DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 73
Art. 2
Riordino del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso
1.Al riordino degli organi collegiali del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso si provvede previe intese con le regioni e le province autonome interessate, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10. L'intesa deve essere raggiunta entro il termine perentorio di 30 giorni dalla prima convocazione di un apposito incontro.
Note all'art. 2: - L'articolo 35, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991 e' riportato nelle note alle premesse. - L'articolo 4 della citata legge n. 10 del 1994 e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 3
Riordino del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna
1.Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, e' sostituito dal seguente: «1. Il consiglio direttivo del consorzio del Parco oltre al Presidente, e' composto da otto componenti di cui quattro in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per i beni culturali, due in rappresentanza della regione autonoma della Sardegna e due degli enti locali interessati, designati dalla Comunita' del parco.».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell' articolo 7, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 ottobre 2001, come modificato dal presente regolamento: "Art. 7. Consiglio direttivo del consorzio del Parco. 1. Il consiglio direttivo del consorzio del Parco oltre al Presidente, e' composto da otto componenti di cui quattro in rappresentanza dei Ministeri dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dell'istruzione. dell'universita' e della ricerca e per i beni culturali, due in rappresentanza della regione autonoma della Sardegna e due degli enti locali interessati, designati dalla Comunita' del parco. I presidenti ed i componenti del consiglio direttivo sono scelti tra persone di comprovata esperienza professionale e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per i beni e le attivita' culturali, d'intesa con il presidente della regione Sardegna.".
Art. 4
Norme transitorie
1.Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli statuti degli enti di cui agli articoli 1 e 2 sono adeguati a quanto da questi ultimi rispettivamente previsto. Decorso inutilmente detto termine, l'ente e' commissariato e all'adeguamento dello statuto provvede il Commissario straordinario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto. Nei casi in cui per l'adeguamento dello statuto la normativa vigente preveda invece l'intesa con Regioni o Province autonome, ed entro il termine ultimo previsto dalla normativa medesima si siano svolte reiterate ma infruttuose trattative, il Ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui prendono parte i Presidenti delle Regioni o i Presidenti delle Province autonome interessate, provvede alla nomina di un Commissario straordinario che, subentrando al presidente e al consiglio direttivo, resta in carica sino al momento in cui l'intesa venga raggiunta.
2.Entro trenta giorni dall'adeguamento degli statuti di cui al presente articolo, i soggetti aventi titolo provvedono alle designazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei ministri
Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 6, foglio n. 240
Note all'art. 4: - Il testo dell'articolo 9, comma 5, della citata legge n. 394 del 1991, come modificato dal presente regolamento, e' riportato nelle note all'articolo 1.
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