DECRETO 22 febbraio 2013, n. 56

Type Decreto
Publication 2013-02-22
Ultimo aggiornamento 2013-05-23
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 9: - L'art. 3-bis del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, reca: «Art. 3-bis (Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario). - 1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3. 2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale termine, si applica l'art. 2, comma 2-octies. 3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalita' e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonche' di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. La regione assicura, anche mediante il proprio sito internet, adeguata pubblicita' e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma l'intesa con il rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero-universitarie. 4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale e in collaborazione con le universita' o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'art. 16-ter, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicita' almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle attivita' didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonche' le modalita' di conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del Ministro della sanita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I direttori generali in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono il certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da tale data. 5. Al fine di assicurare una omogeneita' nella valutazione dell'attivita' dei direttori generali, le regioni concordano, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, criteri e sistemi per valutare e verificare tale attivita', sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. 6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'art. 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7. 7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialita' della amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto puo' avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravita' e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'art. 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto sia gia' scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis e' integrata con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui e' situata l'azienda. 8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario e' esclusivo ed e' regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo e' definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa. 9. La regione puo' stabilire che il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato. 10. La carica di direttore generale e' incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. 11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa e' concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'unita' sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato. 12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al comma 11, siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali previsti dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e' versata dall'unita' sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico dell'interessato. 13. In sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, si applica il comma 5 del presente articolo. 14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale e' regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si applica l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 15. In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la proroga dei contratti con i direttori generali in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di dodici mesi.».

Art. 10

Collegio sindacale

1.Il collegio sindacale e' composto, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, da tre membri: due nominati dal Ministro della salute, di cui uno designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nonche' uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I membri del collegio sindacale, ad eccezione di quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, devono essere iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2.Il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2400 del codice civile, ha la durata di tre esercizi finanziari ed elegge, nel corso della prima seduta, il presidente tra i propri componenti.

3.Il collegio sindacale esercita le attribuzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e successive modificazioni.

4.I componenti del collegio, per le finalita' connesse all'esercizio dei poteri-doveri di controllo che incombono su detto organo, possono partecipare alle riunioni del consiglio di indirizzo senza diritto di voto.

5.Ai componenti del collegio spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

6.All'insediamento del collegio provvede il Direttore, che fissa la prima seduta del collegio medesimo.

Note all'art. 10: - Per il testo del comma 4 dell'art. 14 del citato decreto-legge n. 158 del 2012, vedasi nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, supplemento ordinario. - L'art. 2400 del codice civile recita: «Art. 2400 (Nomina e cessazione dall'ufficio). - I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio e' stato ricostituito. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato. La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni . Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre societa'.». - L'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), recita: «Art. 20 (Compiti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali). - 1. I collegi dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti ed organismi pubblici, di cui all'art. 19, vigilano sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie; provvedono agli altri compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica. 2. I collegi dei revisori dei conti e sindacali, in particolare, devono: a) verificare la corrispondenza dei dati riportati nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilita' generale tenuta nel corso della gestione; b) verificare la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attivita' e passivita' e l'attendibilita' delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati; c) effettuare le analisi necessarie e acquisire informazioni in ordine alla stabilita' dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinche' venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio; d) vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione; e) verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio; f) esprimere il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio da parte degli organi a cio' deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti; g) effettuare almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprieta' e sui depositi e i titoli a custodia; h) effettuare il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori. 3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei residui, del conto consuntivo o bilancio d'esercizio sono sottoposti, corredati dalla relazione illustrativa o da analogo documento, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera, all'esame del collegio dei revisori dei conti o sindacale. Il collegio redige apposita relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio. 4. L'attivita' dei collegi dei revisori e sindacali si conforma ai principi della continuita', del campionamento e della programmazione dei controlli. 5. I collegi dei revisori dei conti e sindacali non intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva degli enti e organismi pubblici. 6. Alle sedute degli organi di amministrazione attiva assiste almeno un componente del collegio dei revisori e sindacale. 7. I componenti del collegio dei revisori e sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente. 8. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonche' delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti consuntivi o bilanci d'esercizio e' redatto apposito verbale.». - Per i riferimenti all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, vedasi nelle note alle premesse.

Art. 11

Disposizioni transitorie

1.L'Istituto utilizza l'attuale subcodice identificativo afferente agli Istituti fisioterapici ospitalieri (IFO) attribuito all'Istituto medesimo, fino all'attivazione, da parte della regione Lazio, del codice identificativo dell'Istituto come struttura erogante prestazioni di medicina specialistica ambulatoriale.

2.L'Istituto subentra nella titolarita' dei rapporti di lavoro a tempo determinato e degli incarichi di collaborazione comunque denominati, in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento con la sperimentazione gestionale di cui all'articolo 1, fino alla loro naturale scadenza.

Il Ministro della salute Balduzzi Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli

Visto, Il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.

lavoro, registro n. 6, foglio n. 244

Tabella A

TABELLA A

DOTAZIONE ORGANICA INMP

STRUTTURA Numero

DIREZIONE Direttore Generale Dirigente medico Collaboratore amministrativo Assistente amministrativo Sub-totale 1 1 1 2 5

Comunicazione e URP Collaboratore tecnico professionale Collaboratore tecnico traduttore Sub-totale 1 1 2

U.O.C. Coordinamento scientifico Direttore Collaboratore amministrativo Dirigente biologo Tecnico informatico Collaboratore tecnico-antropologo Sub-totale 1 1 1 1 1 5

U.O.S. formazione e ECM Responsabile U.O.S. Collaboratore amministrativo Dirigente Psicologo Tecnico informatico Assistente amministrativo Sub-totale 1 3 1 1 1 7

U.O.S. Salute e mediazione transculturale Responsabile U.O.S. Collaboratore amministrativo Mediatori transculturali Sub-totale 1 1 15 17

U.O.C. Pianificazione strategica e bilancio sociale Direttore U.O.C. Collaboratore amministrativo Assistente amministrativo Sub-totale 1 2 1 4

U.O.S. Sistema Informativo e statistico Responsabile U.O.S. Tecnico informatico Sub-totale 1 2 3

UOS Controllo di gestione Responsabile UOS Collaboratore amministrativo Assistente amministrativo Sub-totale 1 1 1 3

U.O.C. Rapporti internazionali, con le regioni e gestione del ciclo di progetto Direttore U.O.C. Collaboratore amministrativo Assistente amministrativo Dirigente medico Collaboratore tecnico - antropologo Sub-totale 1 4 1 1 1 8

U.O.S. Salute globale e cooperazione sanitaria Responsabile U.O.S. Dirigente medico Assistente amministrativo Sub-totale 1 1 1 3

U.O.S. Epidemiologia Responsabile U.O.S. Medico epidemiologo Collaboratore amministrativo Tecnico informatico Sub-totale 1 1 1 1 4

DIREZIONE AMMINISTRATIVA Direttore amministrativo Collaboratore amministrativo Assistente amministrativo Sub-totale 1 2 3

U.O.C. Gestione del personale e affari amministrativi Direttore U.O.C. Collaboratore amministrativo Assistente amministrativo Sub-totale 1 2 3 6

U.O.S. Contabilita' generale e bilancio Responsabile U.O.S. Collaboratore amministrativo Assistente amministrativo Operatore amministrativo Sub-totale 1 2 2 3 8

U.O.S. Acquisizione beni e servizi, patrimonio Responsabile U.O.S. Collaboratore amministrativo Assistente amministrativo Sub-totale 1 1 1 3

DIREZIONE SANITARIA Direttore Sanitario Collaboratore amministrativo Assistente amministrativo Sub-totale 1 1 1 3

U.O.C. Odontoiatria sociale a conduzione universitaria Direttore Odontoiatra Infermiere Sub-totale 1 2 1 4

U.O.C. Prevenzione sanitaria Direttore UOC Dirigente medico Coordinatore infermieristico Sub-totale 1 5 1 7

U.O.S. Salute Mentale Responsabile U.O.S. Dirigente medico Dirigente psicologo Assistente sociale Collaboratore tecnico - antropologo Sub-totale 1 1 4 2 2 10

U.O.S. Polispecialistica e professioni sanitarie Responsabile U.O.S. Dirigenti medici Infermieri Operatori socio-sanitari Sub-totale 1 10 5 2 18

TOTALE 123

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