DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2013, n. 122

Type DPR
Publication 2013-09-04
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 09/11/2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che - al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego prevede la possibilita' di disporre, tra l'altro - con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze - la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni, nonche' la fissazione delle modalita' di calcolo relative all'indennita' di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;

Considerato che la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni del pubblico impiego, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e' gia' stata attuata dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135;

Valutata la necessita' di adottare le ulteriori misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego di cui all'articolo 16, comma 1, attraverso lo strumento regolamentare ivi previsto;

Visto l'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale le disposizioni recate dal citato articolo 16, comma 1, lettera b), si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;

Vista la norma di interpretazione autentica del predetto articolo 16, comma 2, recata dall'articolo 15, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 11 ottobre 2012, n. 223;

Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 aprile 2013;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego

2.Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d) si applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

3.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

D'Alia, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2013

Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 123

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