LEGGE 23 settembre 2013, n. 113

Type Legge
Publication 2013-09-23
Ultimo aggiornamento 2014-12-17
State In force
Source Normattiva
articles 7
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Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/2013 Vigenza internazionale della convenzione per l'Italia: 19 novembre 2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Capo I Ratifica ed esecuzione

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo VIII della Convenzione stessa.

Capo II Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno

Art. 3

Modifiche al codice della navigazione

1.L'articolo 368 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. 368 (Rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane). - Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri arruolati su navi nazionali».

2.L'articolo 1091 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. 1091 (Diserzione). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumita' fisica delle persone ovvero per la sicurezza della nave o dell'aeromobile, e' punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, e' punito, se dal fatto deriva una notevole difficolta' nel servizio della navigazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro. Se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessita', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro».

3.L'articolo 1094 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. 1094 (Inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio). - Salvo che il fatto costituisca reato, il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. Se il fatto di cui al primo comma e' commesso in occasione di servizio concernente la manovra, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro. Se dal fatto di cui al primo comma deriva una notevole difficolta' nel servizio della navigazione ovvero un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessita', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro. Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone ovvero per la sicurezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, e' punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni se l'ordine e' dato per la salvezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile o per soccorso da prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo».

Art. 4

Modifiche in materia di eta' minima per l'ammissione al lavoro

1.All'articolo 119, primo comma, del codice della navigazione, le parole: «quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «sedici anni».

2.Nell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, le parole: «15 anni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 anni».

Art. 5

Modifiche in materia di certificazione medica dei marittimi ed assistenza sanitaria a bordo

1.All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Il certificato medico rilasciato, anche in lingua inglese, ha validita' di due anni, ridotta ad un anno se il marittimo ha meno di 18 anni. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, puo' essere previsto un periodo di validita' piu' breve anche in considerazione delle specifiche mansioni svolte dal marittimo, come descritte dalla Convenzione STCW '78/95 - Seafarers training, certification and watchkeeping Code. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i casi in cui, per comprovate ragioni di urgenza, ovvero se il periodo di validita' del certificato scade nel corso di un viaggio, un marittimo puo' essere autorizzato a lavorare sulla base di certificazione medica provvisoria, valida fino al porto di scalo successivo e di durata comunque non superiore ai tre mesi».

2.Le navi passeggeri che effettuano navigazione internazionale breve e lunga, come definite dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e che trasportano piu' di 100 persone, devono avere a bordo un medico qualificato responsabile dell'assistenza sanitaria.

Art. 6

Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045

1.L'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, e' abrogato.

Art. 7

Copertura finanziaria

1.Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo XIII della Convenzione di cui all'articolo 1, valutati in euro 1.480 per l'anno 2013 e in euro 2.960 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui al citato articolo XIII della Convenzione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3.Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce, senza ritardo, alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

Bonino, Ministro degli affari esteri

Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Giovannini, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Convenzione-art. I

Allegato Convenzione 186 CONVENZIONE DEL LAVORO MARITTIMO, 2006(1) ---------- (1) Traduzione italiana non ufficiale a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL LAVORO MARITTIMO (ILO - MLC, 2006) Traduzione non ufficiale Progetto A.3.1: Traduzione non ufficiale della Convenzione internazionale sul lavoro marittimo (Maritime Labour Convention MLC) del 2006 realizzata a cura della Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne Coordinamento Progetto: ing. Giuseppe ALATI Dirigente ­ Divisione 4 "Sistemi di Gestione Integrati" Revisione linguistica e tecnico­giuridica: dott.ssa Stefania MOLTONI Dirigente ­ Divisione 1 "Personale marittimo" Traduzione del Testo: dott.ssa Gioconda MIELE Traduttore interprete ­ Divisione 4 "Sistemi di Gestione Integrati" Verifica linguistico­normativa dott.ssa Cinzia VOSO Funzionario amministrativo ­ Divisione 1 "Personale marittimo" Grafica Progetto: Sig.ra Francesca FERRETTI Funzionario amministrativo ­ Divisione 4 "Sistemi di gestione integrati" La stampa della Traduzione non ufficiale e' stata effettuata presso il Centro Stampa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA Prima edizione, aprile 2010 DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE CONVENZIONE DEL LAVORO MARITTIMO 2006 PREAMBOLO La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (in seguito denominata ILO), Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del lavoro, e ivi riunita il 7 febbraio 2006 nella sua 84a sessione, Desiderando creare uno strumento unico e coerente che comprenda il piu' possibile tutte le norme aggiornate contenute nelle attuali convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro marittimo nonche' i principi fondamentali riportati nelle altre convenzioni internazionali del lavoro, in particolare: - la Convenzione (n.29) sul lavoro forzato, 1930; - la Convenzione (n.87) sulla liberta' sindacale e la tutela del diritto sindacale, 1948; - la Convenzione (n.98) sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, 1949; - la Convenzione (n.100) sull'eguaglianza di remunerazione, 1951; - la Convenzione (n.105) sull'abolizione del lavoro forzato, 1957; - la Convenzione (n.111) sulla discriminazione in materia di impiego e occupazione, 1958; - la Convenzione (n.138) sull'eta' minima, 1973; - la Convenzione (n.182) sulle peggiori forme di lavoro minorile, 1999; Considerato il mandato fondamentale dell'Organizzazione di promuovere condizioni di lavoro dignitose, Richiamando la Dichiarazione dell'ILO sui principi e diritti fondamentali sul luogo di lavoro, 1998, Considerato altresi' che i marittimi sono protetti dalle disposizioni di altri strumenti dell'ILO e godono di diritti e liberta' fondamentali riconosciute a tutte le persone, Considerato che, date le caratteristiche globali delle attivita' connesse al settore marittimo, la gente di mare deve beneficiare di una protezione particolare, Considerate altresi' le norme internazionali sulla sicurezza delle navi e delle persone e sulla qualita' della gestione delle navi contenute nella Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia delle vite umane in mare, come modificata, e nella Convenzione del 1972 sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, come modificata, nonche' le prescrizioni riguardanti la formazione e le competenze richieste alla gente di mare secondo la Convenzione Internazionale del 1978 sugli Standard di Addestramento, Certificazione e Tenuta della Guardia nella sua versione aggiornata, Ricordando che la Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare stabilisce un quadro giuridico generale che governa l'insieme delle attivita' sui mari e gli oceani, che essa riveste un'importanza strategica come base di azione e cooperazione nazionale, regionale e mondiale nel settore marittimo e che la sua integrita' deve essere preservata, Richiamando l'articolo 94 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare che definisce i doveri e gli obblighi incombenti sullo Stato di bandiera, specialmente per quello che riguarda le condizioni di lavoro, il personale e le questioni sociali a bordo delle navi che battono la sua bandiera, Richiamando il paragrafo 8 dell'articolo 19 della Costituzione dell'ILO che dispone che l'adozione di una Convenzione o di una Raccomandazione da parte della Conferenza o la ratifica di una Convenzione da parte di qualsiasi Stato Membro non devono, in alcun caso, esser considerate in grado di influenzare ogni legge, sentenza, consuetudine o accordo che assicurano condizioni piu' favorevoli ai lavoratori interessati di quelle previste dalla Convenzione o dalla Raccomandazione, Determinata a far si' che questo nuovo strumento sia concepito in modo da raccogliere la piu' ampia accettazione possibile da parte dei governi, degli armatori e della gente di mare legati ai principi del lavoro dignitoso, e che possa essere facilmente aggiornato nonche' effettivamente applicato e rispettato, Avendo deciso di adottare alcune proposte relative all'elaborazione di tale strumento, che costituisce l'unico punto all'ordine del giorno della sessione, Avendo deciso che tali proposte debbano assumere la forma di una Convenzione internazionale, Adotta oggi ventitre' febbraio duemilasei la seguente convenzione, che sara' denominata Convenzione sul lavoro marittimo, 2006. Articolo I 1. Ogni Stato Membro che ratifica la presente Convenzione si impegna a dare pieno effetto alle sue disposizioni conformemente alle prescrizioni dell'articolo VI al fine di garantire il diritto di tutta la gente di mare ad un impiego dignitoso. 2. Gli Stati Membri cooperano tra loro per garantire l'effettiva applicazione ed il pieno rispetto della presente Convenzione.

Convenzione-art. II

Articolo II 1. Ai fini della presente Convenzione, e ove non altrimenti previsto in una disposizione particolare, l'espressione: a) autorita' competente indica il ministro, l'ufficio statale o ogni altra autorita' competente ad emanare e far rispettare regolamenti, decreti o altre istruzioni aventi forza di legge riguardo alla disposizione in questione; b) dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo indica la dichiarazione riportata nella Regola 5.1.3; c) stazza lorda indica la stazza lorda di una nave misurata conformemente alle disposizioni pertinenti contenute nell'Allegato I della Convenzione internazionale del 1969 sulla stazzatura delle navi e successive modificazioni. Per le navi interessate dalle disposizioni transitorie di stazzatura adottate dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), la stazza lorda e' quella indicata nella rubrica OSSERVAZIONI del Certificato internazionale di stazza delle navi (1969); d) certificato di lavoro marittimo indica il certificato riportato nella Regola 5.1.3; e) prescrizioni della presente Convenzione rinviano alle prescrizioni degli Articoli, delle Regole e della parte A del Codice che fanno parte della presente Convenzione; f) gente di mare o marittimo indica le persone impiegate o ingaggiate o lavoranti a qualsiasi titolo a bordo di una nave alla quale si applica la presente Convenzione; g) contratto di ingaggio marittimo rinvia al contratto di lavoro del marittimo e al contratto di arruolamento del marittimo; h) servizio di reclutamento e collocamento della gente di mare designa ogni persona, societa', istituzione, agenzia o altra organizzazione del settore pubblico o privato che si occupa del reclutamento della gente di mare per conto di armatori o del loro collocamento presso armatori; i) nave indica ogni unita' che non navighi esclusivamente nelle acque interne o in acque situate all'interno o in prossimita' di acque riparate o in aree dove si applica un regolamento portuale; j) armatore designa il proprietario della nave o ogni altra organizzazione o persona, quale il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo, al quale il proprietario ha dato la responsabilita' dell'utilizzo della nave e che, nell'assumere tale responsabilita', ha accettato di farsi carico dei compiti e degli obblighi imposti agli armatori ai sensi della presente Convenzione, indipendentemente dal fatto che altre organizzazioni o persone assolvano alcuni compiti o responsabilita' per conto dell'armatore. 2. Salvo disposizioni contrarie espresse, la presente Convenzione si applica a tutti i marittimi. 3. Ai fini della presente Convenzione, in caso di dubbio circa l'appartenenza di una categoria di persone alla gente di mare, la questione e' decisa dall'autorita' competente di ogni Stato Membro previa consultazione con le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessati. 4. Salvo disposizioni contrarie espresse, la presente Convenzione si applica a tutte le navi, appartenenti a soggetti pubblici o privati impiegate normalmente in attivita' commerciali, con l'eccezione delle navi dedicate alla pesca o attivita' analoga e delle navi tradizionali quali sambuchi e giunche .La presente Convenzione non si applica ne' alle navi da guerra ne' alle navi da guerra ausiliarie. 5. Nel caso di dubbio sull'applicabilita' della presente Convenzione a una categoria di navi la questione e' decisa dall'autorita' competente di ciascuno Stato Membro previa consultazione con le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate. 6. Qualora l'autorita' competente decida che non sia ragionevole o possibile applicare alcuni elementi particolari del Codice riportato all'articolo VI del paragrafo 1, a una nave o a particolari categorie di navi battenti la bandiera dello Stato Membro, le disposizioni pertinenti di codesto Codice non si applicano in quanto la questione trattata e' disciplinata differentemente dalla legislazione nazionale, dai contratti collettivi o altre misure. L'autorita' competente potra' decidere in consultazione con le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessati e solo per le navi di stazza lorda inferiore a 200 che non effettuano viaggi internazionali. 7. Ogni decisione presa da uno Stato Membro in applicazione dei paragrafi 3, 5 o 6 deve essere comunicata al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro che informera' gli Stati Membri dell'Organizzazione. 8. Salvo disposizioni contrarie espresse, ogni riferimento alla presente Convenzione si riferisce ugualmente sia alle Regole sia al Codice.

Convenzione-art. III

Articolo III Ogni Stato Membro verifica che le disposizioni della sua legislazione rispettino, nel contesto della presente convenzione, i seguenti diritti fondamentali: a) la liberta' di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva; b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio; c) l'abolizione effettiva del lavoro minorile; d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di occupazione.

Convenzione-art. IV

Articolo IV 1. Tutta la gente di mare ha diritto a un luogo di lavoro sicuro e senza pericolo dove le norme di sicurezza siano rispettate. 2. Tutta la gente di mare ha diritto a condizioni di impiego eque. 3. Tutta la gente di mare ha il diritto a dignitose condizioni di lavoro e di vita a bordo delle navi. 4. Tutta la gente di mare ha diritto alla tutela della salute, alle cure mediche, a misure previdenziali ed altre forme di protezione sociale. 5. Ogni Stato Membro vigila, nell'ambito della sua giurisdizione, che i diritti in materia di impiego e i diritti sociali della gente di mare, come enunciati nei paragrafi che precedono, siano pienamente rispettati secondo le prescrizioni della presente Convenzione. Il rispetto di questi diritti puo' essere assicurato dalla legislazione nazionale, dai contratti collettivi applicabili, da altre misure o dalla pratica, salvo disposizioni specifiche nella presente Convenzione.

Convenzione-art. V

Articolo V 1. Ogni Stato Membro applica e fa rispettare la legislazione o le altre misure adottate al fine di adempiere gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione per quello che riguarda le unita' e la gente di mare rientranti sotto la sua giurisdizione. 2. Ogni Stato Membro esercita efficacemente la sua giurisdizione e il suo controllo sulle navi battenti la sua bandiera dotandosi di un sistema proprio per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione, incluse ispezioni regolari, rapporti, monitoraggi e procedimenti amministrativi conformemente alla legislazione applicabile. 3. Ogni Stato Membro vigila affinche' le navi battenti la sua bandiera siano in possesso di un certificato di lavoro marittimo e di una dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo, come prescritto dalla presente Convenzione. 4. Ogni nave alla quale si applica la presente Convenzione puo', conformemente al diritto internazionale, essere soggetta ad ispezione da parte di uno Stato Membro diverso da quello dello Stato di bandiera, quando si trova in uno dei suoi porti, allo scopo di verificare che detta nave rispetti le prescrizioni della presente Convenzione. 5. Ogni Stato Membro esercita efficacemente la sua giurisdizione e il suo controllo sui servizi di reclutamento e collocamento della gente di mare eventualmente presenti sul suo territorio. 6. Ogni Stato Membro proibisce le violazioni delle prescrizioni della presente Convenzione e stabilisce, conformemente al diritto internazionale, le sanzioni o esige l'adozione di misure correttive, in virtu' della sua legislazione, atte a scoraggiare ogni tipo di violazione. 7. Ogni Stato Membro deve adempiere le proprie responsabilita' assunte ai sensi della presente Convenzione facendo in modo che le navi battenti la bandiera di qualsiasi Stato che non abbia ratificato la Convenzione non possano beneficiare di un trattamento piu' favorevole rispetto a quelle navi che battono la bandiera di uno Stato che l'ha ratificata.

Convenzione-art. VI

Articolo VI 1. Le Regole e le disposizioni della parte A del Codice hanno efficacia obbligatoria. Le disposizioni della parte B del Codice non sono obbligatorie. 2. Ogni Stato Membro si impegna a rispettare i diritti ed i principi enunciati nelle Regole e ad applicare ciascuna di esse come indicato nelle disposizioni corrispondenti alla parte A del Codice. Inoltre, deve adeguatamente assolvere i suoi obblighi come prescritto nella parte B del Codice. 3. Uno Stato Membro che non e' grado di attuare i diritti ed i principi nel modo indicato nella parte A del Codice, puo', salvo disposizione contraria espressa dalla presente Convenzione, applicare le prescrizioni per mezzo di disposizioni legislative, regolamenti o altro, che siano sostanzialmente equivalenti alle disposizioni della parte A. 4. Ai soli fini delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, una legge, un regolamento, un contratto collettivo o ogni altra misura applicativa sono considerati sostanzialmente equivalenti nel contesto della presente Convenzione, se lo Stato Membro verifica che: a) favorisce la piena realizzazione dell'obiettivo generale e dello scopo della disposizione o delle disposizioni relative alla parte A del Codice; b) da' attuazione alla disposizione o alle disposizioni relative alla parte A del Codice.

Convenzione-art. VII

Articolo VII Deroghe, esenzioni o altra applicazione flessibile della presente Convenzione che richiedano, ai sensi di quest'ultima, la consultazione con le organizzazioni degli armatori e della gente di mare, possono essere decise dal Paese stesso, in caso di assenza di tali organizzazioni sul suo territorio, solo previa consultazione con la Commissione di cui all'articolo XIII.

Convenzione-art. VIII

Articolo VIII 1. Le ratifiche formali della presente Convenzione sono comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ai fini della registrazione. 2. La presente Convenzione e' vincolante solo per quegli Stati Membri dell'ILO la cui ratifica e' stata registrata dal Direttore Generale. 3. La Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo che sara' registrata la ratifica di almeno 30 Stati Membri rappresentanti un totale pari al 33 per cento della stazza lorda della flotta mercantile mondiale. 4. Di conseguenza, la presente Convenzione entrera' in vigore per ogni Stato Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Convenzione-art. IX

Articolo IX 1. Uno Stato Membro che ha ratificato la presente Convenzione puo' denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni a partire dalla data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, con un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ai fini della sua registrazione. La denuncia ha effetto soltanto un anno dopo la sua registrazione. 2. Ogni Stato Membro che, nell'anno successivo al periodo dei dieci anni menzionati al paragrafo 1 del presente articolo, non si e' avvalso della facolta' di denuncia ivi prevista, sara' vincolato per un ulteriore periodo di dieci anni e potra', in seguito, denunciare la presente Convenzione allo scadere di ogni nuovo periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Convenzione-art. X

Articolo X La presente Convenzione comporta la revisione delle seguenti convenzioni: Convenzione (n.7) sull'eta' minima (lavoro marittimo), 1920 Convenzione (n.8) sull'indennita' di disoccupazione (naufragio), 1920 Convenzione (n.9) sul collocamento dei marittimi, 1920 Convenzione (n.16) sugli esami medici dei giovani (lavoro marittimo), 1921 Convenzione (n.22) sul contratto di arruolamento dei marittimi, 1926 Convenzione (n.23) sul rimpatrio dei marittimi, 1926 Convenzione (n.53) sui certificati di competenza degli ufficiali, 1936 Convenzione (n.54) relativa sulle ferie annuali retribuite ai marittimi, 1936 Convenzione (n.55) sugli obblighi dell'armatore in caso di malattia o infortunio di marittimi, 1936 Convenzione (n.56) sull'assicurazione-malattie della gente di mare, 1936 Convenzione (n.57) sulla durata del lavoro a bordo e gli effettivi, 1936 Convenzione (n.58) (revisionata) sull'eta' minima (lavoro marittimo), 1936 Convenzione (n.68) sull'alimentazione e il servizio di mensa a bordo delle navi, 1946 Convenzione (n.69) sulla certificazione dei cuochi di bordo, 1946 Convenzione (n.70) sulla sicurezza sociale della gente di mare, 1946 Convenzione (n.72) sulle ferie annuali retribuite ai marittimi, 1946 Convenzione (n.73) sugli esami medici della gente di mare, 1946 Convenzione (n.74) sui certificati di marinaio qualificato, 1946 Convenzione (n.75) sugli alloggi dell'equipaggio, 1946 Convenzione (n.76) sui salari, la durata del lavoro a bordo e gli effettivi, 1946 Convenzione (n.91) sui congedi pagati dei marittimi (revisionata), 1949 Convenzione (n.92) sugli alloggi dell'equipaggio (revisionata), 1949 Convenzione (n.93) sui salari, la durata del lavoro a bordo e gli effettivi (revisionata), 1949 Convenzione (n.109) sui salari, la durata dell'orario di lavoro a bordo e gli effettivi (revisionata), 1958 Convenzione (n.133) sugli alloggi dell'equipaggio (disposizioni complementari), 1970 Convenzione (n.134) sulla prevenzione degli infortuni (gente di mare), 1970 Convenzione (n.145) sulla continuita' dell'impiego (gente di mare), 1976 Convenzione (n.146) sulle ferie annuali retribuite (gente di mare), 1976 Convenzione (n.147) sulla marina mercantile (norme minime), 1976 Protocollo del 1996 relativo alla Convenzione (n.147) sulla marina mercantile (norme minime), 1976 Convenzione (n.163) relativa al miglioramento delle condizioni di vita della gente di mare, 1987 Convenzione (n.164) sulla tutela della salute e le cure mediche (gente di mare), 1987 Convenzione (n.165) sulla sicurezza sociale della gente di mare (revisionata), 1987 Convenzione (n.166) sul rimpatrio dei marittimi (revisionata), 1987 Convenzione (n.178) sull'ispezione del lavoro (gente di mare), 1996 Convenzione (n.179) relativa al reclutamento e collocamento della gente di mare, 1996 Convenzione (n.180) sulla durata dell'orario di lavoro dei marittimi e sull'equipaggio delle navi, 1996

Convenzione-art. XI

Articolo XI 1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notifica a tutti gli Stati Membri dell'ILO la registrazione di ogni ratifica, accettazione e denuncia che gli saranno comunicate in virtu' della presente Convenzione. 2. Quando le condizioni enunciate al paragrafo 3 dell'articolo VIII saranno state adempiute, il Direttore Generale richiamera' l'attenzione degli Stati Membri dell'Organizzazione sulla data di entrata in vigore della Convenzione.

Convenzione-art. XII

Articolo XII Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, le informazioni complete su ciascuna ratifica, accettazione e denuncia registrate in virtu' della presente Convenzione.

Convenzione-art. XIII

Articolo XIII 1. Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro segue permanentemente all'applicazione della presente Convenzione tramite un Comitato appositamente istituito e dotato di una competenza speciale nel campo delle norme (in seguito denominate "Standard") del lavoro marittimo. 2. Per trattare le questioni rilevanti ai fini della presente Convenzione, il suddetto Comitato e' composto da due rappresentanti designati dal Governo di ciascuno degli Stati Membri che ha ratificato la presente Convenzione e dai rappresentanti degli armatori e della gente di mare designati dal Consiglio di amministrazione previa consultazione con la Commissione paritetica marittima. 3. I rappresentanti governativi degli Stati Membri che non hanno ancora ratificato la presente Convenzione possono partecipare ai lavori del Comitato ma senza diritto di voto sulle questioni rilevanti ai fini della presente Convenzione. Il Consiglio di amministrazione puo' invitare altre organizzazioni o entita' a farsi rappresentare in commissione da osservatori. 4. I voti di ogni rappresentante degli armatori e della gente di mare nel Comitato sono ponderati in modo da garantire che ciascuno di questi due gruppi possieda la meta' dei diritti di voto di cui dispone l'insieme dei governi rappresentati alla riunione e autorizzati a votare.

Convenzione-art. XIV

Articolo XIV 1. La Conferenza Generale dell'ILO puo' adottare emendamenti per ogni disposizione della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 19 della Costituzione dell'ILO e delle regole e procedure dell'Organizzazione relative all'adozione delle convenzioni. Emendamenti al Codice possono ugualmente essere adottati conformemente alle procedure di cui all'articolo XV. 2. Il testo di tali emendamenti e' comunicato per la ratifica agli Stati Membri i cui strumenti di ratifica della presente Convenzione sono stati registrati prima della loro adozione. 3. Il testo della Convenzione modificata e' comunicato agli altri Stati Membri dell'Organizzazione per la ratifica ai sensi dell'articolo 19 della Costituzione. 4. Un emendamento e' ritenuto accettato alla data in cui sono state registrate le ratifiche di detto emendamento o, secondo i casi, della Convenzione modificata da almeno 30 Stati Membri il cui totale rappresenta il 33 per cento della stazza lorda della flotta mercantile mondiale. 5. Un emendamento adottato nel quadro dell'articolo 19 della Costituzione ha efficacia obbligatoria soltanto per gli Stati Membri dell'Organizzazione la cui ratifica e' stata registrata dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro. 6. Per gli Stati Membri indicati al paragrafo 2 del presente articolo, un emendamento entra in vigore dodici mesi dopo la data di accettazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, o dodici mesi dopo la data di registrazione della loro ratifica, se questa data e' posteriore. 7. Fatte salve le disposizioni al paragrafo 9, per gli Stati Membri di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Convenzione modificata entra in vigore dodici mesi dopo la data di accettazione indicata al paragrafo 4 del presente articolo, o dodici mesi dopo la data di registrazione della loro ratifica, se questa e' posteriore. 8. Per quegli Stati Membri la cui la ratifica della Convenzione e' stata registrata prima dell'adozione di un emendamento che non e' stato quindi ratificato, la presente Convenzione resta in vigore senza l'emendamento in questione. 9. Ogni Stato Membro il cui strumento di ratifica della presente Convenzione viene registrato dopo l'adozione dell'emendamento ma prima della data indicata al paragrafo 4 del presente articolo puo' precisare, in una dichiarazione che accompagna detto strumento, che ratifica la Convenzione ma non l'emendamento. Se la ratifica e' accompagnata da tale dichiarazione, la Convenzione entra in vigore per lo Stato Membro interessato 12 mesi dopo la data di registrazione della ratifica. Laddove uno strumento di ratifica non dovesse essere corredato da tale dichiarazione o se esso e' registrato alla data o dopo la data indicata al paragrafo 4, la Convenzione entra in vigore per lo Stato Membro interessato 12 mesi dopo la data di registrazione della ratifica; dall'entrata in vigore della Convenzione modificata conformemente al paragrafo 7 del presente articolo, l'emendamento ha efficacia obbligatoria per lo Stato Membro interessato, salvo disposizione contraria di detto emendamento.

Convenzione-art. XV

Articolo XV 1. Il Codice puo' essere emendato secondo la procedura enunciata all'articolo XIV, o, salvo disposizione contraria espressa, secondo la procedura descritta nel presente articolo. 2. Un emendamento al Codice puo' essere proposto al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, dal Governo di uno Stato Membro dell'Organizzazione, dal gruppo dei rappresentanti degli armatori oppure dal gruppo dei rappresentanti della gente di mare nominati dal Comitato ai sensi dell'articolo XIII. Un emendamento proposto da un Governo deve essere stato presentato o appoggiato da almeno cinque Governi di Stati Membri che hanno ratificato la Convenzione o dal gruppo dei rappresentanti degli armatori o della gente di mare su indicati. 3. Dopo aver verificato che la proposta di emendamento soddisfa le condizioni al paragrafo 2 del presente articolo, il Direttore Generale la comunica tempestivamente, con osservazioni o suggerimenti ritenuti opportuni, a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione invitandoli a fargli conoscere le eventuali osservazioni o suggerimenti in merito alla proposta in un arco di tempo di sei mesi o compreso tra i tre e i nove mesi, fissato dal Consiglio di amministrazione. 4. Alla scadenza del periodo di tempo indicato al paragrafo 3 del presente articolo, la proposta accompagnata da una sintesi delle osservazioni o suggerimenti proposti in base allo stesso paragrafo, e' trasmessa alla Comitato perche' sia vagliata nel corso di una riunione. Un emendamento si ritiene adottato nel caso in cui: a) almeno la meta' dei Governi degli Stati Membri che hanno ratificato la presente Convenzione sono rappresentati alla riunione nel corso della quale la proposta e' esaminata; b) una maggioranza di almeno due terzi dei membri del Comitato vota a favore dell'emendamento; c) detta maggioranza consiste di almeno la meta' dei voti dei membri governativi, la meta' dei voti dei rappresentanti degli armatori e la meta' dei voti dei rappresentanti della gente di mare iscritti alla riunione quando la proposta e' messa ai voti. 5. Un emendamento adottato conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo e' presentato alla sessione successiva della Conferenza per l'approvazione. Per essere approvato, esso deve ricevere la maggioranza di due terzi dei voti dei delegati presenti. Se questa maggioranza non e' raggiunta, l'emendamento proposto e' rinviato al Comitato perche' lo riesamini, se lo ritiene opportuno. 6. Il Direttore Generale notifica gli emendamenti approvati dalla Conferenza a ciascuno Stato Membro la cui ratifica della presente Convenzione e' stata registrata prima della data di approvazione della Conferenza. Questi Stati Membri sono qui di seguito riportati come gli "Stati Membri che hanno gia' ratificato la Convenzione". La notifica che riceveranno fara' riferimento al presente articolo e definira' il periodo di tempo loro concesso per esprimere formalmente l'eventuale disaccordo. Detto periodo e' di due anni a decorrere dalla data di notifica a meno che, al momento dell'approvazione dell'emendamento, la Conferenza non abbia fissato un periodo diverso che deve essere almeno di un anno. Una copia della notifica e' comunicata, a titolo informativo, agli altri Stati Membri dell'Organizzazione. 7. Un emendamento approvato dalla Conferenza e' ritenuto accettato salvo che, prima della fine del periodo prescritto, piu' del 40 per cento degli Stati Membri che hanno ratificato la Convenzione e che rappresentano non meno del 40 per cento della stazza lorda della flotta mercantile mondiale degli Stati Membri che hanno ratificato la Convenzione esprimano formalmente il loro disaccordo presso il Direttore Generale. 8. Un emendamento ritenuto accettato entra in vigore sei mesi dopo la fine del periodo fissato per tutti gli Stati Membri che hanno ratificato la Convenzione, salvo quelli che hanno formalmente espresso il proprio disaccordo conformemente alle disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo e non hanno ritirato detto disaccordo conformemente a quanto indicato nel paragrafo 11. Tuttavia: a) prima della fine del periodo fissato, ciascuno Stato Membro, che abbia gia' ratificato la Convenzione, puo' informare il Direttore Generale che non sara' vincolato dall'emendamento fino a quando non avra' notificato espressamente la sua accettazione; b) prima della data di entrata in vigore dell'emendamento, ciascuno Stato Membro, che abbia gia' ratificato la convenzione, puo' informare il Direttore Generale che non applichera' tale emendamento per un periodo di tempo determinato. 9. Un emendamento che e' oggetto della notifica menzionata al paragrafo 8 a) del presente articolo entra in vigore per lo Stato Membro che ha gia' notificato la sua accettazione, sei mesi dopo la data in cui ha informato il Direttore Generale che accetta l'emendamento o la data in cui l'emendamento entra in vigore per la prima volta, se questa e' posteriore. 10. Il periodo indicato al paragrafo 8 b) del presente articolo non dovra' superare un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'emendamento ovvero prolungarsi oltre il periodo piu' lungo fissato dalla Conferenza al momento dell'approvazione dell'emendamento. 11. Uno Stato Membro che ha espresso formalmente il suo disaccordo su un emendamento puo' ritiralo in qualsiasi momento. Se la notifica di questo ritiro perviene al Direttore Generale dopo l'entrata in vigore del suddetto emendamento, questo entra in vigore per lo Stato Membro sei mesi dopo la data in cui e' stata registrata detta notifica. 12. Dopo l'entrata in vigore di un emendamento, la Convenzione puo' essere ratificata soltanto nella versione modificata. 13. Se il certificato di lavoro marittimo verte su questioni trattate da un emendamento alla Convenzione che e' entrato in vigore: a) uno Stato Membro che ha accettato tale emendamento non e' tenuto ad estendere il beneficio della Convenzione ai certificati di lavoro marittimo rilasciati a navi battenti la bandiera di un altro Stato Membro che: i) secondo il paragrafo 7 del presente articolo abbia espresso formalmente un disaccordo nei confronti dell'emendamento e non l'abbia ritirato; o ii) secondo il paragrafo 8 a) del presente articolo abbia notificato che la sua accettazione e' subordinata ad ulteriore notifica espressa da parte sua e non abbia accettato l'emendamento; b) uno Stato Membro che ha accettato l'emendamento estende il beneficio della Convenzione ai certificati rilasciati a navi battenti la bandiera di un altro Stato Membro che ha notificato, secondo il paragrafo 8 b) del presente articolo, ma non applichera' l'emendamento per il periodo indicato al paragrafo 10 del presente articolo.

Convenzione-art. XVI

Articolo XVI Le versioni in francese e in inglese del testo della presente Convenzione fanno fede entrambe.

Convenzione-Note esplicative

NOTE ESPLICATIVE SULLE REGOLE E IL CODICE DELLA CONVENZIONE SUL LAVORO MARITTIMO 1. La presente nota non fa parte della Convenzione sul lavoro marittimo. Essa ha il solo scopo di facilitarne la lettura. 2. La Convenzione si compone di tre parti distinte ma collegate fra loro: gli Articoli, le Regole e il Codice. 3. Gli articoli e le regole enunciano i diritti e i principi fondamentali nonche' gli obblighi principali degli Stati Membri che hanno ratificato la Convenzione. Solo la Conferenza puo' modificare Articoli e Regole in base all'articolo 19 della Costituzione dell'ILO (cfr. articolo XIV della Convenzione) 4. Il Codice fornisce indicazioni su come applicare le regole. Esso si compone di una parte A (Standard obbligatori) e di una parte B (Linee Guida non obbligatorie). Il Codice puo' essere modificato seguendo la procedura semplificata descritta nell'articolo XV della Convenzione. Poiche' esso contiene indicazioni dettagliate sulla maniera in cui le disposizioni devono essere applicate, le modifiche eventualmente apportate non dovranno ridurre la portata generale degli Articoli e delle Regole. 5. Le Regole ed il Codice sono articolati secondo aree generali identificate con i seguenti cinque titoli: Titolo 1: Requisiti minimi per il lavoro dei marittimi a bordo delle navi Titolo 2: Condizioni di impiego Titolo 3: Alloggi, strutture ricreative, alimentazione e servizio mensa Titolo 4: Tutela della salute, assistenza sanitaria, tutela del benessere e sicurezza sociale Titolo 5: Verifica di Conformita' e applicazione delle disposizioni 6. Ogni titolo contiene dei gruppi di disposizioni connesse a un diritto o un principio (o a una misura di implementazione del titolo 5), con una numerazione corrispondente. In questo modo, il primo gruppo del Titolo 1 comprende la Regola 1.1, lo Standard A1.1 e la Linea Guida B1.1 relativa all'eta' minima. 7. La Convenzione ha i tre seguenti obiettivi: a) stabilire, negli articoli e nelle regole, un insieme solido di diritti e di principi; b) lasciare agli Stati Membri, grazie alle disposizioni del Codice, una maggiore flessibilita' nel modo in cui attuare questi principi e diritti; c) vigilare, attraverso il titolo 5, che i principi ed i diritti siano correttamente rispettati ed applicati. 8. La flessibilita' di applicazione risulta essenzialmente da due elementi: il primo e' la facolta' data a ogni Stato Membro, se necessario (cfr. articolo VI, paragrafo 3) di dare attuazione alle prescrizioni dettagliate nella parte A del Codice mettendo in opera misure equivalenti (come definito all'articolo VI, paragrafo 4.) 9. Il secondo elemento di flessibilita' si rileva dalla formulazione, alquanto generale, delle prescrizioni obbligatorie delle numerose disposizioni della Parte A, in modo da lasciare maggiore spazio a determinate misure che dovranno essere prese a livello nazionale. In questo caso, sono forniti orientamenti per la loro attuazione nella Parte B, non obbligatoria, del Codice. In tal modo, gli Stati Membri che hanno ratificato la presente Convenzione possono verificare il tipo di misure che si prevede applichino in virtu' dell'obbligo generale enunciato nella Parte A, nonche' le misure non necessariamente richieste. Ad esempio, lo Standard A4.1 prescrive che tutte le navi devono permettere un accesso rapido ai medicinali necessari per le cure mediche a bordo delle navi (paragrafo 1.b) e che "dispongano di una farmacia di bordo" (paragrafo 4.a). Per assolvere in tutta buona fede a questo obbligo, non e' chiaramente sufficiente mostrare di avere una farmacia a bordo di ogni nave. Un'indicazione piu' precisa di quello che e' necessario per garantire che il contenuto della farmacia sia correttamente immagazzinato, utilizzato e conservato, e' indicato nella Linea Guida B4.1.1 (paragrafo 4). 10. Gli Stati Membri che hanno ratificato la Convenzione non sono vincolati dalle relative Linee Guida e, come e' precisato nel Titolo 5 a proposito del controllo da parte dello Stato di approdo, le ispezioni riguarderanno solamente le prescrizioni pertinenti della presente Convenzione (articoli, regole e standard della parte A). Tuttavia, gli Stati Membri sono tenuti, ai termini del paragrafo 2 dell'articolo VI, a prevedere in modo adeguato a soddisfare gli obblighi che loro incombono in base alla parte A del Codice secondo le indicazioni contenute nella Parte B. Nel caso in cui, dopo aver opportunamente valutato le Linee Guida corrispondenti, uno Stato Membro decidesse di dare disposizioni differenti per l'immagazzinamento, l'utilizzazione e la conservazione del contenuto della farmacia, per prendere l'esempio gia' citato, secondo lo Standard della Parte A, allora tale sua decisione e' accettabile. D'altro canto, nel seguire le Linee Guida della Parte B, lo Stato Membro interessato, cosi' come gli organismi dell'ILO incaricati di controllare l'applicazione delle convenzioni internazionali sul lavoro, possono essere certi, senza ulteriori valutazioni, che le disposizioni prese dagli Stati Membri soddisfano in maniera adeguata gli obblighi enunciati nella parte A a cui si riferisce la linea guida.

Regole e codice

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