DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150

Type Decreto-legge
Publication 2013-12-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2013.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 (in G.U. 28/02/2014, n. 49).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni

1.All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, il termine "2013" e' sostituito dal seguente "2014".

2.All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: " 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

3.Nelle more della definizione delle procedure di mobilita', le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche', in attesa del completamento del piano di rientro dalla situazione di esubero, del personale non dirigenziale impiegato presso l'INPS, fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola, possono essere prorogate di un anno, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato.

5.Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al ((31 dicembre 2024)).

6.All'articolo 2, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2014". PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 FEBBRAIO 2014, N. 15. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 FEBBRAIO 2014, N. 15. I nuovi assetti organizzativi, fermo restando lo svolgimento delle funzioni demandate alle strutture, non devono in ogni caso, nel loro complesso, determinare maggiori oneri o minori risparmi rispetto a quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

7.COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 FEBBRAIO 2014, N. 15.

8.COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 FEBBRAIO 2014, N. 15.

9.Per la ridefinizione del sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell'articolo medesimo, per il triennio 2014-2016, e' prorogato al 30 giugno 2014.

10.All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Sino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2014".

12.Le disposizioni di cui al comma 11 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13.E' differita al 1° gennaio 2015 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere per l'anno 2014 provvede il CONI mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato del corrispondente importo.

14.Il termine per il completamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 8, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e' prorogato al 31 dicembre 2015, purche' le medesime procedure siano indette entro il 30 giugno 2014. Nelle more, ferma restando la possibilita' di prorogare o modificare gli incarichi gia' attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, non e' in nessun caso consentito il conferimento di nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti, in applicazione della citata disposizione, alla data del 31 dicembre 2013. (5)

Art. 2

Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali

1.Fino al 31 luglio 2014, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2012, e le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2012, relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio, nonche' i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse gia' previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri. ((2))

2.COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 FEBBRAIO 2014, N. 15.

3.L'incarico del Commissario liquidatore della Gestione denominata "Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta' di Palermo", in liquidazione coatta amministrativa, prorogato di sei mesi ai sensi dell'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 2013, e' prorogato per un ulteriore periodo di quattro mesi, non rinnovabile.

5.Per la conclusione delle attivita' di rendicontazione delle contabilita' speciali n. 5430 e n. 5281 gia' intestate al soppresso ufficio del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, in considerazione dell'elevato numero dei soggetti coinvolti, nonche' di mandati di pagamento effettuati, il termine di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' prorogato al 31 marzo 2014.

6.Il Ministero della difesa e' autorizzato a impiegare nell'ambito nel centro storico del Comune de L'Aquila colpito dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 marzo 2014 e nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma 7, un contingente non superiore a 135 unita' di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3754. Il Ministero della difesa e' altresi' autorizzato a impiegare il predetto contingente con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma 7, ai fini della vigilanza degli Uffici Giudiziari del Comune de L'Aquila. A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonche' il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7.Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, si provvede nel limite di euro 1.400.000 per l'anno 2014 e comunque nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

8.Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1º gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, e' prorogata di un anno rispetto alla durata massima originariamente prevista, assicurando la compatibilita' con la normativa europea sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto conto anche degli indennizzi assicurativi, nonche' previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, con conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da parte di Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione bancaria italiana. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Restano ferme, senza ulteriori formalita', le garanzie dello Stato. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 e' corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma.

Art. 2-bis

(( (Proroga di termini in materia di magistratura onoraria). ))

((

2.

All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2015"))

Art. 3

Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno

1.E' prorogata, per l'anno 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

((1-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gia' prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell'articolo 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' ulteriormente differito al 30 giugno 2014. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1° gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))

2.All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, al secondo periodo, le parole: " 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

3.All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

4.((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 FEBBRAIO 2014, N. 15)).

Art. 3-bis

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