LEGGE 19 luglio 2013, n. 88

Type Legge
Publication 2013-07-19
Ultimo aggiornamento 2013-11-16
State In force
Source Normattiva
articles 4
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ARTICOLO IV L'Articolo 26 "Scambio di informazioni" e' modificato come segue: 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria alla Convenzione, nonche' per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2. 2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi inclusi l'autorita' giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attivita' precedenti. Le persone o autorita' sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. 4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformita' al presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzera' i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede e' soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perche' lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali. 5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualita' di agente o fiduciario o perche' dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Protocollo-Articolo V

ARTICOLO V 1. Le disposizioni degli Articoli 10, 11 e 12 si applicano a condizione che sia effettivamente attuato lo scambio di informazioni previsto dall'Articolo 26. 2. Ciascuno Stato contraente puo' sospendere l'applicazione degli Articoli 10, 11 e 12, ove abbia fondato motivo di ritenere che l'Articolo 26 non sia adeguatamente applicato. Con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della comunicazione di sospensione, le aliquote applicabili saranno rispettivamente: - 5 per cento, anziche' 0 per cento (ex articolo 10, paragrafo 2, lett. a) - 13 per cento, anziche' 0 per cento (ex articolo 11, paragrafo 2, lett. a) - 10 per cento, anziche' 0 per cento (ex articolo 12, paragrafo 2, lett. a) 3. Nel caso di sospensione di cui al paragrafo 2, le autorita' competenti faranno del loro meglio per regolare in via di amichevole composizione il ripristino di un effettivo scambio di informazioni.

Protocollo-Articolo VI

ARTICOLO VI Il Protocollo Allegato alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, firmata a Roma il 21 marzo 2002, e' sostituito dal seguente: PROTOCOLLO AGGIUNTIVO alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, sono state concordate le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso che: 1. I due Stati contraenti convengono di esaminare le fattispecie applicative dell'Articolo 4 della Convenzione citata in materia di residenza fiscale, tenuto altresi' conto della particolare situazione socio-economica e geografica dei due Paesi. 2. Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'Articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione. 3. Per quanto concerne l'Articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono: a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi e aeromobili utilizzati in traffico internazionale, b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di container qualora essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili. 4. Con riferimento al paragrafo 4 dell'Articolo 10, al paragrafo 5 dell'Articolo 11, al paragrafo 4 dell'Articolo 12, ed al paragrafo 2 dell'Articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta non puo' essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli Articoli 7 e 14 della presente Convenzione. 5. Con riferimento all'Articolo 11 le disposizioni della Convenzione non ostano all'applicazione dell'Accordo tra la Comunita' Europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle previste nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, firmato a Bruxelles il 7 dicembre 2004. Pertanto, considerato l'Articolo 12, paragrafo 2, del richiamato Accordo tra la Comunita' Europea e la Repubblica di San Marino, nonche' il paragrafo 4 del relativo Memorandum d'intesa, le disposizioni di cui all'Articolo 26 "Scambio di informazioni", come modificato dall'Articolo IV del Protocollo della Convenzione, si applicano anche con riferimento ai redditi contemplati dal citato Accordo tra la Comunita' Europea e la Repubblica di San Marino. 6. In relazione alle disposizioni dell'Articolo 15, per quanto concerne la tassazione di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, i due Stati contraenti convengono di applicare il sistema di tassazione concorrente, con tassazione definitiva nello Stato di residenza. La Repubblica Italiana assoggettera' a tassazione il reddito lordo dei lavoratori frontalieri residenti in Italia conseguito nella Repubblica di San Marino con le modalita' che saranno stabilite con legge ordinaria. La legge ordinaria potra' determinare una quota del reddito lordo dei lavoratori frontalieri esente da imposta in Italia. 7. Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'Articolo 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi alla Banca d'Italia o alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e all'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.), come pure ai corrispondenti enti sammarinesi, sono incluse nel campo di applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche. 8. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 28 non pregiudicano la potesta' delle autorita' competenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto degli Stati contraenti di applicare la propria legislazione fiscale interna per prevenire l'evasione, l'elusione e le frodi fiscali.

Protocollo-Articolo VII

ARTICOLO VII Il presente Protocollo entrera' in vigore e potra' essere denunciato con le stesse modalita' previste per la Convenzione, di cui costituisce parte integrante. Fatto in duplice esemplare a Roma il 13 giorno di giugno 2012 nella lingua italiana. Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Repubblica di San Marino Parte di provvedimento in formato grafico

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