LEGGE 4 ottobre 2013, n. 118

Type Legge
Publication 2013-10-04
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/2013 Vigenza internazionale del trattato per l'Italia: 24 dicembre 2014

La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 del Trattato stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.All'onere derivante dalla presente legge, pari a euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

Bonino, Ministro degli affari esteri

Mauro, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Treaty

Parte di provvedimento in formato grafico

Trattato-art. 1

TRATTATO INTERNAZIONALE SUL COMMERCIO DELLE ARMI Preambolo Gli Stati Parti del presente Trattato, Guidati dalle finalita' e dai principi dello Statuto delle Nazioni Unite, Richiamando l'articolo 26 dello Statuto delle Nazioni Unite, che cerca di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale col minimo dispendio di risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti, Rimarcando il bisogno di prevenire e di eliminare il commercio illecito di armi convenzionali e di prevenire la loro diversione verso il mercato illecito, o per finalita' ed impieghi finali non autorizzati, anche nella commissione di atti terroristici, Riconoscendo i legittimi interessi politici, economici, commerciali e di sicurezza degli Stati nel commercio internazionale di armi convenzionali, Ribadendo il diritto sovrano di qualunque Stato di disciplinare e controllare le armi convenzionali esclusivamente all'interno del proprio territorio in conformita' con il proprio sistema giuridico o costituzionale, Consapevoli che la pace e la sicurezza, lo sviluppo e i diritti umani costituiscono i pilastri del sistema delle Nazioni Unite e le fondamenta della sicurezza collettiva e riconoscendo che lo sviluppo, la pace e la sicurezza e i diritti umani sono interconnessi e si rinforzano,mutualmente Richiamando le Linee Guida della Commissione sul Disarmo delle Nazioni Unite sul trasferimento delle armi, adottate dall'Assemblea Generale con la Risoluzione 46/36H del 6 dicembre 1991, Prendendo nota del contributo fornito dal Programma di Azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere ed eliminare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, dal Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illecito di armi da fuoco, le loro parti, elementi e munizioni, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalita' Organizzata Transnazionale, e dello Strumento Internazionale per permettere agli Stati l'identificazione e la rintracciabilita' rapida e attendibile delle armi leggere e di piccolo calibro illecite, Riconoscendo le conseguenze sociali, economiche, umanitarie e di sicurezza del commercio illecito e del commercio non regolamentato di armi convenzionali, Considerando che i civili, particolarmente donne e bambini, rappresentano la grande maggioranza delle persone colpite dai conflitti armati e dalla violenza armata, Riconoscendo inoltre le sfide affrontate dalle vittime dei conflitti armati e il loro bisogno di cure adeguate, riabilitazione e di reinserimento sociale ed economico, Sottolineando che nessuna disposizione del presente Trattato impedisce agli Stati di mantenere e adottare ulteriori ed efficaci misure per favorire gli obiettivi e le finalita' del Trattato, Consapevoli che il commercio, il possesso e l'uso di certe armi convenzionali per svolgere attivita' di tipo ricreativo, culturale„ storico, e sportivo sono leciti e legittimi nella misura in cui tale commercio, possesso e uso siano autorizzati o tutelati dalla legge, Consapevoli anche del ruolo che possono svolgere le Organizzazioni regionali nell' assistere gli Stati Parte per l'attuazione del presente Trattato, Riconoscendo il ruolo volontario ed attivo che la societa' civile, incluse le organizzazioni non governative e il settore industriale, puo' svolgere nella promozione degli obiettivi e delle finalita' del presente Trattato nonche' della sua attuazione. Affermando che la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali e la prevenzione della loro diversione non devono ostacolare la cooperazione internazionale e il commercio lecito di materiali, equipaggiamenti e tecnologie con finalita' pacifiche, Evidenziando l'auspicio di raggiungere un'adesione universale al presente Trattato, Determinati ad agire secondo i seguenti principi: Principi - Il diritto naturale degli Stati all'autodifesa individuale o collettiva, riconosciuto dall'articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite; - La risoluzione di controversie internazionali con mezzi pacifici in modo che la pace e la sicurezza internazionale e la giustizia non siano messe in pericolo, ai sensi dell'articolo 2 (3) dello Statuto delle Nazioni Unite; - L'astensione nelle relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrita' territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con le finalita' delle Nazioni Unite, ai sensi dell'articolo 2 (4) dello Statuto delle Nazioni Unite; - Il non intervento in questioni che sono prettamente di competenza nazionale di uno Stato, ai sensi dell'articolo 2 (7) dello Statuto delle Nazioni Unite; - L'obbligo di rispettare e far rispettare il diritto umanitario internazionale ai sensi, inter alia, delle Convenzioni di Ginevra del 1949, e di rispettare e far rispettare i diritti umani ai sensi, inter alia, dello Statuto delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; - La responsabilita' di ogni Stato, in ottemperanza ai propri obblighi internazionali, di regolamentare in modo efficace il commercio internazionale delle armi convenzionali e di prevenire la loro diversione, oltre alla responsabilita' principale degli Stati di istituire ed applicare un regime nazionale di controllo; - Il rispetto dell'interesse legittimo di ogni Stato ad acquisire armi convenzionali per esercitare il proprio diritto alla legittima autodifesa e per contribuire alle operazioni di mantenimento della pace nonche' di produrre, esportare, importare, e trasferire armi convenzionali; - La necessita' di applicare il presente Trattato in maniera coerente, oggettiva e non discriminatoria, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Obiettivi e finalita' L'obiettivo del presente Trattato e' di: - Istituire i piu' elevati standard comuni internazionali possibili al fine di regolare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali; - Prevenire ed eliminare il commercio illecito di armi convenzionali e prevenire la loro diversione; al fine di: - Contribuire alla pace, la sicurezza e la stabilita' internazionali e regionali; Ridurre le sofferenze umane; - Promuovere la cooperazione, la trasparenza, e l'agire responsabile degli Stati Parte nel commercio internazionale di armi convenzionali, e quindi accrescere la fiducia reciproca fra gli Stati Parte.

Trattato-art. 2

Articolo 2 Campo di Applicazione 1. Il presente Trattato si applichera' a tutte le armi convenzionali incluse nelle seguenti categorie: (a) Carri armati; (b) Autoveicoli corazzati da combattimento; (c) Sistemi di artiglieria di grosso calibro; (d) Aerei da combattimento; (e) Elicotteri d'assalto; (f) Navi da guerra; (g) Missili e lanciatori di missili; e (h) Armi leggere e di piccolo calibro. 2. Ai fini del presente Trattato, le attivita' di commercio estero includono l'esportazione, l'importazione, il transito, il trasbordo e l'intermediazione di armi, d'ora innanzi denominate "trasferimento". 3. Il presente Trattato non si applica al trasporto internazionale da parte o per conto di uno Stato Parte di armi convenzionali destinate al proprio uso, a condizione che le armi convenzionali restino di proprieta' dello stesso Stato Parte.

Trattato-art. 3

Articolo 3 Munizioni Ogni Stato Parte istituira' e manterra' aggiornato un regime nazionale di controllo per regolare l'esportazione delle munizioni sparate, lanciate o scaricate dalle armi convenzionali comprese nell'articolo 2 (1) e applichera' le disposizioni previste dagli articoli 6 e 7 prima di autorizzare l'esportazione di tali munizioni.

Trattato-art. 4

Articolo 4 Parti e componenti Ogni Stato Parte istituira' e terra' aggiornato un regime nazionale di controllo per regolare l'esportazione delle parti e dei componenti, qualora l'esportazione renda possibile l'assemblaggio delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1) e applichera' le disposizioni previste dagli articoli 6 e 7 prima di autorizzare l'esportazione di tali parti e componenti.

Trattato-art. 5

Articolo 5 Attuazione Generale 1. Ciascuno Stato Parte attuera' il presente Trattato in modo coerente, imparziale, e non discriminatorio, tenendo conto dei principi espressi nel Trattato. 2. Ciascuno Stato Parte istituira' e terra' aggiornato un regime nazionale di controllo che comprenda anche la formulazione di una lista nazionale di controllo, ai fini dell'implementazione delle disposizioni del presente Trattato. 3. Ciascuno Stato Parte e' incoraggiato ad applicare le disposizioni del presente Trattato alla piu' ampia tipologia di armi convenzionali. Le definizioni nazionali di ognuna delle categorie previste dall'articolo 2 (1) da a) a g) non avranno una portata piu' limitata rispetto alle descrizioni utilizzate nel Registro delle Armi Convenzionali delle Nazioni Unite al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato. Per la categoria prevista dall'articolo 2 (1) (h), le definizioni nazionali non avranno una portata piu' limitata rispetto alle descrizioni nei rilevanti strumenti delle Nazioni Unite al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato. 4. Ciascuno Stato Parte, in virtu' della sua legislazione nazionale, comunichera' la propria lista nazionale di controllo al Segretariato, il quale la rendera' disponibile agli altri Stati Parte. Gli Stati Parte sono incoraggiati a rendere pubbliche le loro liste di controllo. 5. Ciascuno Stato Parte prendera' le misure necessarie per attuare le disposizioni del presente Trattato e designera' le competenti autorita' nazionali per istituire un regime nazionale di controllo trasparente che regolamenti il trasferimento delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1) e di ogni altro bene previsto dagli articoli 3 e 4. 6. Ciascuno Stato Parte dovra' nominare uno o piu' punti di contatto nazionali incaricati di scambiare informazioni relative all'attuazione del presente Trattato. Ciascuno Stato Parte dovra' fornire al Segretariato, istituito ai sensi dell'articolo 18, tutte le informazioni relative ai punti di contatto nazionali e mantenere tali informazioni aggiornate.

Trattato-art. 6

Articolo 6 Proibizioni 1. Nessuno Stato Parte autorizzera' il trasferimento di armi convenzionali di cui all'art. 2(1) ne' dei beni previsti dagli articoli 3 e 4, se tale trasferimento e' suscettibile di violare obblighi derivanti da misure adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla base del Capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, in particolare relativamente all'embargo di armi. 2. Nessuno Stato Parte autorizzera' il trasferimento di armi convenzionali di cui all'art. 2(1) ne' dei beni previsti dagli articoli 3 e 4, se tale trasferimento e' suscettibile di violare pertinenti obblighi internazionali ai sensi degli accordi internazionali di cui e' Parte, in particolare per quanto riguarda il trasferimento o il traffico illecito di armi convenzionali. 3. Nessuno Stato Parte autorizzera' il trasferimento di armi convenzionali di cui all'art. 2(1) ne' dei beni previsti dagli articoli 3 e 4 qualora sia a conoscenza, al momento dell'autorizzazione, che le armi o i beni possano essere utilizzati per la commissione di atti di genocidio, crimini contro l'umanita', gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949, attacchi diretti a obiettivi o a soggetti civili protetti in quanto tali, o altri crimini di guerra definiti dagli accordi internazionali di cui lo Stato e' parte.

Trattato-art. 7

Articolo 7 Esportazione e valutazione dell'esportazione 1) Se l'esportazione non e' proibita dall'articolo 6, ciascuno Stato Parte esportatore, prima dell'autorizzazione dell'esportazione delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1) o di ogni altro bene previsto dagli articoli 3 e 4, sotto la propria giurisdizione e ai sensi del proprio sistema di controllo nazionale, dovra' valutare, in maniera obiettiva e non discriminatoria, e prendendo in considerazione ogni elemento utile, comprese le informazioni fornite dallo Stato importatore ai sensi dell'articolo 8 (1), se le armi convenzionali o i beni: (a) Possano contribuire a minacciare la pace e la sicurezza; (b) Possano essere utilizzati per: (i) Commettere o facilitare una grave violazione del diritto internazionale umanitario; (ii) Commettere o facilitare una grave violazione del diritto internazionale umanitario ; (iii) Commettere o facilitare un atto che costituisca un illecito ai sensi delle convenzioni internazionali o dei protocolli relativi al terrorismo di cui lo Stato e' parte; oppure (iv) Commettere o facilitare un atto che costituisca un illecito ai sensi delle convenzioni internazionali o dei protocolli relativi alla criminalita' organizzata transnazionale di cui lo Stato e' parte. 2) Lo Stato Parte esportatore dovra' inoltre valutare se si possano adottare delle misure per mitigare i rischi identificati sotto (a) o (b) nel paragrafo 1,incluse misure per accrescere la fiducia reciproca o per sviluppare dei programmi concordati fra gli Stati esportatori e importatori. 3) Se, dopo aver condotto tale valutazione e aver esaminato eventuali misure di mitigazione, lo Stato Parte esportatore ritenga che vi sia un rischio preponderante di una delle conseguenze negative previste dal paragrafo 1, lo Stato Parte esportatore non autorizzera' l'esportazione. 4) Lo Stato Parte esportatore, nel formulare la propria valutazione, dovra' prendere in considerazione il rischio che le armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1) o la merce prevista dagli articoli 3 e 4 possano essere utilizzate per commettere o facilitare gravi atti di violenza di genere o atti di violenza contro donne e bambini. 5) Ciascuno Stato Parte esportatore dovra' prendere misure per assicurare che ogni autorizzazione per l'esportazione di armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1) o di merce prevista dagli Articoli 3 o 4 sia registrata ed emessa prima dell'esportazione. 6) Ciascuno Stato Parte esportatore, su richiesta, dovra' rendere disponibili allo Stato Parte importatore e agli Stati Parte di transito appropriate informazioni relative all'autorizzazione in questione, in conformita' con le leggi, le pratiche, e le politiche nazionali dello Stato esportatore. 7) Se, dopo la concessione di un'autorizzazione, uno Stato Parte esportatore dovesse venire a conoscenza di nuove informazioni rilevanti, e' incoraggiato a riesaminare la sua autorizzazione dopo aver consultato, se necessario, lo Stato importatore.

Trattato-art. 8

Articolo 8 Importazione 1) Ciascuno Stato Parte importatore dovra' prendere delle misure per assicurare che le informazioni utili e pertinenti siano fornite, su richiesta e ai sensi della propria legislazione nazionale, allo Stato Parte esportatore, per assistere lo Stato Parte esportatore a condurre una valutazione nazionale dell'esportazione ai sensi dell'articolo 7. Tali misure possono includere documentazione sull'utilizzo finale o sull'utilizzatore finale. 2) Ciascuno Stato Parte importatore dovra' prendere delle misure che gli permettano di regolare, ove necessario, l'importazione sotto la propria giurisdizione di armi convenzionali previste dall'Articolo 2 (1). Tali misure possono includere dei regimi di controllo. 3) Ciascuno Stato Parte importatore puo' richiedere dallo Stato Parte esportatore informazioni su ogni autorizzazione di esportazione corrente o in corso in cui lo Stato Parte importatore risulta il Paese destinatario finale.

Trattato-art. 9

Articolo 9 Transito o Trasbordo Ciascuno Stato Parte dovra' prendere le misure necessarie per regolare, ove necessario e possibile, il transito o trasbordo sotto la propria giurisdizione e sul proprio territorio delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1) conformemente al diritto internazionale applicabile.

Trattato-art. 10

Articolo 10 Intermediazione Ciascuno Stato Parte prendera', in conformita' con le proprie leggi nazionali, le misure necessarie per regolare le attivita' di intermediazione delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1) nell'ambito dalla propria giurisdizione. Tali misure potrebbero consistere nell'imporre agli interlocutori di registrarsi od ottenere autorizzazione scritta prima di esercitare le attivita' di intermediazione.

Trattato-art. 11

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