DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75
Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia ed, in particolare, l'articolo 10;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
Visto il Titolo I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera c), che prevede l'emanazione di uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;
Visto l'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 che, fermo restando il rispetto dell'articolo 17, assegna alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni per l'efficienza energetica contenute nel medesimo decreto legislativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, concernente attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione della predetta direttiva 2006/32/CE ed in particolare il comma 6 dell'articolo 18;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA);
Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori e utenti (CNCU), reso nella seduta del 12 dicembre 2007;
Considerato che l'emanazione del presente decreto e' funzionale alla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE, ed in particolare dell'articolo 7, e che, in proposito, la Commissione europea gia' il 18 ottobre 2006 ha avviato la procedura di messa in mora nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE (procedura di infrazione 2006/2378);
Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza Unificata nella seduta del 20 marzo 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 novembre 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita' e ambito di intervento
1.Il presente regolamento definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo», per le finalita' di cui all'articolo 1 del medesimo decreto e per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme per la certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.
2.I requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare l'ispezione degli impianti di climatizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, sono individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222, S.O. «Art. 4. (Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica). - 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti: a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici; b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonche' per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B»e della destinazione d'uso degli edifici; c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica. 2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.».
Art. 2
Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici
5.I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da universita', da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, ((istituti tecnici superiori dell'area efficienza energetica,)) autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, i corsi sono svolti in base ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1. L'attestato di frequenza con superamento di esame finale e' rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami.
6.Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo.
Art. 3
Requisiti di indipendenza e imparzialita' dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici
((1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al comma 1 si intende superato dalle finalita' istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi))
Art. 4
Funzioni delle Regioni e Province autonome
1.Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dal comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.
3.Ai fini del comma 2, le regioni e le province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano gia' provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti anche nell'ambito delle azioni di coordinamento tra lo Stato le regioni e le province autonome, di cui al decreto ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo. Le regioni e le province autonome provvedono affinche' sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto.
Art. 5
Criteri di controllo della qualita' del servizio di certificazione energetica
1.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono ai controlli della qualita' del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del decreto legislativo e le finalita' della certificazione energetica, coerentemente agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e). Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorita' competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 192 del 2005: «Art. 9. (Funzioni delle regioni e degli enti locali). - 1. (Omissis). 2. Le autorita' competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attivita' nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto all'articolo l, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, cosi' da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attivita', le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma l, sono svolte secondo principi di imparzialita', trasparenza, pubblicita', omogeneita' territoriale e sono finalizzate a: a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti; b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto; c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7; d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.».
Art. 6
Disposizioni finali
1.Per gli edifici gia' dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo, puo' essere predisposto anche da un tecnico abilitato, la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2, lettera b), dell'articolo 2, dell'impresa di costruzione ovvero installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.
2.Le disposizioni di cui al presente decreto sono modificate e integrate con la medesima procedura.
((2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010))
Art. 7
Copertura finanziaria
1.All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei ministri
Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti
Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 228
Allegato 1
Allegato 1 (Art.2, comma 5) Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici Durata minima ((80 ore)) I Modulo La legislazione per l'efficienza energetica degli edifici. Le procedure di certificazione. La normativa tecnica. Obblighi e responsabilita' del certificatore. II Modulo Il bilancio energetico del sistema edificio impianto. Il calcolo della prestazione energetica degli edifici. Analisi di sensibilita' per le principali variabili che ne influenzano la determinazione. III Modulo Analisi tecnico economica degli investimenti. Esercitazioni pratiche con particolare attenzione agli edifici esistenti. IV Modulo Involucro edilizio: le tipologie e le prestazione energetiche dei componenti; soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione: dei nuovi edifici; del miglioramento degli edifici esistenti. V Modulo Impianti termici: fondamenti e prestazione energetiche delle tecnologie tradizionali e innovative; soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione: dei nuovi impianti; della ristrutturazione degli impianti esistenti. VI Modulo L'utilizzo e l'integrazione delle fonti rinnovabili. VII Modulo Comfort abitativo. La ventilazione naturale e meccanica controllata. L'innovazione tecnologica per la gestione dell'edificio e degli impianti. VIII Modulo La diagnosi energetica degli edifici. Esempi applicativi. Esercitazioni all'utilizzo degli strumenti informatici posti a riferimento dalla normativa nazionale e predisposti dal CTI.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.