cento di quelli previsti dai corrispondenti ordinamenti, sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico dell'istituzione scolastica al competente ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie storica degli alunni scrutinati, di quelli ammessi agli esami finali, nonche' di quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai saperi e alle competenze previsti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.
4.L'organico di cui al comma 3 e' determinato, nell'ambito e nei limiti degli organici definiti a legislazione vigente, mediante l'annuale decreto interministeriale adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze fermo restando l'obiettivo complessivo di riduzione delle dotazioni organiche previsto dal Piano programmatico predisposto ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5.A partire dall'anno scolastico 2013-2014, la dotazione organica del personale amministrativo e ausiliario e' definita, nei limiti di organico disponibile a legislazione vigente, determinato in relazione agli indici previsti dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera e), del decreto-legge n. 112 del 2008; ferma restando la dotazione organica del personale ATA a livello regionale definita ai sensi del suddetto regolamento, il direttore dell'ufficio scolastico regionale puo' assegnare ai Centri unita' di personale del profilo di assistente tecnico ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per collaborazioni plurime.
6.Il decreto di cui al comma 2 contiene anche i criteri per la determinazione degli organici nella fase di passaggio al nuovo ordinamento di cui al presente regolamento.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 4 dell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455 (Istituzione dei centri territoriali permanenti): «Art. 4 (Organico funzionale e integrato). - 1. Il Provveditore agli Studi, nella fase di costituzione degli organici, assegna l'organico funzionale ai Centri territoriali, su proposta del Comitato Provinciale formulata a seguito della presentazione del piano di previsione da parte dei coordinatori dei Centri. 2. L'organico di base previsto per ogni Centro e' costituito da cinque docenti provenienti dalla scuola secondaria di I° grado e da tre docenti provenienti dalla scuola elementare. 3. Coerentemente con gli obiettivi formativi, la tipologia dei docenti assegnati al Centro con l'organico di base e' indicativamente la seguente: tre docenti di scuola elementare; due docenti di scuola media classe 43/A (Italiano, storia ed educazione civica, geografia); un docente di scuola media classe 59/A (Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali); un docente di scuola media classe 45/A (Lingua straniera); un docente di scuola media classe 33/A (Educazione tecnica); preferibilmente in possesso dei requisiti richiesti all'operatore tecnologico. 4. In presenza di flussi di utenza superiori a quelli indicati all'art. 1, il Provveditore assegna quote di ulteriore organico di base. 5. Il Provveditore agli Studi, nei limiti delle risorse disponibili, potra' assegnare altri docenti - anche per frazioni dell'orario di cattedra - sulla base di progetti presentati dai Centri, tenuto conto delle tipologie di utenza, dei flussi migratori, dei flussi del mercato del lavoro, delle specificita' lavorative, della dislocazione sul territorio delle attivita' e delle fasce orarie di erogazione del servizio. 6. La piena integrazione delle persone in situazione di handicap viene assicurata nel rispetto dall'attuale quadro normativo. 7. Ferma restando la titolarita' distrettuale, il personale ATA sara' assegnato dal coordinatore del Centro alle scuole, sedi dei corsi per adulti, secondo i principi stabiliti in sede di contrattazione decentrata provinciale e nei limiti delle dotazioni determinate dall'annuale ordinanza sugli organici. 8. L'organico cosi' assegnato viene integrato dal personale che opera presso il distretto scolastico (nel caso in cui il Centro venga istituito presso la scuola sede del distretto scolastico) nonche' del personale messo a disposizione del Centro in base alle intese, alle convenzioni e agli accordi stipulati con i soggetti pubblici e privati che cooperano per la realizzazione del piano del Centro. 9. La verifica dell'adeguamento alla situazione di fatto dell'organico assegnato viene svolta alla data del 30 settembre, sulla base di una relazione del coordinatore che evidenzia la consistenza delle richieste di accesso presenti a quella data e dei flussi previsti in corso d'anno, in relazione alla realta' dell'utenza e ai bisogni specifici del territorio. 10. Nel caso in cui i flussi previsti siano inferiori ai parametri minimi per il funzionamento delle attivita' determinati dal Comitato provinciale di cui al successivo art. 10, il personale sara' utilizzato secondo le modalita' indicate in sede di contrattazione provinciale decentrata, prioritariamente su attivita' rivolte agli adulti. 11. In relazione ai tempi necessari per la ricognizione delle effettive esigenze e per l'avvio delle attivita', le operazioni di utilizzazione del personale docente e A.T.A. assegnato all'organico distrettuale possono essere disposte successivamente a quelle del restante personale.». - Per il testo dell'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, si veda nella nota al titolo. - Per il testo del citato decreto-legge n. 98 del 2011, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 2007, si veda nelle note alle premesse.
Art. 10
Monitoraggio e valutazione di sistema
1.I percorsi di istruzione di cui al presente regolamento sono oggetto di costante monitoraggio da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, anche attraverso l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa.
2.I risultati di apprendimento dei percorsi di cui al presente regolamento sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo e di istruzione.
3.Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, un apposito rapporto sui risultati del monitoraggio sui percorsi di istruzione di cui al presente regolamento e della valutazione dei risultati di apprendimento.
Art. 11
Disciplina transitoria, abrogazioni e norme finali
1.L'attuazione del nuovo assetto organizzativo e didattico dei Centri e' graduale e, per l'anno 2012-2013, si realizza attraverso progetti assistiti a livello nazionale senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tutti i Centri territoriali per l'educazione degli adulti di cui all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, e i corsi serali per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore di cui all'ordinamento previgente cessano di funzionare il 31 agosto 2015.
2.A partire dall'anno scolastico 2013-2014, le disposizioni del presente regolamento si applicano alle classi prime, seconde, terze e quarte dei corsi serali dell'istruzione tecnica, dell'istruzione professionale e dei licei artistici, al fine di rendere conformi gli ordinamenti dei corsi serali con quelli dei corsi diurni in vigore per le citate quattro classi dall'anno scolastico 2013-2014.
3.La composizione degli organi collegiali di cui all'articolo 7 si applica ai Centri istituiti e funzionanti a partire dal 1° settembre 2013.
((4. Sono abrogate le disposizioni contenute all'articolo 5, comma 2))
5.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6.Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7.Il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile di cui all'articolo 8, comma 2, e' effettuato a partire dall'anno scolastico in cui e' riconosciuta l'autonomia a ciascun centro. A tale fine, l'ufficio scolastico regionale territorialmente competente provvede entro 30 giorni dalla costituzione di un nuovo centro ad assegnarlo ad un pre-esistente ambito territoriale scolastico.
8.Ai Centri territoriali per l'educazione degli adulti e ai corsi serali per il conseguimento di titoli di studio di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 9.
9.L'istituzione dei Centri avviene esclusivamente in presenza di una corrispondente riduzione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto all'obiettivo complessivo di riduzione delle autonomie previsto dal Piano programmatico predisposto ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, aggiuntiva rispetto a quella determinatasi per effetto delle disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' fermo restando il conseguimento dell'obiettivo finanziario di cui all'articolo 1 del decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Sono fatti salvi i Centri gia' istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'anno scolastico 2009/2010 ai sensi del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, previsto in applicazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1.
10.Il passaggio al nuovo ordinamento e' definito da linee guida, approvate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri, con particolare riferimento all'applicazione del nuovo assetto didattico dei percorsi di primo e secondo livello con l'adattamento dei piani di studio di cui ai regolamenti emanati con i citati decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, numeri 87, 88 e 89, ai criteri e alle modalita' per la definizione degli strumenti di flessibilita' di cui all'articolo 4, comma 9, ed e' accompagnato da misure nazionali di sistema per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei Centri con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11.La regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla finalita' del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle rispettive norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute
e del Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 164
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