DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 2013, n. 82

Type DPR
Publication 2013-04-26
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013;

Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari speciali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

2.Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: «Art. 2-bis (Criteri di ripartizione). - 1. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale e' ripartita di regola in considerazione delle finalita' perseguite dalla legge in quattro quote uguali per le quattro tipologie di interventi ammesse a contributo, di cui all'articolo 2, comma 1. 2. Se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o piu' delle quattro tipologie di intervento non esauriscono la somma attribuita per l'anno, la somma residua e' distribuita in modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento. 3. Il giudizio di valutazione, ai fini dell'elaborazione dello schema del piano di riparto, deve tenere conto della natura straordinaria, dell'esigenza di tendenziale concentrazione, della rilevanza e della qualita' degli interventi. 4. Al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita e' divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria), del Nord Est (per le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), Isole (per le regioni Sicilia, Sardegna). 5. Ai fini dell'elaborazione del piano di riparto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri puo', anche in deroga ai criteri di cui ai commi 1 e 4, fermo restando l'ambito delle finalita' perseguite dalla legge, deliberare di concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto della natura straordinaria, della necessita' e dell'urgenza dei medesimi. In tale caso, il Governo trasmette alla Camere una relazione nella quale illustra gli interventi nei quali ha concentrato le risorse e da' conto delle ragioni per cui ha derogato ai criteri di cui ai commi 1 e 4. 6. Ove sia stata disposta, con un provvedimento legislativo di iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione delle risorse di cui al comma 1, il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalita' di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative. 7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze, distinti per le quattro tipologie di intervento. Nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono resi disponibili, anche in formato elaborabile, i dati relativi alle richieste di ammissione al riparto delle risorse, agli interventi ammessi al suddetto riparto, le relazioni delle Commissioni tecniche che hanno proceduto alla valutazione delle singole iniziative, gli atti relativi alla successiva fase di erogazione dei fondi, con esplicita indicazione dei termini di pagamento, nonche' i risparmi realizzati e che possono essere conservati dai beneficiari. 8. La concessione a soggetti che siano stati gia' destinatari del contributo nei due anni precedenti richiede specifica motivazione delle ragioni della nuova concessione del beneficio. Non e' ammessa la concessione del contributo per interventi complementari o integrativi di interventi gia' finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati.».

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