DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013, n. 31

Type DPR
Publication 2013-02-12
Ultimo aggiornamento 2013-04-04
State In force
Source Normattiva
articles 18
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Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento: "Art. 16.(Art. 10 Cod. Str.) Provvedimento di autorizzazione. 1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione quali, ad esempio, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocita' da rispettare, la necessita' o meno della scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui all'art. 12, comma 3-bis, del codice, gli eventuali periodi temporali, orari e giornalieri, di non validita' delle autorizzazioni, le modalita' inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso, l'eventuale obbligo di comunicare il transito nel caso sia prescritta la scorta ovvero si eccedano i limiti previsti dall'art. 62 del codice. II provvedimento deve, altresi', contenere la prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilita', sia diurna che notturna, il veicolo deve essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla piu' vicina area disponibile. I vari enti proprietari interessati dal transito, previo coordinamento tra loro secondo le facolta' di cui all'art. 14, comma 1, qualora le situazioni e condizioni locali lo consentano, si adoperano perche' le prescrizioni siano il piu' possibile uniformi. 2. Sulle strade, anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, nel caso di trasporto o veicolo eccezionale avente larghezza superiore a quella della corsia, nonche' sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della corsia, deve essere prescritta la circolazione a senso unico alternato per brevi tratti di strada regolamentata con specifiche segnalazioni, con il pilotaggio del traffico ovvero con altri interventi di regolazione del traffico da effettuarsi a cura dei soggetti di cui all'art. 12, commi 1 o 3-bis, del codice. 3. La scorta e' prescritta, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni: a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti che non sono eccezionali in larghezza; b) la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale sia superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione all'andamento planimetrico del percorso; c) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3 m o a 3,20 m, nel caso di veicoli classificati o utilizzati come sgombraneve o in caso di trasporto di carri ferroviari; d) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 m; e) la velocita' consentita sia inferiore a 40 km/h sulle strade di tipo A e B, a 30 km/h sulle altre strade; f) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai 4/10 della lunghezza del veicolo; g) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 m rispetto al limite anteriore del veicolo. Per i veicoli ed i trasporti eccezionali che rispettano tutti i limiti dell'art. 61 del codice, le condizioni di cui sopra si intendono soddisfatte, fatta salva la verifica della condizione di cui alla lettera e). 4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3 e le facolta' di cui all'art. 13, commi 5 e 7, se nel provvedimento di autorizzazione e' prescritta la scorta tecnica a cura del personale abilitato di cui all'art. 12, comma 3-bis, del codice, il capo-scorta dovra' attenersi alle indicazioni del disciplinare di cui al comma 6, e alle eventuali indicazioni fornite, ai sensi del comma 5, dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del codice. Prima dell'inizio del viaggio Il capo-scorta deve darne comunicazione agli organi di polizia stradale competenti per territorio di cui all'art. 12, comma 1, del codice: a) con preavviso di ventiquattro ore, quando il viaggio deve essere effettuato sulle strade o tratti di strade di tipo A e B, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del codice, e sulle altre strade extraurbane con almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4,5 m o di lunghezza superiore a 38 m; b) con preavviso di tre giorni, quando il viaggio deve essere effettuato sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate alla lettera a) per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4 m o lunghezza superiore a 35 m, ai fini dell'eventuale intervento, prima della partenza, di una pattuglia di Polizia stradale, per il controllo tecnico documentale sul trasporto da eseguire; c) con preavviso di cinque giorni, quando e' necessaria l'adozione di provvedimenti di chiusura completa al transito della strada con deviazione del traffico su itinerari alternativi, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del codice, ovvero la chiusura del tratto stradale interessato ha durata prevedibile superiore ad un'ora. La comunicazione, che deve essere fornita con le modalita' indicate con direttive del Ministero dell'interno, deve precisare la data e l'ora d'inizio del viaggio e le generalita' del capo-scorta designato. 5. Gli organi di polizia stradale competenti per territorio di cui all'art. 12, comma 1, del codice, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, e conformemente alle disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6, possono: a) nei casi indicati dal comma 4, lettere a) e b), se le circostanze lo richiedono, imporre all'impresa autorizzata o ai soggetti di cui al comma 6-bis, che effettuano la scorta tecnica, ulteriori modalita' operative ovvero fornire indicazioni sul numero di ulteriori veicoli o persone abilitate di scorta; b) nel caso indicato dal comma 4, lettera c), se le circostanze lo consentono, autorizzare il personale della scorta tecnica a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni. 6. La scorta tecnica puo' essere svolta direttamente da una delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli di cui abbia la disponibilita' o puo' essere affidata a imprese specializzate. In entrambi i casi le imprese devono essere munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica devono essere munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i requisiti e le modalita' per l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte ad eseguire la scorta tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecnica, le modalita' di svolgimento della stessa, nonche' le eventuali ulteriori comunicazioni. L'autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte dell'impresa e l'abilitazione del personale incaricato sono rilasciati da parte del Ministero dell' interno. 6-bis. I concessionari di pubblici servizi, di cui all'art. 28 del codice, possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli nella loro disponibilita' ed per i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale dipendente e veicoli di cui abbiano la disponibilita'. Il personale che effettua la scorta deve essere munito di abilitazione rilasciata secondo le disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6 ed i veicoli utilizzati devono essere attrezzati secondo le disposizioni dello stesso disciplinare. Deve essere in ogni caso garantito il rispetto delle modalita' di svolgimento della scorta dettate dal medesimo disciplinare tecnico. Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalita' nella disponibilita' o sotto il diretto controllo delle Forze armate, la scorta tecnica puo' essere effettuata dal personale dell'amministrazione della difesa. Parimenti, le amministrazioni assimilate alle Forze armate di cui all'art. 138, comma 11, del codice, potranno effettuare la scorta tecnica con proprio personale. L'abilitazione del personale di scorta tecnica ai predetti veicoli o trasporti eccezionali e' rilasciata dal Comando militare competente o dall'autorita' assimilata ai sensi dell'art. 138, comma 11, del codice. Le disposizioni del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno di cui al comma 6, si applicano, limitatamente alle modalita' di effettuazione della scorta, anche per la circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali nella disponibilita' o sotto il diretto controllo dei soggetti di cui all'art. 138, comma 11, del codice. 7. Per le scorte assicurate dalla specialita' Polizia Stradale della Polizia di Stato, ovvero dai corpi di polizia municipale o provinciale ai sensi dell'art. 21, comma 2, nel rispetto del regolamento di amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ovvero della competente amministrazione, sono a carico del richiedente le spese e gli oneri relativi, fissati con provvedimento del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 8. Il conducente o il responsabile dell'eventuale scorta, sono tenuti ad accertare che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per massa su opere d'arte avvenga in modo tale che non sia presente, su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto, un altro veicolo o trasporto eccezionale. 9. In ogni caso l'efficacia del provvedimento di autorizzazione e' subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore. 10. Sulle autorizzazioni singole e multiple, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, devono essere annotati, prima di iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l'autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza, deve essere restituita all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione stessa. Deve, inoltre, essere allegata copia della dichiarazione sostitutiva e dello schema di carico di cui all'art. 14, comma 7, punto B), lettera b). 11. Nel caso in cui nella domanda si sia fatto riferimento a veicoli di riserva, conformemente a quanto disposto all'art. 14, comma 3, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, prima dell'inizio del viaggio devono essere comunicati i numeri delle targhe del veicolo isolato o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto. Le comunicazioni devono essere allegate all'autorizzazione e sostituiscono l'annotazione di cui al comma 10. La comunicazione puo' essere effettuata dalla ditta che esegue la scorta ovvero dal capo-scorta. 12. Se l'annotazione prevista nel comma 10 non risulta iscritta sul documento di autorizzazione e se la comunicazione di cui al comma 11 non risulta effettuata, il trasporto eccezionale deve ritenersi non autorizzato. Pertanto, in caso di accertamento da parte degli organi di polizia stradale, lo stesso e' soggetto a tutte le conseguenze previste per la mancata autorizzazione. Alla fine del viaggio, durante il quale e' stata accertata la inadempienza, l'autorizzazione deve essere restituita all'ufficio che l'ha rilasciata. Se la comunicazione, ancorche' effettuata, non risulta allegata, il trasporto eccezionale e' invece soggetto a tutte le conseguenze previste per il mancato rispetto delle prescrizioni. 13. I documenti di autorizzazione in originale, da conservarsi in buono stato, devono accompagnare sempre il veicolo durante la sua circolazione in regime di trasporto eccezionale e non devono essere in alcun modo manomessi, pena la immediata decadenza. Le comunicazioni possono essere effettuate in qualunque modalita' purche' suscettibile di riscontro. Secondo le facolta' di cui all'art. 14, comma 1, annotazioni, comunicazioni e rilievi possono essere formulati in forma digitale. 14. Sui documenti di autorizzazione devono essere formulati, da parte degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 3 del codice, rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione stessa o violazioni al codice della strada, dalle quali consegue la sospensione della patente fin dal primo accertamento, da parte del trasportatore. I predetti organi di polizia stradale informano di cio' gli enti proprietari della strada e la segreteria del comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. Il titolare dell'autorizzazione deve, nei casi suddetti, restituire con effetto immediato all'ente proprietario della strada l'autorizzazione. 14-bis. Sui documenti di autorizzazione di tipo multiplo o singolo, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, ovvero il personale abilitato di cui all'art. 12, comma 3-bis del codice che effettuano la scorta devono annotare, rispettivamente prima dell'inizio dell'attivita' ed immediatamente dopo la fine della stessa, la data e l'ora di inizio e di fine della scorta. 15. Il trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da uno o piu' trattori con due o piu' rimorchi puo' essere autorizzato, sempre che l'ammissibilita' alla circolazione di tali complessi sia attestata da apposito documento tecnico degli uffici competenti della Direzione generale per la motorizzazione. 16. I trasporti eccezionali per massa possono essere autorizzati soltanto nei limiti di massa massima, complessiva o per asse, ammessa per ciascun veicolo, quale risulta dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale per la motorizzazione, ovvero dalla carta di circolazione, nonche', nei casi di complessi, con unita' il cui abbinamento risulti annotato sui predetti documenti. 17. Disposizioni particolari, fatto salvo quanto previsto dall'art. 138, comma 2, del codice, possono essere stabilite con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari su richiesta dell'ente militare competente in accordo con l'ente proprietario, ovvero per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali effettuati dal Servizio nazionale della Protezione civile in caso di emergenza.".

Art. 9

Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n .495 del 1992, come modificato dal presente regolamento: "Art. 17.(Art. 10 Cod. Str.) Durata delle autorizzazioni. 1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi tre ed a mesi sei. 2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi dodici. 3. (soppresso). 4. E' facolta' dell'amministrazione concedente revocare o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. 5. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilita' delle strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione.".

Art. 10

Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento: "Art. 18.(Art. 10 Cod. Str.) Indennizzo. 1. La misura dell'indennizzo dovuto agli enti che rilasciano l'autorizzazione per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'art. 62 del codice, si calcola con le modalita' di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del presente regolamento. Detta misura, a partire dal 1° gennaio 1994, e' adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori per importi fino a cinquecento lire, ed alle mille lire superiori per importi oltre le cinquecento lire. Per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il 1° dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti. 2. Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta riportante gli estremi identificativi del veicolo o complesso di veicoli, da allegare, in originale o in copia secondo i casi, alla domanda di autorizzazione, salvo che l'ente stesso non acquisisca altrimenti l'informazione dell'avvenuto pagamento. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente. Il riscontro del pagamento deve essere annotato sull'autorizzazione. Secondo le facolta' di cui all'art. 14, comma 1, l'annotazione puo' essere effettuata in forma digitale. 3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con esazioni di ingresso-uscita, l'indennizzo e' calcolato assumendo come valore «L» (elle) che figura nel calcolo di «I» - giusta tabelle I.1, I.2, I.3, - la meta' della lunghezza del percorso autostradale non controllabile. 4. E' consentita la valutazione convenzionale dell'indennizzo per la maggiore usura, ove dovuto, per i veicoli o i trasporti, di cui all'art. 13, comma 2, punto B), qualora, all'atto della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente ne' i singoli itinerari richiesti, ne' l'effettivo carico del singolo trasporto. 5. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, e' effettuata come segue: a) veicoli e trasporti di cui all'art. 13, comma 2, punto B), lettere a), b) se diversi dai mezzi d'opera, e), f) e g) : 1) sino a 20 t euro 510,26; 2) da oltre 20 t a 33 t euro 850,09; 3) da oltre 33 t a 56 t euro 1.445,05. Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in piu'; b) veicoli e trasporti di cui all'art. 13, comma 2, punto B), lettere b), e), f) e g), qualora il numero di assi sia superiore a otto, ovvero lettera b), limitatamente al rimorchio o alla massa gravante al suolo del semirimorchio quale risulta dalla relativa carta di circolazione, se mezzi d'opera: 1) sino a 20 t euro 169,91; 2) da oltre 20 t a 33 t euro 297,48; 3) da oltre 33 t a 56 t euro 510,26; 4) da oltre 56 t a 70 t euro 850,09. Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in piu'; c) veicoli e trasporti di cui all'art. 13, comma 2, punto B), lettera c): 1) euro 1,03 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e euro 6,71 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono, all'atto della domanda, versare a titolo di acconto per ogni trimestre, le somme di euro 92,96 o di euro 604,25, rispettivamente per i carri ferroviari a due o a quattro assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale documentazione e' convalidata dal gestore del trasporto ferroviario. " 6. Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali di cui al comma 5, lettere a) e b), su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal caso, l'autorizzazione ha il valore temporale corrispondente all'entita' della soluzione versata. Nel caso di complessi mezzi d'opera, per il cui veicolo trainante sia stato versato l'indennizzo d'usura di cui all'art. 34, comma 1, del codice, la durata dell'autorizzazione e' commisurata a quella della tassa di possesso. Per i veicoli e i trasporti di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del codice, nelle condizioni di cui all'art. 10, comma 2-bis, del codice, l'indennizzo per la maggiore usura e' corrisposto in misura forfettaria come indicato nello stesso comma, e la durata dell'autorizzazione non puo' essere superiore al periodo di frazionamento della tassa di possesso; nelle diverse condizioni di cui al comma 4, per i medesimi veicoli e trasporti, l'indennizzo e' corrisposto in maniera convenzionale, e gli importi sono determinati ai sensi del comma 5. 7. Gli importi, come determinati nel comma 5, sono versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilita' minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento A.N.A.S. competente per territorio operativo e le ricevute dei relativi versamenti sono allegate alle rispettive domande di autorizzazione. Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di piu' regioni, la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione e' ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni. 8. Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui al comma 5 e' effettuato nella misura di «X»/12 rispetto a quanto dovuto per l'intero anno, in conformita' dei mesi «X» di validita' dell'autorizzazione. 9. Gli importi come definiti al comma 5, a partire dal 1° gennaio del 1993, sono adeguati automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT, di cui al comma 1. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione dei commi 1, 2 e 3, non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di autostrade.".

Art. 11

Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1.All'articolo 21, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La scorta puo' essere curata dai corpi di polizia municipale ovvero provinciale, quando l'intero itinerario del trasporto si sviluppa su strade comunali ovvero provinciali. Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalita', nella disponibilita' o sotto il diretto controllo delle Forze armate, il Comando militare responsabile del trasporto potra' richiedere l'ausilio dell'Arma dei Carabinieri per l'effettuazione della scorta.".

Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento: "Art. 21.(Art. 11 Cod. Str.) Coordinamento dei servizi di Polizia Stradale. Rilascio di informazioni. 1. Ai compiti di coordinamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 11, comma 3, del codice, provvede con proprie direttive il Ministro dell'interno. 2. La scorta puo' essere curata dai corpi di polizia municipale ovvero provinciale, quando l'intero itinerario del trasporto si sviluppa su strade comunali ovvero provinciali. Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalita', nella disponibilita' o sotto il diretto controllo delle Forze armate, il Comando militare responsabile del trasporto potra' richiedere l'ausilio dell'Arma dei Carabinieri per l'effettuazione della scorta. 3. Per ottenere le informazioni di cui all'art. 11, comma 4, del codice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente. 4. Il comando o ufficio e' tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge. 5. In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato dall'autorita' giudiziaria competente. 6. Se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione della autorita' giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall'interessato e rilasciata dalla medesima autorita' dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela.".

Art. 12

Modifiche all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1.All'articolo 122, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: "pneumatici da neve" sono sostituite dalle seguenti: "pneumatici invernali".

Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 122 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento: "Art. 122.(Art. 39 Cod. Str.) Segnali di obbligo generico. 1. I segnali di obbligo generico sono: a) DIREZIONE OBBLIGATORIA; b) DIREZIONI CONSENTITE; c) PASSAGGIO OBBLIGATORIO O PASSAGGI CONSENTITI; d) ROTATORIA; e) LIMITE MINIMO DI VELOCITA'; f) CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE; g) CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI. 2. I segnali di DIREZIONE OBBLIGATORIA (figg. II.80/a, II.80/b, II.80/c, II.80/d e II.80/e) devono essere usati per indicare al conducente l'unica direzione consentita. I cartelli di cui alle figure II.80/a, II.80/b e II.80/c sono installati di norma nel punto in cui ha inizio l'obbligo dell'unica direzione; quelli di cui alle figure II.80/d e II.80/e sono installati di norma prima del punto in cui ha inizio l'obbligo dell'unica direzione, e possono essere integrati con pannelli di modello II.1. 3. I segnali di DIREZIONI CONSENTITE (figg. II.81/a, II.81/b e II.81/c) devono essere usati per indicare al conducente le uniche direzioni consentite e sono installati di norma prima del punto in cui ha inizio l'obbligo. 4. I segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO (figg. II.82/a, II.82/b) e di PASSAGGI CONSENTITI (fig. II.83) devono essere usati per indicare al conducente: i primi due l'obbligo di passaggio rispettivamente a sinistra o a destra di un ostacolo, di un ingombro, di un salvagente, di una testata di isola di traffico o di uno spartitraffico posti sulla strada, ovvero per segnalare deviazioni in occasione di lavori stradali o per altre cause; il terzo consente il passaggio da ambedue i lati dell'ostacolo. 5. I segnali di cui al comma 4 devono essere posti sulla testata dell'isola di traffico, dello spartitraffico, del salvagente, ovvero posizionati sull'ostacolo o sull'ingombro, in modo da essere percepiti tempestivamente e da rendere chiara l'indicazione del passaggio obbligatorio. Nei casi in cui le strade abbiano spartitraffico tra le carreggiate di larghezza superiore a 1,50 m, i segnali possono essere integrati dal segnale SENSO VIETATO (fig. II.47) installato sul lato opposto della testata spartitraffico stessa. 6. Il segnale di ROTATORIA (fig. II.84) deve essere usato per indicare ai conducenti l'obbligo di circolare secondo il verso indicato dalle frecce. Deve essere collocato sulla soglia dell'area ove si svolge la circolazione rotatoria. Sulle strade extraurbane e' sempre preceduto dal segnale di PREAVVISO DI CIRCOLAZIONE ROTATORIA. (fig. II.27). 7. Il segnale LIMITE MINIMO DI VELOCITA' (fig. II.85) deve essere usato per indicare che i veicoli circolanti sulla strada, o su una o piu' corsie di essa soggette al segnale, sono tenuti ad osservare il limite minimo indicato. I veicoli non suscettibili di sviluppare la velocita' minima indicata non devono impegnare la strada o la parte di essa soggetta a detto segnale. La fine dell'obbligo deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (fig. II.86). 8. Il segnale CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE (fig. II.87) deve essere usato per indicare l'obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici invernali. Il segnale puo' essere inserito in alternativa entro quello di TRANSITABILITA' mantenendo il proprio valore prescrittivo. 9. I segnali di CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI il cui simbolo e' in essi contenuto indicano che la strada o parte di essa e' riservata alla sola categoria di utenti prevista mentre e' vietata alle altre. Tali segnali sono: a) il segnale PERCORSO PEDONALE (fig. II.88) che deve essere posto all'inizio di un viale, di un itinerario o di un percorso riservato ai soli pedoni da impiegare solo quando non risulta evidente la destinazione al transito pedonale; b) il segnale PISTA CICLABILE (fig. II.90) che deve essere posto all'inizio di una pista, di una corsia o di un itinerario riservato alla circolazione dei velocipedi. Deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni; c) il segnale PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE (fig. II.92/a) e PERCORSO PEDONALE E CICLABILE (fig. II.92/b) che deve essere posto all'inizio di un percorso riservato ai pedoni e alla circolazione dei velocipedi e deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni; d) il segnale PERCORSO RISERVATO AI QUADRUPEDI DA SOMA O DA SELLA (fig. II.94) che deve essere posto all'inizio di una pista o di un passaggio particolare. 10. La fine dell'obbligo dei segnali di cui al comma 9 deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (figg. II.89 - II.91 - II.93/a - II.93/b - II.95).

Art. 13

Modifiche all'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1.All'articolo 135, comma 18, e nelle relative tabella e nota, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: "pneumatici"e "pneumatici da neve" sono sostituite dalle seguenti: "pneumatici invernali".

Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 135, comma 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento: "18. Il segnale TRANSITABILITA' (fig. II.330) presegnala lo stato temporaneo della transitabilita' su strade di montagna, gli eventuali limiti di percorribilita', raccomanda pneumatici invernali o catene da neve, o impone queste ultime. Il cartello va posto all'inizio e lungo gli itinerari in salita, in corrispondenza delle intersezioni stradali nonche' all'uscita di eventuali abitati intermedi. Si impiega quando sia necessario far conoscere in tempo utile condizioni stradali difficili o di totale intransitabilita'. Il segnale comprende tre pannelli mobili, per un totale di sei facce, cinque delle quali contenenti messaggi differenti che possono apparire da soli o congiuntamente, secondo gli aspetti, le combinazioni ed i significati seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 14

Modifiche all'articolo 268 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1.L'articolo 268 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "Art. 268 (Art. 104 Codice della strada) 1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 104, comma 8, del codice, per la circolazione di macchine agricole eccezionali, deve essere presentata all'ente competente per la localita' di inizio del viaggio dai soggetti di cui all'articolo 110, comma 2, del codice e deve essere corredata da: a) copia della carta di circolazione ovvero del certificato di idoneita' tecnica del veicolo; b) indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del veicolo; c) rappresentazione della macchina nella sua massima configurazione dimensionale e ponderale, nel rispetto dei limiti imposti dai documenti di circolazione e dagli enti proprietari delle strade interessate al transito, in caso di eccezionalita' dovuta al montaggio di attrezzi portati o semiportati; d) dichiarazione sulla percorribilita' delle strade entro gli ambiti territoriali richiesti, con particolare riferimento all'inscrivibilita' in curva, nel caso di sagome eccedenti quelle previste dall'articolo 61 del codice. La domanda deve essere sottoscritta, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta', dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola per conto della quale il veicolo e' utilizzato; per le modalita' di presentazione si seguono le disposizioni dell'articolo 14, commi 1 e 13, in quanto applicabili. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative alla autorizzazione alla circolazione, di cui all'articolo 104, comma 8, del codice. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero itinerario per il quale e' richiesta, previo nulla osta degli altri enti interessati. La durata massima dell'autorizzazione non puo' essere superiore a due anni, la minima non puo' essere inferiore a quattro mesi. 2. L'ente competente, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione al transito, prescrivendone condizioni e cautele. Qualora per il rilascio dell'autorizzazione debba essere acquisito il nulla osta da parte di altri enti, gli stessi rispondono entro dieci giorni dalla richiesta del medesimo. Il tempo che intercorre tra tale richiesta ed il rilascio del nulla osta, costituisce interruzione del termine previsto per l'ente presso il quale e' stata presentata la domanda di autorizzazione. I termini di rilascio dell'autorizzazione e del nulla osta possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorita', ovvero per esigenze di esportazione o trasferimento; possono essere, altresi', ridotti, per veicoli gia' in possesso di autorizzazione, in caso di trasferimento presso officine di riparazione su itinerari diversi da quelli gia' autorizzati. 3. I titolari dell'autorizzazione accertano direttamente, sotto la propria responsabilita', la permanenza delle condizioni di percorribilita' di tutto l'itinerario prescelto da parte del veicolo, nonche' l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo lo stesso. 4. Per le macchine agricole eccezionali, che eccedono la larghezza di 3,20 m, nell'autorizzazione, e' prescritta la scorta tecnica. Detta scorta puo' essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l'impresa agricola. Detti autoveicoli precedono il mezzo a distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m e sono equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione. Il conducente segnala con drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada. 5. Il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con se' l'autorizzazione da esibire, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale. 6. Le macchine agricole che eccedono i limiti di massa fissati dall'articolo 104 del codice sono tenute al pagamento di un indennizzo per la maggior usura della strada, in relazione al loro transito. L'entita' dell'indennizzo e' quella dell'articolo 18, comma 5, lettere a) e b), rispettivamente per le macchine agricole atte al carico e per le macchine agricole non atte al carico, da versare con le modalita' di cui all'articolo 18, commi 6 e 8. 7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il trasporto di macchine agricole eccezionali effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno due assi, idonea portata e specifica attrezzatura; la domanda di autorizzazione e' accompagnata anche dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso; la lunghezza del convoglio comprensiva dell'eventuale sporgenza posteriore non deve essere superiore a 18,75 m, e, qualora si superi la lunghezza di 16,50 m, la scorta tecnica precede e segue il complesso secondo le modalita' di cui al comma 4. 8. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice, la durata massima dell'autorizzazione non puo' essere superiore rispettivamente a quattro mesi e a un mese; se dovuto, l'indennizzo d'usura e' valutato ai sensi del comma 6 e l'importo puo' essere versato in misura non inferiore a 1/3 ovvero a 1/12 di quello annuale. Per la circolazione ai sensi dell'articolo 98 del codice le domande di autorizzazione possono essere presentate da parte dei soggetti e per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. In luogo della documentazione relativa al veicolo, esse possono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, contenente le specifiche tecniche ed identificative di cui al comma 1; tale documentazione deve essere completata dalla copia del certificato della targa di prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all'articolo 255. E', altresi', consentito che l'autorizzazione sia relativa alla circolazione di una determinata tipologia di macchina agricola eccezionale; in tal caso la durata dell'autorizzazione non puo' essere superiore a dodici mesi, deve riportare i limiti dimensionali e ponderali entro i quali la tipologia di macchina e' ammessa a circolare, e deve essere accompagnata, volta per volta, dalla copia della carta di circolazione, se trattasi di macchina agricola eccezionale gia' immatricolata, dalla copia del certificato di approvazione o di omologazione di cui all'articolo 76, commi 1 e 6, del codice se trattasi di macchina agricola eccezionale non ancora immatricolata, o da dichiarazione sostitutiva del costruttore, se trattasi di prototipo sperimentale, nonche' dal disegno d'insieme della macchina nella sua effettiva configurazione di marcia.".

Art. 15

Modifiche all'allegato del Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n 495)

Art. 16

Modifiche all'allegato del Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Art. 17

Modifiche all'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 206 del citato decreto del Presidente della Repubblica n .495 del 1992, come modificato dal presente regolamento: "Art. 206.(Art. 57 Cod. Str.) Attrezzature delle macchine agricole. 1. Le attrezzature delle macchine agricole sono apparecchiature utilizzate per l'effettuazione delle attivita' agricole e forestali di cui all'art. 57, comma 1, del codice e per lo svolgimento delle attivita' di manutenzione e di tutela del territorio. 1-bis. Le macchine agricole attrezzate per lo svolgimento delle attivita' di manutenzione e di tutela del territorio rispettano le prescrizioni dell'art. 104, comma 7, del codice. 2. Ai fini della circolazione stradale le attrezzature di cui al comma 1 si distinguono in attrezzature portate e semiportate; entrambi i tipi di attrezzature sono agganciate agli appositi attacchi montati sulla macchina agricola. 3. Sono attrezzature portate quelle la cui massa viene integralmente trasmessa alla strada tramite la macchina agricola. 4. Sono attrezzature semiportate quelle la cui massa viene parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle ruote equipaggianti l'attrezzatura stessa; in tal caso gli appositi attacchi devono consentire una oscillazione dell'attrezzatura sul piano verticale. 5. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1977, n. 572 e successive modificazioni.".

Art. 18

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

1.Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3.Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Passera, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei traporti

e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del

mare, registro n. 2, foglio n. 194

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