DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59
Soglia massima Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 400 kg/g, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. 2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni: 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora: • non esistano impianti di abbattimento di riserva; • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati. Stoccaggio 4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro. Criteri di manutenzione 5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale; 5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale; 5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare: • la data di effettuazione dell'intervento; • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); • la descrizione sintetica dell'intervento; • l'indicazione dell'autore dell'intervento. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo. Messa in esercizio e a regime 6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere: • descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga, • indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6. In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale. Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento. Modalita' e controllo delle emissioni 9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve: 9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16; 9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. 10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione. 11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo. 12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica. Metodologia analitica 16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che: 16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti; 16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni; 16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico; 16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati: • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Temperatura dell'effluente in °C; nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate. RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica. Materie prime Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua prevista. N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco. Parte di provvedimento in formato grafico Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no. E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. Parte di provvedimento in formato grafico i) Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II Torrefazione di caffe' ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno. CICLI TECNOLOGICI Ambito di applicazione Operazioni di torrefazione di caffe' ed altri prodotti tostati, con produzione non superiore a 450 kg/giorno. Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso. Fasi lavorative A. Stoccaggio materia prima (caffe' ed altri prodotti vegetali) in silos e/o sacchi B. Pesatura C. Pulitura D. Trasporto manuale/pneumatico E. Essiccazione e tostatura F. Raffreddamento G. Macinazione H. Miscelazione dei prodotti tostati I. Confezionamento. Materie prime 1. Caffe' e succedanei (orzo, segale, cicoria, ecc.) 2. Prodotti vegetali in genere, da sottoporre ad operazioni di tostatura. Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche Parte di provvedimento in formato grafico Note 1. Nessun limite per lo stoccaggio in sacchi e caricamento manuale. 2. L'impianto/sistema di abbattimento basato sulla tecnologia della postcombustione, posto a presidio della fase di tostatura, in presenza di impianti in grado di trattare quantitativi: 2.1. Maggiori di 30 kg/carica - dovra' essere obbligatoriamente installato qualora non sia rispettato quanto previsto alle voci "Limiti" e "Note" riportate nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" e dovra' rispettare un tempo di contatto di 1 sec. ed una temperatura di 600 °C. 2.2. Minori / uguali di 30 kg/carica - non dovra' essere installato anche qualora non sia rispettato quanto previsto alle voci "Limiti" e "Note" riportate nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; salvo il verificarsi di eventuali problematiche inerenti ad episodi di molestia olfattiva. 3. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere: 3.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 3.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 3.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. Schede impianti di abbattimento
SCHEDA AC.RI.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA
SCHEDA AC.RE.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA
SCHEDA AC.RE.02 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile)
SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto)
SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)
SCHEDA PC.C.01 COMBUSTIONE CATALITICA
SCHEDA PC.T.01 COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
SCHEDA PC.T.02 COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
Soglia massima Qualora la produzione sia inferiore a 45 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. 2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni: 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora: • non esistano impianti di abbattimento di riserva; • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati. Stoccaggio 4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro. Criteri di manutenzione 5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale; 5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale; 5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare: • la data di effettuazione dell'intervento; • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); • la descrizione sintetica dell'intervento; • l'indicazione dell'autore dell'intervento. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo. Messa in esercizio e a regime 6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere: • descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga, • indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6. In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale. Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento. Modalita' e controllo delle emissioni 9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve: 9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16; 9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. 10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione. 11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo. 12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica. Metodologia analitica 16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che: 16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti; 16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni; 16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico; 16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati: • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Temperatura dell'effluente in °C; nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate. RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica. Materie prime Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista. N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle materie prime. Parte di provvedimento in formato grafico Produzione Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica indicare la produzione annua attuale e prevista altrimenti indicare solo la produzione annua prevista. Parte di provvedimento in formato grafico Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no. E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. Parte di provvedimento in formato grafico l) Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/ora. CICLI TECNOLOGICI Ambito di applicazione Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h. Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso. Fasi lavorative A. Movimentazione, trasporto pneumatico e dosaggio di materie prime: A.1 Solide A.2 Liquide B. Preparazione mescole e miscele solide con utilizzo di mescolatori, dispersori ed impastatrici, calandratrici ed assimilabili C. Processi di macinazione, raffinazione D. Dispersione E. Finitura, maturazione e/o messa a ricetta del prodotto F. Stoccaggio delle materie finite G. Confezionamento prodotti H. Pulizia delle apparecchiature e dei contenitori. N.B. La pulizia dei contenitori e' auspicabile che venga attuata in luoghi dedicati ed idonei ad evitare lo spandimento anche accidentale dei liquidi di pulizia. Nel caso di utilizzo di prodotti a base di CIV e/o di COV, questa operazione deve comportare l'impiego di strutture chiuse presidiate da un idoneo sistema di aspirazione delle emissioni e di recupero dei liquidi di lavaggio. Materie prime 1. Leganti (resine polimeriche sintetiche e naturali) 2. Solventi e diluenti (idrocarburi aromatici, alifatici e clorurati, chetoni, esteri, glicoli - eteri, alcooli) 3. Plastificanti (oli vegetali, monomeri ed assimilabili) 4. Additivi antinvecchianti, antiossidanti, disperdenti, emulsionanti ed assimilabili 5. Cariche inerti/ pigmenti (organici ed inorganici, coloranti organici in solvente e/o in pasta ecc.) 6. Catalizzatori. Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche Parte di provvedimento in formato grafico Note 1. Non sono ammessi prodotti contenenti COV classificati con le seguenti frasi di rischio: H340, H350, H350i, H360F, H360D, H341 2. Per effluenti gassosi contenti COV, il limite in concentrazione dovra' essere verificato qualora non venga rispettato il limite imposto come flusso di massa. 3. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere: 3.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche". 3.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche". 3.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. Schede impianti di abbattimento
SCHEDA AC.RI.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA
SCHEDA AC.RE.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA
SCHEDA AC.RE.02 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile)
SCHEDA AU.ST.02 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto)
SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)
SCHEDA D.MF.03 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a pannelli)
SCHEDA D.MM.01 DEPOLVERATORE A SECCO (Ciclone e multiciclone)
SCHEDA PC.C.01 COMBUSTIONE CATALITICA
SCHEDA PC.T.01 COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
SCHEDA PC.T.02 COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
Soglia massima Qualora la produzione sia inferiore a 50 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. 2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni: 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora: • non esistano impianti di abbattimento di riserva; • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati. Stoccaggio 4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro. Criteri di manutenzione 5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale; 5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale; 5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare: • la data di effettuazione dell'intervento; • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); • la descrizione sintetica dell'intervento; • l'indicazione dell'autore dell'intervento. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo. Messa in esercizio e a regime 6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere: • descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga, • indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6. In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale. Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento. Modalita' e controllo delle emissioni 9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve: 9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16; 9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. 10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione. 11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo. 12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica. Metodologia analitica 16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che: 16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti; 16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni; 16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico; 16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati: • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Temperatura dell'effluente in °C; nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate. RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica. Materie prime Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista. Quantita' di solvente in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua prevista. N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' di solvente con 1 asterisco. Parte di provvedimento in formato grafico Produzione Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica indicare la produzione annua attuale e prevista altrimenti indicare solo la produzione annua prevista.
| Quantita' in kg/anno [*]
---------------------------------------|-----------------------------
Produzione | Attuale | Prevista
---------------------------------------|-----------------------------
|
[*] Concorre al limite di 500 kg/ora. Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no. E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. Parte di provvedimento in formato grafico m) Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno. CICLI TECNOLOGICI Ambito di applicazione Sgrassaggio superficiale di metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno. Sgrassaggio superficiale di metalli con detergenti e/o soluzioni privi di solventi. Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso. Fasi lavorative A. Sgrassaggio con utilizzo di prodotti a base di COV con presenza di alogeni B. Sgrassaggio con utilizzo di prodotti a base COV senza presenza di alogeni C. Pulizia con detergenti in soluzione acquosa D. Pulizia con utilizzo di soluzioni a base di acidi o basi Materie prime 1. Detergenti in soluzione acquosa 2. Detergenti a base di COV con presenza di alogeni 3. Detergenti a base di COV senza presenza di alogeni 4. Soluzioni di acidi o di basi Concorrono al limite di 10 kg/giorno i COV contenuti nelle materie prime di cui ai punti 2, 3. Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche Parte di provvedimento in formato grafico Note 1. Non sono ammessi prodotti contenenti COV classificati con le seguenti frasi di rischio: H350, H340, H350i, H360F, H360F, H341. 2. Per effluenti gassosi contenti COV, il limite in concentrazione e' da verificare qualora non venga rispettato il limite imposto come flusso di massa. 3. Valutazione della conformita' dell'emissione. Caso A (portata effettiva <= 1.400 m3 /h per ogni m2 di superficie libera della vasca) Per la conformita' dell'emissione dovra' essere considerato solo ed esclusivamente il valore analitico senza applicazione di alcun fattore di correzione Caso B (portata effettiva > 1.400 m3 /h per ogni m2 di superficie libera della vasca) Per la conformita' dell'emissione dovra' essere utilizzata la seguente formula: Ci = A/AR * C Ove: Ci: concentrazione dell'inquinante da confrontare con il valore limite imposto C: concentrazione dell'inquinante rilevata in emissione, espressa in mg/Nm A: portata effettiva dell'aeriforme in emissione espressa in m3 /h per ogni m2 di superficie libera della vasca AR: portata di riferimento dell'aeriforme espressa in m3 /h per ogni m2 di superficie libera della vasca e determinata in 1400 m3 /h N.B. Per il calcolo della superficie totale dell'impianto si dovra' tenere conto esclusivamente delle vasche con superficie libera che per composizione e/o per modalita' operative determinano emissioni (ad es. temperatura di esercizio > 30 °C, presenza di composti chimici in soluzione, insufflaggio di aria per agitazione, ecc.). Il valore della portata di riferimento per ogni metro quadrato di superficie libera potra' essere considerato pari a 700 Nm3 /h nei casi in cui l'impianto sia dotato di vasche provviste di dispositivi idonei a diminuire l'evaporazione o di copertura totale (tunnel) e relativo presidio aspirante. 4. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere: 4.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 4.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 4.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. Prescrizioni specifiche: 1. Le apparecchiature utilizzate dovranno avere i seguenti requisiti minimi. Impianti a circuito chiuso Per impianto di lavaggio a circuito chiuso s'intende: • Impianto che durante le fasi di lavaggio dei pezzi (eseguite per immersione, a spruzzo e in vapori di solvente) non determini emissioni di solvente ne' in atmosfera ne' in ambiente di lavoro. • Impianto che durante le fasi di distillazione del solvente, recupero del solvente a mezzo condensazione, adsorbimento del solvente su eventuali carboni attivi (deodorizzazione camera di lavaggio), desorbimento dei carboni attivi, non determini emissioni di solvente ne' in atmosfera ne' in ambiente di lavoro. • Impianto che puo' generare emissioni durante la fase di produzione del vuoto (ove applicabile) e la fase di carico/scarico dei pezzi, limitatamente al periodo di apertura del portello di carica. • Impianto provvisto di camino di scarico in atmosfera, in accordo con le autorizzazioni regionali. I requisiti minimi sono i seguenti: • Sistema di recupero per condensazione funzionante a temperatura adeguata rispetto al solvente utilizzato (es: per il percloroetilene temperatura del fluido refrigerante compresa tra - 25 ÷ - 28°C). • Sistema di recupero del solvente a carbone attivo per impianti con camera di lavaggio di dimensioni > 0,6 m3 . • Sistema di regolazione che consenta di modificare i tempi delle fasi del processo di lavaggio, e in particolare della fase di asciugatura, in funzione della conformazione dei pezzi da lavare. • Sistema idraulico che consenta il carico del solvente fresco e lo scarico del residuo di distillazione in circuito chiuso, escludendo operazioni manuali eseguite con recipienti aperti (evitando stoccaggi anche temporanei in contenitori aperti destinati alla raccolta dei residui). • Sistema di asciugatura del truciolo, sia esso raccolto in botte o separato in appositi filtri, eseguito senza movimentazione manuale dello stesso fino ad avvenuta asciugatura. • Stoccaggio del solvente fresco e dei reflui di distillazione in recipienti chiusi. • Accurata gestione del processo eseguita, se possibile, attraverso manutenzione programmata. • Sistema di aspirazione che tenga in depressione il distillatore nel corso delle operazioni di manutenzione, con annesso trattamento degli sfiati a carico del circuito di recupero del solvente. Requisiti e modalita' operative ritenute utili a contenere ulteriormente le emissioni: • Rilevatore della concentrazione residua di solvente nella camera di lavaggio che dia il consenso all'apertura del portello di carica solo al raggiungimento di una concentrazione di solvente residuo nella camera stessa < 1 g/m3 . • Distillazione che consenta, anche attraverso l'intervento discontinuo (a "batch"), di conseguire un tenore di solvente nel refluo < 10% in peso. • Sistema sotto vuoto per pezzi di difficile asciugatura. Impianti aperti I requisiti minimi sono i seguenti: • Sistema di recupero del solvente mediante carbone attivo, con efficienza minima del 90%. • Sistema di regolazione che consenta di modificare i tempi delle fasi del processo di lavaggio, e in particolare della fase di asciugatura, in funzione della conformazione dei pezzi da lavare. • Sistema idraulico che consenta il carico del solvente fresco e lo scarico del residuo di distillazione in circuito chiuso, escludendo operazioni manuali eseguite con recipienti aperti (evitando stoccaggi anche temporanei in contenitori aperti destinati alla raccolta dei residui). • Stoccaggio del solvente fresco e dei reflui di distillazione in recipienti chiusi. • Accurata gestione del processo eseguita, se possibile, attraverso manutenzione programmata. 2. Requisiti e modalita' operative ritenute utili a contenere ulteriormente le emissioni: • Distillazione che consenta, anche attraverso l'intervento discontinuo (a "batch"), di conseguire un tenore di solvente nel refluo < 10% in peso. Schede impianti di abbattimento
SCHEDA AC.RE.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA
SCHEDA AC.RE.02 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile)
SCHEDA AC.RI.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA
SCHEDA AU.SV.01 ABBATTITORE AD UMIDO (scrubber venturi o jet venturi)
SCHEDA AU.ST.02 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
SCHEDA AU.ST.03 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE (colonna a letti flottanti)
SCHEDA PC.C.01 COMBUSTIONE CATALITICA
SCHEDA PC.T.01 COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
SCHEDA PC.T.02 COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
Soglia massima Qualora il quantitativo di solventi sia inferiore a 1 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". Qualora utilizzi soluzioni di acidi e/o basi, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE" nel caso in cui il contenuto di acidi e/o basi nella soluzione sia inferiore al 15%. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. 2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni: 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora: • non esistano impianti di abbattimento di riserva; • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati. Stoccaggio 4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro. Criteri di manutenzione 5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale; 5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale; 5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare: • la data di effettuazione dell'intervento; • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); • la descrizione sintetica dell'intervento; • l'indicazione dell'autore dell'intervento. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo. Messa in esercizio e a regime 6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere: • descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga, • indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6. In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale. Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento. Modalita' e controllo delle emissioni 9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve: 9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16; 9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. 10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione. 11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo. 12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica. Metodologia analitica 16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che: 16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti; 16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni; 16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico; 16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati: • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Temperatura dell'effluente in °C; nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate. RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica. Materie prime Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista. Quantita' di solvente in kg/anno con utilizzo di COV alogenati con H351: indicare la quantita' annua attuale e prevista di solvente con utilizzo di COV alogenati caratterizzati dalle frasi di rischio R 40, verificandone dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale contenuta nelle materie prime della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua prevista. Quantita' di solvente in kg/anno in tutti gli altri casi: indicare la quantita' annua attuale e prevista di solvente con utilizzo di COV in tutti gli altri casi, verificandone dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale contenuta nelle materie prime della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua prevista. N.B. Nella penultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' di solvente con asterisco. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' di solvente con doppio asterisco. Parte di provvedimento in formato grafico Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no. E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. Parte di provvedimento in formato grafico n) Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti CICLI TECNOLOGICI Ambito di applicazione Lavorazioni orafe realizzate da meno di 25 addetti, comprensive della fase di fusione. Qualora l'attivita' sia svolta senza effettuazione della fase di fusione, si e' nel campo di applicazione delle attivita' in deroga di cui all'art. 272, comma 1 (Parte Quinta - Allegato IV - Parte I - lettera b 1). Le lavorazioni orafe possono comprendere operazioni di: • pulizia meccanica e chimica (sgrassaggio) delle superfici metalliche; • trattamenti elettrochimici; • saldatura; • applicazione prodotti vernicianti / protettivi; tali attivita', essendo strettamente complementari all'attivita' principale di laboratorio oreficeria, sono ricomprese nel presente allegato tecnico. Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso. Fasi lavorative A. Microfusione B. Preparazione delle superfici mediante operazioni di pulizia meccanica (spazzolatura, smerigliatura, granigliatura, sabbiatura ed altre operazioni assimilabili) C. Preparazione delle superfici mediante operazioni di pulizia chimica (sgrassaggio) D. Trattamenti elettrochimici E. Saldatura F. Verniciatura/smaltatura ornamentale selettiva ed applicazione di protettivi G. Finitura e/o lucidatura Materie prime 1. Materiali metallici 2. Scorificanti 3. Prodotti vernicianti/protettivi ed assimilabili 4. Prodotti per sgrassaggio chimico 5. Prodotti per lavorazioni galvaniche 6. Materiali per saldatura (saldobrasatura) 7. Paste abrasive e lucidanti Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche Parte di provvedimento in formato grafico Note 1. In considerazione dei quantitativi limitati di solventi utilizzati nella lavorazione, non vengono poste limitazioni ai quantitativi di COV emessi. 2. Non e' ammesso l'uso di prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV: 2.1. classificati con le seguenti frasi di rischio: R45, R46, R49, R60, R61, R68; 2.2. contenenti impurita' in quantita' superiore complessivamente al 0,1% in peso; 2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 1.1, a quanto di seguito indicato: Parte di provvedimento in formato grafico 3. Non sono ammessi P.V. contenenti composti di Cr, Pb, Cd nella pigmentazione. 4. Per la conformita' delle emissioni derivante dalle lavorazioni galvaniche dovra' essere considerato solo ed esclusivamente il valore analitico senza applicazione di alcun fattore di correzione se la portata effettiva e' < 1400 Nm³/h per ogni metro quadrato di superficie libera della vasca, in caso contrario dovra' essere utilizzata la formula di seguito riportata: Ci = A/AR x C Ove: Ci = concentrazione dell'inquinante da confrontare con il valore limite imposto; C = concentrazione dell'inquinante rilevata in emissione, espressa in mg/Nm³ A = portata effettiva dell'aeriforme in emissione espressa in Nm³/h per un metro quadrato di superficie libera della vasca AR = portata di riferimento dell'aeriforme espressa in Nm³/h per ogni metro quadrato di superficie libera della vasca e determinata in 1400 Nm³/h. Il valore della portata di riferimento per ogni metro quadrato di superficie libera potra' essere considerato pari a 700 Nm³/h nei casi in cui l'impianto sia: - dotato di vasche provviste di dispositivi idonei a diminuire l'evaporazione; - dotato di copertura totale (tunnel) e relativo presidio aspirante Per il calcolo della superficie totale dell'impianto si dovra' tenere conto esclusivamente delle vasche con superficie libera che per composizione e/o per modalita' operative determinano emissioni (ad es. temperatura di esercizio > 30°C, presenza di composti chimici in soluzione, insufflaggio di aria per agitazione, ecc.) 5. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere: 5.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alle voci "Limiti" e "Note" riportate nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 5.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 5.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. Schede impianti di abbattimento
SCHEDA AU.SV.01 ABBATTITORE AD UMIDO (scrubber venturi o jet venturi)
SCHEDA AU.ST.02 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
SCHEDA AU.ST.03 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE (colonna a letti flottanti)
SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto)
SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)
SCHEDA D.MF.03 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a pannelli)
SCHEDA DC.PE.01 PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
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