LEGGE 27 giugno 2013, n. 77
Entrata in vigore del provvedimento: 02/07/2013 Vigenza internazionale della convenzione per l'Italia: 1° agosto 2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012, di seguito denominata «Convenzione».
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 75 della Convenzione stessa.
Art. 3
Clausola di neutralita' finanziaria
1.Le misure amministrative necessarie all'attuazione e all'esecuzione della Convenzione sono assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Allegato-Convention
((Allegato COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON PREVENTING AND COMBATING VIOLENCE AGAINST WOMEN AND DOMESTIC VIOLENCE CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE SUR LA PREVENTION ET LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE A L'EGARD DES FEMMES ET LA VIOLENCE DOMESTIQUE)) ((Parte di provvedimento in formato grafico))
Convenzione-art. 1
((Parte di provvedimento in formato grafico)) ((Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica Istanbul, 11 maggio 2011 www.coe.int/conventionviolence The official languages of the Council of Europe are English and French ( Article 12 of the Statute of the Council of Europe). Only the treaties published by the Secretary General of the Council of Europe, each in a separate booklet of the "European Treaty Series" (ETS) continued since 2004 by the "Council of Europe Treaty Series" (CETS), are deemed authentic. The translation presented here is for information only. Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione, Ricordando la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (STE n° 5, 1950) e i suoi Protocolli, la Carta sociale europea (STE n° 35, 1961, riveduta nel 1996, STE n°163), la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE n° 197, 2005) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n° 201, 2007); Ricordando le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa: Raccomandazione Rec(2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec(2007)17 sulle norme e meccanismi per la parita' tra le donne e gli uomini, Raccomandazione CM/Rec(2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace, e le altre raccomandazioni pertinenti; Tenendo conto della sempre piu' ampia giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che enuncia norme rilevanti per contrastare la violenza nei confronti delle donne; Considerando il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999) e la Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989) e i suoi Protocolli opzionali (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita' (2006); Considerando lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (2002); Ricordando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, in particolare la quarta Convenzione di Ginevra (IV), relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra (1949) e i suoi Protocolli addizionali I e II (1977); Condannando ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica; Riconoscendo che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere de jure e de facto e' un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne; Riconoscendo che la violenza contro le donne e' una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione; Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresi' che la violenza contro le donne e' uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini; Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parita' tra i sessi; Constatando le ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti armati che colpiscono le popolazioni civili, e in particolare le donne, sottoposte a stupri diffusi o sistematici e a violenze sessuali e il potenziale aggravamento della violenza di genere durante e dopo i conflitti; Riconoscendo che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini; Riconoscendo che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica; Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia; Aspirando a creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 - Obiettivi della Convenzione 1 La presente Convenzione ha l'obiettivo di: a proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; b contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parita' tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne; c predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica; d promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; e sostenere e assistere le organizzazioni e autorita' incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica. 2 Allo scopo di garantire un'efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo.))
Convenzione-art. 2
(( Articolo 2 - Campo di applicazione della Convenzione 1 La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato. 2 Le Parti contraenti sono incoraggiate ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica. Nell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti presteranno particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere. 3 La presente Convenzione si applica in tempo di pace e nelle situazioni di conflitto armato. ))
Convenzione-art. 3
(( Articolo 3 - Definizioni Ai fini della presente Convenzione: a con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della liberta', sia nella vita pubblica, che nella vita privata; b l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima; c con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attivita' e attributi socialmente costruiti che una determinata societa' considera appropriati per donne e uomini; d l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato; e per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b; f con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni. ))
Convenzione-art. 4
(( Articolo 4 - Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione 1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata. 2 Le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare: - inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa appropriata il principio della parita' tra i sessi e garantendo l'effettiva applicazione di tale principio; - vietando la discriminazione nei confronti delle donne, ivi compreso procedendo, se del caso, all'applicazione di sanzioni; - abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne. 3 L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identita' di genere, sull'eta', sulle condizioni di salute, sulla disabilita', sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione. 4 Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione. ))
Convenzione-art. 5
(( Articolo 5 - Obblighi degli Stati e dovuta diligenza 1 Gli Stati si astengono da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne e garantiscono che le autorita', i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformita' con tale obbligo. 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. ))
Convenzione-art. 6
(( Articolo 6 - Politiche sensibili al genere Le Parti si impegnano a inserire una prospettiva di genere nell'applicazione e nella valutazione dell'impatto delle disposizioni della presente Convenzione e a promuovere ed attuare politiche efficaci volte a favorire la parita' tra le donne e gli uomini e l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne.))
Convenzione-art. 7
(( Articolo 7 - Politiche globali e coordinate 1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne. 2 Le Parti si accertano che le politiche di cui al paragrafo 1 pongano i diritti della vittima al centro di tutte le misure e siano attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti. 3 Le misure adottate in virtu' del presente articolo devono coinvolgere, ove necessario, tutti i soggetti pertinenti, quali le agenzie governative, i parlamenti e le autorita' nazionali, regionali e locali, le istituzioni nazionali deputate alla tutela dei diritti umani e le organizzazioni della societa' civile. ))
Convenzione-art. 8
(( Articolo 8 - Risorse finanziarie La Parti stanziano le risorse finanziarie e umane appropriate per un'adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli realizzati dalle ONG e dalla societa' civile. ))
Convenzione-art. 9
(( Articolo 9 - Organizzazioni non governative e societa' civile Le Parti riconoscono, incoraggiano e sostengono a tutti i livelli il lavoro delle ONG pertinenti e delle associazioni della societa' civile attive nella lotta alla violenza contro le donne e instaurano un'efficace cooperazione con tali organizzazioni. ))
Convenzione-art. 10
(( Articolo 10 - Organismo di coordinamento 1 Le Parti designano o istituiscono uno o piu' organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della presente Convenzione. Tali organismi hanno il compito di coordinare la raccolta dei dati di cui all'Articolo 11 e di analizzarne e diffonderne i risultati. 2 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo ricevano informazioni di carattere generale sulle misure adottate conformemente al capitolo VIII. 3 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo dispongano della capacita' di comunicare direttamente e di incoraggiare i rapporti con i loro omologhi delle altre Parti. ))
Convenzione-art. 11
(( Articolo 11 - Raccolta dei dati e ricerca 1 Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a: a raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione; b sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'applicazione della presente Convenzione. 2 Le Parti si adoperano per realizzare indagini sulla popolazione, a intervalli regolari, allo scopo di determinare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione. 3 Le Parti forniscono al Gruppo di esperti menzionato all'articolo 66 della presente Convenzione le informazioni raccolte conformemente al presente articolo, per stimolare la cooperazione e permettere un confronto a livello internazionale. 4 Le Parti vigilano affinche' le informazioni raccolte conformemente al presente articolo siano messe a disposizione del pubblico. ))
Convenzione-art. 12
(( Articolo 12 - Obblighi generali 1 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorita' della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini. 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per impedire ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione commessa da qualsiasi persona fisica o giuridica. 3 Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilita', e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime. 4 Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della societa', e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione. 5 Le Parti vigilano affinche' la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 6 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e attivita' destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne. ))
Convenzione-art. 13
(( Articolo 13 - Sensibilizzazione 1 Le Parti promuovono o mettono in atto, regolarmente e a ogni livello, delle campagne o dei programmi di sensibilizzazione, ivi compreso in cooperazione con le istituzioni nazionali per i diritti umani e gli organismi competenti in materia di uguaglianza, la societa' civile e le ONG, tra cui in particolare le organizzazioni femminili, se necessario, per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione e delle loro conseguenze sui bambini, nonche' della necessita' di prevenirle. 2 Le Parti garantiscono un'ampia diffusione presso il vasto pubblico delle informazioni riguardanti le misure disponibili per prevenire gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. ))
Convenzione-art. 14
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