LEGGE 23 settembre 2013, n. 113
Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/2013 Vigenza internazionale della convenzione per l'Italia: 19 novembre 2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I Ratifica ed esecuzione
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo VIII della Convenzione stessa.
Capo II Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno
Art. 3
Modifiche al codice della navigazione
1.L'articolo 368 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. 368 (Rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane). - Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri arruolati su navi nazionali».
2.L'articolo 1091 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. 1091 (Diserzione). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumita' fisica delle persone ovvero per la sicurezza della nave o dell'aeromobile, e' punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, e' punito, se dal fatto deriva una notevole difficolta' nel servizio della navigazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro. Se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessita', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro».
3.L'articolo 1094 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. 1094 (Inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio). - Salvo che il fatto costituisca reato, il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. Se il fatto di cui al primo comma e' commesso in occasione di servizio concernente la manovra, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro. Se dal fatto di cui al primo comma deriva una notevole difficolta' nel servizio della navigazione ovvero un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessita', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro. Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone ovvero per la sicurezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, e' punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni se l'ordine e' dato per la salvezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile o per soccorso da prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo».
Art. 4
Modifiche in materia di eta' minima per l'ammissione al lavoro
1.All'articolo 119, primo comma, del codice della navigazione, le parole: «quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «sedici anni».
2.Nell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, le parole: «15 anni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 anni».
Art. 5
Modifiche in materia di certificazione medica dei marittimi ed assistenza sanitaria a bordo
1.All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Il certificato medico rilasciato, anche in lingua inglese, ha validita' di due anni, ridotta ad un anno se il marittimo ha meno di 18 anni. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, puo' essere previsto un periodo di validita' piu' breve anche in considerazione delle specifiche mansioni svolte dal marittimo, come descritte dalla Convenzione STCW '78/95 - Seafarers training, certification and watchkeeping Code. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i casi in cui, per comprovate ragioni di urgenza, ovvero se il periodo di validita' del certificato scade nel corso di un viaggio, un marittimo puo' essere autorizzato a lavorare sulla base di certificazione medica provvisoria, valida fino al porto di scalo successivo e di durata comunque non superiore ai tre mesi».
2.Le navi passeggeri che effettuano navigazione internazionale breve e lunga, come definite dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e che trasportano piu' di 100 persone, devono avere a bordo un medico qualificato responsabile dell'assistenza sanitaria.
Art. 6
Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045
1.L'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, e' abrogato.
Art. 7
Copertura finanziaria
1.Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo XIII della Convenzione di cui all'articolo 1, valutati in euro 1.480 per l'anno 2013 e in euro 2.960 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui al citato articolo XIII della Convenzione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce, senza ritardo, alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
Bonino, Ministro degli affari esteri
Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Giovannini, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Convenzione-art. I
Allegato Convenzione 186 CONVENZIONE DEL LAVORO MARITTIMO, 2006(1) ---------- (1) Traduzione italiana non ufficiale a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL LAVORO MARITTIMO (ILO - MLC, 2006) Traduzione non ufficiale Progetto A.3.1: Traduzione non ufficiale della Convenzione internazionale sul lavoro marittimo (Maritime Labour Convention MLC) del 2006 realizzata a cura della Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne Coordinamento Progetto: ing. Giuseppe ALATI Dirigente Divisione 4 "Sistemi di Gestione Integrati" Revisione linguistica e tecnicogiuridica: dott.ssa Stefania MOLTONI Dirigente Divisione 1 "Personale marittimo" Traduzione del Testo: dott.ssa Gioconda MIELE Traduttore interprete Divisione 4 "Sistemi di Gestione Integrati" Verifica linguisticonormativa dott.ssa Cinzia VOSO Funzionario amministrativo Divisione 1 "Personale marittimo" Grafica Progetto: Sig.ra Francesca FERRETTI Funzionario amministrativo Divisione 4 "Sistemi di gestione integrati" La stampa della Traduzione non ufficiale e' stata effettuata presso il Centro Stampa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA Prima edizione, aprile 2010 DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE CONVENZIONE DEL LAVORO MARITTIMO 2006 PREAMBOLO La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (in seguito denominata ILO), Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del lavoro, e ivi riunita il 7 febbraio 2006 nella sua 84a sessione, Desiderando creare uno strumento unico e coerente che comprenda il piu' possibile tutte le norme aggiornate contenute nelle attuali convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro marittimo nonche' i principi fondamentali riportati nelle altre convenzioni internazionali del lavoro, in particolare: - la Convenzione (n.29) sul lavoro forzato, 1930; - la Convenzione (n.87) sulla liberta' sindacale e la tutela del diritto sindacale, 1948; - la Convenzione (n.98) sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, 1949; - la Convenzione (n.100) sull'eguaglianza di remunerazione, 1951; - la Convenzione (n.105) sull'abolizione del lavoro forzato, 1957; - la Convenzione (n.111) sulla discriminazione in materia di impiego e occupazione, 1958; - la Convenzione (n.138) sull'eta' minima, 1973; - la Convenzione (n.182) sulle peggiori forme di lavoro minorile, 1999; Considerato il mandato fondamentale dell'Organizzazione di promuovere condizioni di lavoro dignitose, Richiamando la Dichiarazione dell'ILO sui principi e diritti fondamentali sul luogo di lavoro, 1998, Considerato altresi' che i marittimi sono protetti dalle disposizioni di altri strumenti dell'ILO e godono di diritti e liberta' fondamentali riconosciute a tutte le persone, Considerato che, date le caratteristiche globali delle attivita' connesse al settore marittimo, la gente di mare deve beneficiare di una protezione particolare, Considerate altresi' le norme internazionali sulla sicurezza delle navi e delle persone e sulla qualita' della gestione delle navi contenute nella Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia delle vite umane in mare, come modificata, e nella Convenzione del 1972 sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, come modificata, nonche' le prescrizioni riguardanti la formazione e le competenze richieste alla gente di mare secondo la Convenzione Internazionale del 1978 sugli Standard di Addestramento, Certificazione e Tenuta della Guardia nella sua versione aggiornata, Ricordando che la Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare stabilisce un quadro giuridico generale che governa l'insieme delle attivita' sui mari e gli oceani, che essa riveste un'importanza strategica come base di azione e cooperazione nazionale, regionale e mondiale nel settore marittimo e che la sua integrita' deve essere preservata, Richiamando l'articolo 94 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare che definisce i doveri e gli obblighi incombenti sullo Stato di bandiera, specialmente per quello che riguarda le condizioni di lavoro, il personale e le questioni sociali a bordo delle navi che battono la sua bandiera, Richiamando il paragrafo 8 dell'articolo 19 della Costituzione dell'ILO che dispone che l'adozione di una Convenzione o di una Raccomandazione da parte della Conferenza o la ratifica di una Convenzione da parte di qualsiasi Stato Membro non devono, in alcun caso, esser considerate in grado di influenzare ogni legge, sentenza, consuetudine o accordo che assicurano condizioni piu' favorevoli ai lavoratori interessati di quelle previste dalla Convenzione o dalla Raccomandazione, Determinata a far si' che questo nuovo strumento sia concepito in modo da raccogliere la piu' ampia accettazione possibile da parte dei governi, degli armatori e della gente di mare legati ai principi del lavoro dignitoso, e che possa essere facilmente aggiornato nonche' effettivamente applicato e rispettato, Avendo deciso di adottare alcune proposte relative all'elaborazione di tale strumento, che costituisce l'unico punto all'ordine del giorno della sessione, Avendo deciso che tali proposte debbano assumere la forma di una Convenzione internazionale, Adotta oggi ventitre' febbraio duemilasei la seguente convenzione, che sara' denominata Convenzione sul lavoro marittimo, 2006. Articolo I 1. Ogni Stato Membro che ratifica la presente Convenzione si impegna a dare pieno effetto alle sue disposizioni conformemente alle prescrizioni dell'articolo VI al fine di garantire il diritto di tutta la gente di mare ad un impiego dignitoso. 2. Gli Stati Membri cooperano tra loro per garantire l'effettiva applicazione ed il pieno rispetto della presente Convenzione.
Convenzione-art. II
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