LEGGE 19 luglio 2013, n. 92
Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2013 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 2 settembre 2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
Bonino, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Accordo-art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA IN MATERIA DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania, (d'ora innanzi denominati le "Parti"): Consapevoli dell'importanza delle vicende storiche che hanno portato il Governo lituano alla perdita di Villa Lituania quale sede della propria rappresentanza diplomatica; Ribadendo gli impegni assunti dalle Parti nel 1991 nella Dichiarazione congiunta per il ristabilimento delle relazioni diplomatiche; Esprimendo la propria soddisfazione per l'importante sviluppo delle loro relazioni bilaterali e manifestando la propria aspirazione a loro ulteriore rafforzamento; Desiderose di rafforzare ulteriormente la piena collaborazione tra i due Paesi e convinte che una soluzione in merito alla questione di Villa Lituania possa costituire un'ulteriore tappa nel consolidamento dei legami di amicizia tra i due Popoli; Animate dalla volonta' di assicurare che le attivita' delle rispettive rappresentanze diplomatiche siano condotte con la massima dignita' e decoro, come previsto dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Il Governo della Repubblica Italiana concede in comodato d'uso al Governo della Repubblica di Lituania, che accetta, l'intero quarto piano di circa 700 (settecento) metri quadrati del Palazzo Blumensthil, sito in Roma, perche' lo destini alle esigenze delle rappresentanze diplomatiche del Governo della Repubblica di Lituania, come previsto dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche. L'immobile di elevato pregio figura nel Catasto di Roma in Lungotevere dei Mellini, con ingresso in Via Vittoria Colonna, al numero civico 1. La concessione avra' la durata di 99 (novantanove) anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente Trattato.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2 L'immobile viene concesso ad uso esclusivo del Governo della Repubblica di Lituania per le esigenze delle sue rappresentanze diplomatiche. Il Governo della Repubblica di Lituania non potra' concedere a soggetti terzi l'immobile o parte di esso, ne' a titolo oneroso, ne' gratuito, in via stabile o temporanea, senza il previo consenso del Governo della Repubblica Italiana.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3 Il Governo della Repubblica di Lituania si impegna ad eseguire a proprie spese i necessari lavori di rinnovazione dell'immobile che lo stato attuale richiede ed a mantenere a sue spese l'immobile nella sua integrita' ed in stato di buona conservazione. Considerato il carattere storico ed artistico dell'immobile, il Governo della Repubblica di Lituania rispettera' la normativa italiana in tema di conservazione dei beni culturali, compreso l'obbligo di effettuare le opere di restauro e di preservazione dell'immobile che saranno richieste dalle competenti Autorita' italiane, corrispondenti agli standard normalmente accettati in circostanze analoghe.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4 Le Parti si impegnano ad organizzare il lavoro delle rispettive rappresentanze diplomatiche a Roma e a Vilnius in conformita' ai principi e alle norme di diritto internazionale e ad assistersi nell'efficiente svolgimento delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche. In particolare e come previsto dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, il Governo della Repubblica di Lituania facilitera' il Governo della Repubblica Italiana, se necessario, nell'identificazione e nell'acquisizione di spazi idonei ad ospitare la sede delle rappresentanze diplomatiche italiane a Vilnius.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5 Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana sara' l'ente Esecutore per l'attuazione del presente Trattato per il Governo della Repubblica Italiana. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Lituania sara' l'ente Esecutore per l'attuazione del presente Trattato per il Governo della Repubblica di Lituania.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6 Il presente Trattato entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti comunicheranno ufficialmente l'una all'altra di aver completato le rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Trattato. Il presente Trattato rimarra' in vigore per il periodo di durata della concessione dell'immobile in comodato d'uso al Governo della Repubblica di Lituania, cosi' come previsto all'articolo 1. Due anni prima lo scadere della concessione, le Parti avvieranno le negoziazioni per l'eventuale rinnovo del presente Trattato. Il presente Trattato potra' essere emendato in qualsiasi momento tramite lo scambio di Note Diplomatiche. Qualsiasi modifica entrera' in vigore dopo aver espletato le necessarie procedure. Fatto a Vilnius, il 21 febbraio 2013, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, lituana e inglese, tutti testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, fara' fede la versione inglese. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI LITUANIA IL MINISTRO DEGLI IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI AFFARI ESTERI S.E. GIULIO TERZI S.E. LINAS LINKEVICIUS Parte di provvedimento in formato grafico
Agreement
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA ON DIPLOMATIC MISSIONS Parte di provvedimento in formato grafico
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