DECRETO 27 febbraio 2013, n. 65
Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/2013
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE», di seguito denominato decreto legislativo n. 93/2011, ed in particolare l'articolo 16 recante norme sullo sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e sui poteri decisionali in materia di investimenti che stabilisce che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato Regioni e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, di seguito denominata Autorita', sono stabilite le modalita' per la redazione, da parte dei gestori, di un piano decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste e sui piani di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 93/2011;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare l'articolo 17, comma 3, che prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere;
Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
Acquisito il parere dell'Autorita' di cui alla deliberazione n. 300/2012/I/GAS del 19 luglio 2012;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato Regioni espresso nella riunione del 25 luglio 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2012;
Vista la nota in data 8 febbraio 2013 n. 0002562 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di decreto e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione e destinatari del regolamento
1.Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 93/2011, le modalita' in base alle quali i gestori di reti di trasporto di gas naturale operanti sul territorio nazionale, di seguito denominati gestori, redigono il piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale, di seguito denominato piano. Esso e' destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano l'attivita' di trasporto del gas naturale sia mediante reti nazionali di gasdotti, classificate ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, sia tramite reti di trasporto regionale. ((1))
Art. 2
Criteri per la redazione del piano
Art. 3
Modalita' di comunicazione e pubblicazione del piano
Art. 4
Valutazione del piano
1.Il Ministero provvede ad acquisire, entro due mesi dalla richiesta, e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 93/2011, il parere delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi programmati nel piano. Successivamente il Ministero e l'Autorita' valutano il piano, ciascuno secondo le proprie competenze, anche ai fini della sua coerenza con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 93/2011.
2.Il Ministero valuta altresi', sentita l'Autorita', se il piano contiene una stima relativa ai fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso e' coerente con il piano decennale di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b), del Regolamento CE n. 715/2009, con particolare riferimento alle prospettive europee di sviluppo del mercato e di sicurezza degli approvvigionamenti, nonche' con i piani di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 93/2011 e con lo sviluppo di infrastrutture derivanti da accordi internazionali.
3.In caso di dubbio sugli aspetti relativi alla coerenza di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 93/2011. ((1))
Art. 5
Monitoraggio del piano e imposizione degli investimenti
1.Il Ministero e l'Autorita', ciascuno secondo le proprie competenze, effettuano il monitoraggio dell'attuazione del piano, anche sulla base di segnalazioni delle Regioni.
2.Nei casi in cui un Gestore, per cause a lui imputabili, non realizza un investimento che in base al piano doveva essere realizzato nel triennio successivo, il Ministero o l'Autorita', a seconda delle previsioni di cui al comma 8 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 93/2011, impongono al gestore di realizzare detto investimento entro un termine definito, purche' esso sia ancora pertinente sulla base del piu' recente piano.
3.In caso di non ottemperanza alle disposizioni emanate in conseguenza del monitoraggio di cui al comma 1 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 93/2011. ((1)) Il presente regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il Ministro: Passera
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 267
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