DECRETO 7 gennaio 2013, n. 19
Comunicazioni tra amministrazioni
1.Ogni decisione relativa a comunicazioni e domande ricevute in procedimenti relativi ad autorizzazioni e nulla-osta a iniziare trattative contrattuali, e' immediatamente comunicata, secondo le rispettive competenze, dal Ministero degli affari esteri al Ministero della difesa e viceversa.
2.Il Ministero degli affari esteri da' tempestiva notizia ai Ministeri della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'interno delle autorizzazioni agli operatori ai sensi dell'articolo 8, informando altresi' i predetti Ministeri delle conseguenti determinazioni nonche' della conclusione anche parziale delle operazioni autorizzate, delle proroghe di termini e delle sospensioni o revoche. Copia delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-quater, 10-quinquies e 13 della legge rilasciate e delle relative proroghe e' inviata immediatamente, oltre che alle amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge, al Ministero dell'economia e delle finanze.
3.L'Agenzia delle dogane e dei monopoli informa immediatamente i Ministeri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e dell'interno della conclusione o parziale effettuazione delle operazioni di importazione.
4.I dati relativi alle importazioni di cui all'articolo 1, comma 8, lettera a), della legge, sono comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai Ministeri dell'interno e della difesa, quando non sono effettuate per loro conto, nonche' dello sviluppo economico, periodicamente ovvero su loro richiesta.
5.La domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, e il relativo giorno di ricevimento, le determinazioni inerenti al diniego ovvero a condizioni o limitazioni, sono immediatamente comunicate dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Ministero dell'interno periodicamente da' notizia al Ministero dello sviluppo economico delle autorizzazioni rilasciate.
6.Le informazioni e documentazioni di cui al presente articolo sono trasmesse con modalita' e mezzi, anche telematici, secondo le intese tra le amministrazioni interessate.
Note all'art. 24: - Per il testo dell'art. 10-quater della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 19. - Per il testo dell'art. 10-quinquies della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 19. - Per il testo dell'art. 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 19. - Il testo dell'art. 14, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' il seguente: «2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe immediatamente inviata alle Amministrazioni rappresentate nel Comitato di cui all'art. 7.». - Per il testo dell'art. 1, comma 8, lettera a), della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2.
Art. 25
Conferenze di servizi e accordi
1.Quando si ravvisa l'opportunita' di una contestuale valutazione degli interessi pubblici di cui alla legge, viene convocata, dall'autorita' competente all'adozione del provvedimento, la conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), e all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3.Ogni amministrazione partecipante all'accordo individua nell'ambito della propria struttura l'unita' organizzativa responsabile delle attivita' disciplinate nell'accordo stesso.
4.Le unita' organizzative di cui al comma 2 operano nell'interesse di tutte le amministrazioni partecipanti all'accordo e forniscono direttamente alle amministrazioni stesse, anche con mezzi telegrafici e telematici, tutte le informazioni necessarie ai fini delle attivita' svolte in attuazione della legge e del presente regolamento.
5.Presso l'Autorita' nazionale - UAMA, previa intesa con le amministrazioni interessate, possono operare nuclei delle unita' organizzative di altre amministrazioni responsabili delle attivita' di cui alla legge e al presente regolamento, al fine di costituire tempestivi collegamenti tra le amministrazioni stesse e di assicurare il piu' celere svolgimento dei procedimenti.
Note all'art. 25: - Il testo dell'art. 6, comma 1, lettera c), della citata legge n. 241 del 1990, e' il seguente: «c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;». - Il testo dell'art. 14 della citata legge n. 241 del 1990 e' il seguente: «Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente puo' indire una conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza puo' essere altresi' indetta quando nello stesso termine e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti. 3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale. 5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto. 5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
Art. 26
Personale
1.Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta nominativa o per unita' organiche del Ministero degli affari esteri, di concerto con i Ministeri interessati, viene stabilito e aggiornato il contingente di personale, anche militare, di altre amministrazioni, dotato dei requisiti di professionalita' necessari per lo svolgimento delle attivita' di cui alla legge e al presente regolamento, da distaccare al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 30 della legge e delle seguenti disposizioni.
2.Il personale di cui al comma 1 e' collocato presso il Ministero degli affari esteri in posizione di comando per un periodo non inferiore a due anni.
3.Il personale addetto ai nuclei di cui all'articolo 25, comma 5, e' a tutti gli effetti organicamente e funzionalmente in servizio nell'amministrazione di appartenenza. Il trattamento economico fisso e continuativo del predetto personale e' a carico delle amministrazioni di appartenenza, mentre gli altri oneri finanziari sono di competenza del Ministero degli affari esteri. Per il personale militare si applicano le norme previste dal relativo ordinamento.
Note all'art. 26: - Il testo dell'art. 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' il seguente: «Art. 30 (Distacco di personale). - 1. Per lo svolgimento delle attivita' connesse al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge, nel regolamento d'esecuzione di cui all'art. 29 saranno emanate, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, norme per il distacco al Ministero degli affari esteri di personale di altre amministrazioni.».
Art. 27
Disposizioni sulla posizione di comando del personale
1.Ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni di appartenenza dispongono la posizione di comando entro quindici giorni dalla richiesta del Ministero degli affari esteri.
2.La posizione di comando presso l'Autorita' nazionale - UAMA di ufficiali fino al grado di tenente colonnello e' considerato incarico equipollente ai fini dell'avanzamento di cui all'articolo 1123, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Note all'art. 27: - Il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente: «14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.». - Il testo dell'art. 1123, comma 1, lettera d), del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e' il seguente: «d) tenente colonnello: tre anni di servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro o nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa o incarico equipollente.».
Art. 28
Abrogazione
1.Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2005, che e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il Ministro degli affari esteri Terzi di Sant'Agata Il Ministro della difesa Di Paola
Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2013
registro n. 2, foglio n. 161
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