LEGGE 19 dicembre 2013, n. 153
Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/2014 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 19 febbraio 2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
La seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 1.150 per l'anno 2013 e in euro 1.155 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
Bonino, Ministro degli affari esteri
Zanonato, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Agreement
Allegato AGREEMENT AMONG THE REPUBLIC OF ALBANIA, THE HELLENIC REPUBLIC AND THE ITALIAN REPUBLIC RELATING TO THE TRANS ADRIATIC PIPELINE PROJECT Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI ALBANIA, LA REPUBBLICA GRECIA E LA REPUBBLICA ITALIANA SU PROGETTO DI GASDOTTO TRANS ADRIATICO PREAMBOLO La Repubblica di Albania, la Repubblica Greca e la Repubblica Italiana (di seguito designate quali "Le Parti" o individualmente come "La Parte") rappresentati dai rispettivi Governi, (1) in base ai principi stabiliti dagli accordi di commercio internazionale e di investimento applicabili a ciascuna delle Parti, tra cui il Trattato sulla Carta dell'Energia, i Trattati Comunitari e dal Trattato della Comunita' per l'Energia, e mossi dalla necessita' di ampliare e implementare ulteriormente la cooperazione tra le Parti nel settore energetico; (2) in uno sforzo di promuovere ulteriormente una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nel garantire un approvvigionamento affidabile di gas naturale dalle fonti in Asia centrale e in Medio Oriente, in particolare dalla Repubblica dell'Azerbaigian, verso l'Unione europea attraverso la Repubblica di Turchia; (3) riconoscendo che la Trans Adriatic Pipeline AG intende costruire e gestire un gasdotto di interconnessione transfrontaliera che ha origine nella Repubblica Greca alla frontiera greco-turca e progettato per il trasporto di gas naturale attraverso la Repubblica Greca, fino alla Repubblica Italiana, attraverso la Repubblica di Albania; (4) riconoscendo che lo sviluppo e l'interconnessione (ai sensi degli Accordi sull'interconnessione relativi al progetto) del sistema di gasdotto di gas naturale Trans-Anatolico e dei sistemi di trasporto di gas naturale delle Parti al Gasdotto Trans Adriatico miglioreranno la sicurezza e la disponibilita' dell'approvvigionamento di gas naturale a seguito della diversificazione delle rotte e delle fonti di approvvigionamento di gas naturale per l'Unione europea; (5) riconoscendo l'importante ed essenziale ruolo strategico che il Gasdotto Trans Adriatico svolgera' aprendo il Corridoio Sud del Gas e riferendosi alla designazione da parte dell'Unione europea del Gasdotto Trans Adriatico come gasdotto del corridoio meridionale (corridoio 3 di gas naturale) nel Programma Reti Trans europee - Energia; (6) riconoscendo che qualsiasi Accordo con il Governo Ospitante stipulato da una Parte potra' essere ratificato dal Parlamento nazionale sia dopo o contestualmente alla ratifica di questo Accordo dal proprio Parlamento nazionale; (7) riconoscendo che la Commissione europea e' stata messa al corrente circa i negoziati di questo Accordo e delle intenzioni delle Parti in relazione alla sua esecuzione, e (8) con l'obiettivo di creare condizioni e standard uniformi e non discriminatori per la pianificazione, la costruzione e il funzionamento del Gasdotto Trans Adriatico in conformita' con la legislazione nazionale delle Parti, con gli accordi internazionali bilaterali e multilaterali e con i trattati applicabili da ciascuna Parte; (9) avendo presente il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica Greca il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania e il Governo della Repubblica Italiana sulla cooperazione in relazione al Progetto di Gasdotto Trans Adriatico firmato a New York il 27 Settembre 2012; HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 DEFINIZIONI I termini in maiuscolo utilizzati nel presente Accordo (incluso il Preambolo) hanno il significato loro attribuito nell'Appendice al presente Accordo.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2 SUPPORTO AL PROGETTO E COLLABORAZIONE 1. Le Parti faciliteranno, permetteranno e sosterranno l'attuazione del Progetto cooperando e coordinandosi a tale riguardo tra loro e forniranno per l'attuazione e l'esecuzione del Progetto condizioni stabili, trasparenti e non discriminatorie. 2. Le Parti convengono che il Trasporto sara' effettuato in conformita' delle disposizioni del presente Accordo e alla legislazione applicabile ai sensi dei Trattati Comunitari e del Trattato della Comunita' per l'Energia relativi allo stesso, e senza imporre ritardi irragionevoli, restrizioni o oneri.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3 RELAZIONI CON LEGGI E TRATTATI 1. Nessuna disposizione del presente Accordo imporra': (a) alla Repubblica Greca o alla Repubblica Italiana di derogare alle disposizioni obbligatorie dei Trattati comunitari; o (b) alla Repubblica di Albania di derogare dalla disposizioni obbligatorie del Trattato della Comunita' per l'Energia. 2. I Partecipanti al Progetto devono essere considerati quali "Investitori" ai fini dell'articolo 1 (7) del Trattato sulla Carta dell'Energia e del Progetto e di tutti gli aspetti di esso, e ogni interesse che possono avere in qualsiasi accordo relativo al Progetto, deve essere considerato un "Investmento" nel Territorio della relativa Parte ai fini dell'articolo 1 (6), del Trattato sulla Carta dell'Energia.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4 ENTI AUTORIZZATI 1. Ciascuna Parte nomina i seguenti Soggetti per trasmettere e ricevere le comunicazioni e gli avvisi in relazione al presente Accordo dalle altre Parti e ad agire da coordinatori dei diritti e degli obblighi delle Parti derivanti dal presente Accordo: (a) per la Repubblica d'Albania, la Direzione Generale per gli Standard del Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Energia; (b) per la Repubblica Greca, la Direzione Generale B per le Relazioni Economiche del Ministero degli Affari Esteri; (c) per la Repubblica Italiana, il Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico (singolarmente un "Ente Autorizzato" e collettivamente gli "Enti Autorizzati"). 2. Ciascuna Parte puo' designare rappresentanti aggiuntivi o in sostituzione che agiscono per conto degli Enti Autorizzati per i fini del presente Accordo dandone comunicazione ad ognuna delle altre Parti.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5 ACCORDI DEI GOVERNI OSPITANTI 1. La Repubblica d'Albania e la Repubblica di Grecia, essendo le Parti nei cui territori sara' ubicata la maggior parte del Gasdotto Trans Adriatico, agendo attraverso i propri rispettivi Governi Ospitanti, hanno entrambe aderito, o entrambe aderiranno, ad un Accordo fra il Governo Ospitante e l'Investitore del Progetto, in conformita' con i requisiti pertinenti e obbligatori di cui al precedente Articolo 3(1), che include, senza limitazioni, disposizioni sulle Tasse (comprese le aliquote fiscali) che saranno applicate all'Investitore del Progetto nella giurisdizione di entrambe quelle Parti. Ogni Accordo del Governo Ospitante dovra' essere ratificato secondo la legislazione nazionale della Parte pertinente. 2. Ogni Accordo del Governo Ospitante a cui aderira' una Parte: (a) si considera che sia stato o sara' stipulato in virtu' e a sostegno di un'elaborazione dell'Accordo stesso; e (b) sara' la Legge che dovra' applicare gli obblighi, accordi e attivita' della Parte che derivano dall'Accordo o connessi con esso, e nessuna Legge ordinaria di quella Parte (comprese percio' le procedure di interpretazione e di applicazione) che sia contraria, o inottemperante con le condizioni dell'Accordo del Governo Ospitante potra' limitare, diminuire o impattare sfavorevolmente i diritti concessi dall'Accordo del Governo Ospitante all'Investitore del Progetto e a qualsiasi Partecipante al Progetto o comunque derogare, abrogare o avere la prevalenza sull'Accordo del Governo Ospitante nella sua interezza o parzialita'.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6 AUTORIZZAZIONI Ciascuna Parte riconosce l'importanza strategica nazionale a quella Parte del Progetto e dovra' conformemente adottare ogni provvedimento atto a facilitare la realizzazione del Progetto nel proprio territorio, comprese la concessione di tutte le Autorizzazioni necessarie per l'implementazione del Progetto e la conduzione del Progetto in conformita' delle Leggi della Parte rilevante senza irragionevoli ritardi o restrizioni.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7 NON INTERRUZIONE DEL PROGETTO 1. Nessuna Parte dovra', se non attraverso una autorita' competente ai sensi del Regolamento UE 994/2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas (il Regolamento sulle Forniture di Gas), interrompere, limitare, ritardare o comunque impedire il flusso (in entrata e/o in uscita) di gas naturale attraverso il Gasdotto Trans Adriatico. 2. Qualora intervenisse qualsiasi evento o situazione che faccia ragionevolmente supporre che esista una minaccia di interruzione, ritardo o comunque di impedimento circa qualsiasi aspetto del Progetto (a parte il flusso del gas naturale attraverso il Gasdotto Trans Adriatico), la Parte nel cui territorio si e' verificata tale minaccia dovra' utilizzare tutti gli strumenti di legge ed ogni ragionevole tentativo per eliminarla. 3. Qualora intervenisse qualsiasi evento o situazione che interrompa, ritardi o comunque impedisca qualsiasi aspetto del Progetto, la Parte nel cui territorio si sia verificato tale evento dovra' dare immediatamente comunicazione di cio' alle altre Parti e all'Investitore del Progetto, dovra' dare completa e ragionevole informazione e dettagli delle cause dell'evento (tranne in caso di interruzione, rallentamento o impedimento del flusso del gas naturale attraverso il Gasdotto Trans Adriatico), dovra' utilizzare tutti gli strumenti di legge ed ogni ragionevole tentativo per eliminare l'evento o situazione e promuovere ogni azione atta a ripristinare ogni aspetto del Progetto coinvolto alla prima occasione utile.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8 STANDARD UNIFORMI DI PROGETTO Le parti riconoscono che, alla luce della natura transfrontaliera del Progetto, e' essenziale che a tutto il Progetto si applichi un insieme coerente ed uniforme di standard, anche in relazione agli standard tecnici, di sicurezza, ambientali, sociali, della collettivita' e del lavoro e che l'istituzione tra le parti di tali standard coordinati e uniformi sara' una delle responsabilita' della Commissione di Attuazione prevista dall'articolo 10 del presente Accordo.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9 TASSE Per la determinazione della base imponibile dell'Investitore del Progetto, si applicheranno le disposizioni della normativa nazionale sulla base dei principi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Per i ricavi ed i costi dell'Investitore del Progetto, saranno definiti - negli accordi preliminari sui prezzi giuridicamente vincolanti stipulati tra le autorita' fiscali di ciascuna delle Parti tra di loro e con l'autorita' fiscale della Confederazione Svizzera (essendo la giurisdizione dello Statuto dell'Investitore del Progetto) - criteri di assegnazione uniformi e appropriati, coerenti con le clausole dei Trattati di Doppia Imposizione in materia di determinazione dei profitti aziendali. Gli accordi preliminari sui prezzi avranno una durata minima di 25 anni e non potranno essere modificati o risolti senza il consenso dell'Investitore del Progetto. I criteri di assegnazione che figurano in qualsiasi accordo preliminare sui prezzi concordati da una delle Parti si rifletteranno anche nell'Accordo del Governo Ospitante di cui quella Parte fa parte.
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10 COMMISSIONE DI ATTUAZIONE Viene istituita una Commissione di Attuazione composta da due rappresentanti debitamente autorizzati da ciascuna Parte (la Commissione di Attuazione). La Commissione di Attuazione vigilera' sul rispetto del presente Accordo, lavorera' con l'Investitore del Progetto per concordare un Protocollo da stipulare con le Parti al fine di istituire una serie di standard coerenti e uniformi di cui all'articolo 8, da applicare a tutto il Progetto, e adottera' tutte le altre azioni che, con il consenso dei suoi membri, riterra' necessarie per facilitare l'attuazione del presente Accordo. L'Investitore del Progetto ha il diritto di nominare un osservatore della Commissione di Attuazione, che puo' partecipare alle riunioni e alle altre attivita' nella Commissione di Attuazione. La Commissione di Attuazione sana' solo un organo consultivo e non aura' il potere di prendere decisioni definitive e vincolanti per conto delle Parti, anche in relazione alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente Accordo.
Accordo-art. 11
ARTICOLO 11 RESPONSABILITA' Qualsiasi mancanza o rifiuto di una Parte di onorare o adempiere ai propri obblighi, di adottare tutte le misure e di concedere tutti i diritti e benefici previsti dal presente Accordo, costituiva' una violazione dei propri obblighi ai sensi del presente Accordo. La responsabilita' di una Parte ai sensi del presente Articolo, in conformita' con i principi generali del diritto internazionale, si estende agli atti e omissioni di qualsiasi Autorita' Statale o Entita' Statale.
Accordo-art. 12
ARTICOLO 12 MODIFICHE E RISOLUZIONE Nessuna Parte puo' modificare, o cercare di evitare o limitare il presente Accordo senza il previo consenso scritto di ciascuna delle altre Parti. Ogni modifica al presente Accordo deve essere approvata per iscritto da tutte le Parti ed entrano in vigore secondo la procedura di cui all'articolo 14 del presente Accordo. Il presente Accordo resta in vigore a tutti gli effetti fino alla data di completamento dello smantellamento di tutto il Gasdotto Trans Adriatico. Nessuna delle parti puo' denunciare o recedere dal presente Accordo o sospendere l'adempimento dei suoi obblighi ai sensi del presente Accordo senza il preventivo consenso di ciascuna delle altre Parti. Tuttavia, se il Gasdotto Trans Adriatico non e' selezionato dal Consorzio Shah Deniz per il trasporto di gas naturale dalla Regione del Caspio verso l'Europa, TAP identifichera', in accordo con le Parti ed entro un periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, fonti alternative di approvvigionamento. In mancanza di cio', una Parte puo' recedere dall'Accordo con l'invio, tre mesi prima, di una comunicazione scritta alle altre Parti per via diplomatica.
Accordo-art. 13
ARTICOLO 13 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Le controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo devono essere risolte per via diplomatica.
Accordo-art. 14
ARTICOLO 14 ENTRATA IN VIGORE Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui i rispettivi strumenti nazionali di ratifica sono stati scambiati da tutte le Parti (Data di Efficacia). Attraverso la ratifica, ciascuna Parte adotta le misure giuridiche necessarie per attuare le disposizioni del presente Accordo. Il presente Accordo e' stato realizzato in tre esemplari originali, in lingua inglese. Fatto il 13 febbraio 2013 ad Atene, Grecia. PER LA REPUBBLICA DI ALBANIA PER LA REPUBBLICA GRECA PER LA REPUBBLICA ITALIANA
Accordo-art. 15
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