LEGGE 6 giugno 2013, n. 64

Type Legge
Publication 2013-06-06
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/2013

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Ai fini delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i componenti delle commissioni tributarie sovrannumerari di cui all'articolo 4, comma 39, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che entro la data delle elezioni non siano stati immessi nelle funzioni giurisdizionali, nonche' i componenti della Commissione tributaria centrale.

3.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei Ministri

Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze

Zanonato, Ministro dello sviluppo economico

Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Avvertenza: Il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2013. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo eordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 50.

Allegato

Allegato Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 All'articolo 1: il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali: a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012; b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni; c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»; dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Sono altresi' esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; al comma 3: al primo periodo, le parole: «che potra' fornire» sono soppresse e le parole: «il 90%» sono sostituite dalle seguenti: «il 90 per cento»; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli del patto di stabilita' interno sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali per escludere dai vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul patto di stabilita' interno per effetto del periodo precedente sono utilizzati, nel corso del 2013, esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale. Nella liquidazione dei pagamenti si osserva il criterio cronologico per singolo comune»; il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalita' di cui al comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilita' ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito»; al comma 5, la parola: «statale» e' soppressa; al comma 9, l'ultimo periodo e' soppresso; al comma 10: al primo periodo, le parole: «10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014» sono sostituite dalle seguenti: «9.327.993.719 euro per il 2013 e di 14.527.993.719 euro per il 2014»; al secondo periodo, le parole: «2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014», le parole: «con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro per l'anno 2014» e le parole: «con una dotazione di cui 5.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 5.000 milioni»; il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «E' accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilita' non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013»; al comma 12, le parole: «per gli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2013 e 2014»; al comma 13, secondo periodo, le parole: «sullo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa»; dopo il comma 13 e' inserito il seguente: «13-bis. Gli enti locali ai quali viene concessa l'anticipazione di liquidita' ai sensi del comma 13, e che ricevono risorse dalla regione o dalla provincia autonoma ai sensi dell'articolo 2, all'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui all'articolo 2, comma 6, devono utilizzare le somme residue per l'estinzione dell'anticipazione di liquidita' concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni»; il comma 14 e' sostituito dal seguente: «14. All'atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso entro i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell'ente locale, ovvero altra persona formalmente indicata dall'ente medesimo, fornisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili»; al comma 15, le parole: «entro 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni» e le parole: «alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A.»; dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti: «17-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione di cui al comma 2 alle regioni e alle province autonome, che ne curano la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato. 17-ter. All'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «sono versate» sono sostituite dalle seguenti: «sono comunque ed inderogabilmente versate». 17-quater. All'articolo 6, comma 15-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' aggiunto il seguente periodo: «I contributi di cui al presente comma sono altresi' esclusi dalle riduzioni a compensazione disposte in applicazione del comma 14 del presente articolo». 17-quinquies. Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilita' in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti». Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: «Art. 1-bis (Patto verticale incentivato). - 1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 122, primo periodo, le parole da: "Nell'anno 2013" fino a: "800 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna e' attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,"; 2) il comma 123 e' sostituito dal seguente: "123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122 possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"; 3) al comma 124, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte"; 4) il comma 125 e' sostituito dal seguente: "125. Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013, e del 31 maggio, con riferimento all'anno 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica"; b) la tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 122, e' sostituita dalla seguente: "Tabella 1 (articolo 1, comma 122)

Regione Ripartizione dell'incentivo per spazi ceduti a province Ripartizione dell'incentivo per spazi ceduti a comuni

ABRUZZO 7.289.390 21.868.169

BASILICATA 4.897.789 14.693.366

CALABRIA 12.125.555 36.376.664

CAMPANIA 28.041.606 84.124.817

EMILIA-ROMAGNA 20.758.984 62.276.952

LAZIO 31.905.284 95.715.851

LIGURIA 7.758.771 23.276.313

LOMBARDIA 44.297.820 132.893.461

MARCHE 7.812.199 23.436.598

MOLISE 2.561.057 7.683.171

PIEMONTE 21.819.041 65.457.123

PUGLIA 20.152.051 60.456.152

SARDEGNA 19.867.953 59.603.858

SICILIA 48.133.617 144.400.852

TOSCANA 18.667.569 56.002.706

UMBRIA 5.387.532 16.162.597

VENETO 16.525.353 49.576.059

TOTALE 318.001.570 954.004.710

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