DECRETO 27 novembre 2013, n. 156
Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/2014
IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ed in particolare l'articolo 4, comma 3;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 77, comma 5 e l'allegato 3 della Parte III;
Visto l'articolo 75, comma 3 del medesimo decreto legislativo che dispone che, attraverso i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni, possono essere modificati gli allegati alla parte terza dello stesso decreto legislativo;
Viste le linee guida emanate dalla Commissione Europea che forniscono criteri tecnici per l'identificazione e la designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali;
Considerato che, nell'ambito del processo di caratterizzazione delle acque superficiali fluviali e lacustri si deve procedere alla loro tipizzazione e all'individuazione dei corpi idrici compresi quelli fortemente modificati ed artificiali;
Ritenuta la necessita' di adeguare in particolare il paragrafo B.4 rubricato "Corpi idrici fortemente modificati e artificiali", sezione B del punto 1.1 dell'allegato 3 della parte terza del medesimo decreto legislativo e successive modificazioni, al fine di renderlo conforme agli obblighi comunitari e per stabilire una metodologia comune sul territorio italiano per l'identificazione dei corpi idrici da designare fortemente modificati o artificiali ai sensi dell'articolo 77, comma 5 del citato decreto legislativo;
Acquisite le proposte tecniche dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) prot. n. 40072 del 28 novembre 2011 e dell'Istituto per lo Studio degli Ecosistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR- ISE ) prot. n. 21526 del 20 settembre 2012;
Acquisita l'intesa rep. n. 56/CSR del 7 febbraio 2013 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 maggio 2013;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. 0042510 del 7 agosto 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e la successiva nota prot. DAGL 4.3.6.3/2013/5 del 24 settembre 2013, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri esprime il proprio nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1.L'allegato 3 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», cosi' come modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 giugno 2008, n. 131 al punto B.4 e' integrato con il punto B.4.1, rubricato "Metodologia di identificazione e designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali per le acque fluviali e lacustri", riportato nell'allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante.
2.Restano ferme le disposizioni per la designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali di cui all'articolo 77, comma 5, della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3.Le designazioni dei corpi idrici di cui ai commi precedenti sono riviste periodicamente in relazione all'aggiornamento dei piani di gestione e di tutela di cui agli articoli 117 e 121 del medesimo decreto legislativo.
4.I criteri tecnici riportati nell'allegato 1 del presente decreto possono essere modificati, con atto regolamentare da adottarsi ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 qualora, a seguito della loro prima applicazione, se ne manifesti la necessita', anche su motivata richiesta da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, comunque, per sopravvenute esigenze o per nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.
Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 13, foglio n. 293
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 327 del 22/12/2000 pag. 0001 - 0073: "3. Gli Stati membri possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando: a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo, necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti: i) sull'ambiente in senso piu' ampio, ii) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o il diporto; iii) sulle attivita' per le quali l'acqua e' accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione, iv) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio agricolo, o v) su altre attivita' sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti; b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate del corpo idrico non possano, per motivi di fattibilita' tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi i quali rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale. Tali designazioni e la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate nei piani di gestione dei bacini idrografici prescritti dall'articolo 13 e sono riesaminate ogni sei anni.". - Si riporta il testo dell'articolo 77, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006: "Art. 77. (Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualita' ambientale) (Omissis). 5. La designazione di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato e la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate nei piani di bacino e sono riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando: a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo, necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti: 1) sull'ambiente in senso ampio; 2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul diporto; 3) sulle attivita' per le quali l'acqua e' accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione; 4) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio agricolo; 5) su altre attivita' sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti; b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate del corpo idrico non possano, per motivi di fattibilita' tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi che rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale.". Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), integrato con il punto B.4.1 dall'Allegato 1 al presente decreto, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. - Si riporta il testo dell'articolo 75, comma 3, del citato decreto n. 152 del 2006: "3. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte terza del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono altresi' essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.". - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: "Art. 17. Regolamenti. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. Note all'art. 1: Per i riferimenti al testo del'allegato 3 della parte terza del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, modificato dal presente regolamento, si veda nelle note alle premesse:
Allegato 1
ALLEGATO 1 B.4.1 METODOLOGIA DI IDENTIFICAZIONE E DESIGNAZIONE DEI CORPI IDRICI FORTEMENTE MODIFICATI E ARTIFICIALI PER LE ACQUE FLUVIALI E LACUSTRI B.4.1.1 DEFINIZIONI Alterazione fisica: pressione che produce una modificazione idromorfologica di un corpo idrico causata dall'attivita' umana. Ogni alterazione e' legata ad un "uso specifico" attuale o storico. Modificazione: un cambiamento apportato al corpo idrico superficiale dall'attivita' umana (che puo' portare al non raggiungimento del buono stato ecologico). Alterazione fisica significativa: alterazione fisica la cui significativita' viene valutata attraverso i criteri riportati nella fase 3 del livello 1 della seguente procedura. Modificazione significativa: modificazione la cui significativita' viene valutata attraverso i criteri riportati nella fase 3 del livello 1 della seguente procedura. B.4.1.2 PREMESSA La procedura per il riconoscimento dei corpi idrici fortemente modificati (CIFM) e artificiali (CIA) per le acque fluviali e lacustri si articola in due livelli successivi, di seguito indicati, ciascuno dei quali e' composto da piu' fasi: - LIVELLO 1 - "Identificazione preliminare" basata su valutazioni idromorfologiche ed ecologiche; - LIVELLO 2 - "Designazione" basata su valutazioni tecniche idromorfologiche, ecologiche, e socio-economiche. Parte di provvedimento in formato grafico Fig. 1 - Procedura per l'identificazione e la designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali La designazione e' un processo iterativo, puo' accadere quindi che corpi idrici definiti fortemente modificati o artificiali nel primo piano di gestione, possano essere considerati corpi idrici naturali nei successivi piani e viceversa. Nel caso della presenza di sbarramenti su un fiume, prima dell'applicazione della procedura occorre stabilire se il corpo idrico a monte dello sbarramento e' ancora da considerarsi fluviale ovvero, se conformemente a quanto definito al punto A.2.1 del presente allegato, abbia cambiato categoria e sia ascrivibile alla nuova categoria di "lago". Qualora il corpo idrico risulti lacustre, ossia si tratti di un invaso, e' identificato preliminarmente come fortemente modificato senza che venga applicato il livello 1. Gli invasi sono, infatti, dei corpi idrici con caratteristiche idromorfologiche alterate in maniera significativa e permanente, profonda ed estesa, e pertanto soddisfano i criteri delle fasi 4 e 5 del livello 1. Per tali corpi idrici si procede, quindi, direttamente all'applicazione del livello 2. Qualora invece il corpo idrico modificato mantenga la categoria "fiume" si procede all'applicazione del livello 1 specifico per i fiumi e, nel caso questo fosse identificato preliminarmente come fortemente modificato, alla successiva applicazione del livello 2. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avvalendosi dell'ISPRA e del CNR-ISE, avvia un'attivita' di coordinamento con le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le ARPA e le APPA al fine della validazione dell'applicazione della metodologia riportata alla presente lettera B.4.1. Allo scopo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rendono disponibili i dati necessari. In tale attivita', a seguito della prima applicazione della metodologia, si valuta la necessita' di integrare la stessa con ulteriori specifici criteri, tenendo conto delle peculiarita' territoriali. B.4.1.3 LIVELLO 1 - IDENTIFICAZIONE PRELIMINARE DEI CORPI IDRICI FORTEMENTE MODIFICATI E ARTIFICIALI Come riportato nello schema di figura 2, il livello 1 e' composto da fasi successive alcune delle quali presentano criteri distinti per i fiumi e per i laghi. Il livello 1 si applica ai corpi idrici, cosi' come definiti alla lettera h), comma 2, dell'articolo 74 del presente decreto, identificati sulla base delle modalita' riportate nella sezione B del presente allegato. Per quanto riguarda l'identificazione preliminare dei CIFM nelle fasi del livello 1 viene verificato se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 1) il mancato raggiungimento del buono stato ecologico e' dovuto ad alterazioni fisiche che comportano modificazioni delle caratteristiche idromorfologiche del corpo idrico e non dipende da altri impatti; 2) il corpo idrico risulta sostanzialmente mutato nelle proprie caratteristiche in modo permanente; 3) la sostanziale modifica delle caratteristiche del corpo idrico deriva dall'uso specifico a cui esso e' destinato. Pertanto la procedura di identificazione e designazione puo' non essere applicata ai corpi idrici di stato ecologico uguale o superiore al "buono". Per quanto riguarda invece l'identificazione preliminare dei CIA, il livello 1 e' applicato solo per le fasi 1 e 4. Parte di provvedimento in formato grafico Fig. 2 - Fasi del livello 1 per l'identificazione preliminare dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali Fase 1 - Il corpo idrico e' artificiale? In questa fase si identificano i corpi idrici artificiali cosi' come definiti alla lettera f, comma 2, dell'articolo 74 del presente decreto. Inoltre, conformemente a quanto riportato nella "Guidance Document n. 4: identification and designation of heavily modified and artificial water bodies" della Commissione Europea (2003), si precisa che un corpo idrico artificiale e' un corpo idrico superficiale creato in un luogo dove non esistevano acque superficiali o comunque non vi erano elementi di acque superficiali tali da poter essere considerati distinti e significativi e pertanto non identificabili come corpi idrici. Per i corpi idrici artificiali si passa direttamente dalla fase 1 alla fase 4 al fine di valutare la probabilita' che il corpo idrico possa raggiungere il buono stato ecologico ed in tal caso possa essere considerato come "naturale". Fase 2 - Ci sono modificazioni nelle caratteristiche idromorfologiche del corpo idrico? Questa fase e' necessaria per selezionare quei corpi idrici con alterazioni fisiche tali da comportare modificazioni idromorfologiche. Infatti requisito fondamentale per l'assegnazione a corpo idrico fortemente modificato e' la presenza di alterazioni che incidono sull'idromorfologia dello stesso modificandone lo stato naturale. Nel selezionare questi corpi idrici e' necessario tenere conto della caratterizzazione delle acque superficiali effettuata ai sensi dell'articolo 118 del presente decreto, nonche' degli usi specifici che comportano alterazioni idromorfologiche dell'ambiente indicati alla lettera a), comma 5 dell' art. 77, quali: - navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o il diporto; - regimazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio agricolo; - attivita' per le quali l'acqua e' accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione; - altre attivita' sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti. Fiumi Sono selezionati i corpi idrici fluviali nei quali sono presenti: - opere trasversali (incluse soglie e rampe) - difese di sponda e/o argini a contatto - rivestimenti del fondo - dighe, briglie di trattenuta non filtrante o traverse assimilabili a dighe poste all'estremita' di monte del corpo idrico - opere trasversali (briglie o traverse) all'interno del corpo idrico o alla sua estremita' di valle che determinano forti modificazioni delle condizioni idrodinamiche - tratti a regime idrologico fortemente alterato - modificazione delle caratteristiche idrodinamiche del corpo idrico dovute a fenomeni di oscillazioni periodiche di portata (hydropeaking) Laghi Sono selezionati i corpi idrici lacustri nei quali sono presenti: - manufatti come porti, dighe, traverse; - artificializzazioni delle sponde e/o delle zone litorali; - prelievi d'acqua e/o deviazioni delle acque fuori dal bacino e/o immissioni da altri bacini. Fase 3 - Valutazione delle modificazioni idromorfologiche significative Lo scopo di questa fase e' individuare, in base ai criteri di seguito riportati, le modificazioni idromorfologiche significative, connesse "all'uso specifico" e derivanti da alterazioni fisiche significative, e che possono incidere sullo stato ecologico del corpo idrico. Qualora per il corpo idrico in esame anche una sola delle modificazioni idromorfologiche risulti significativa e' necessario proseguire con la successiva fase 4. Fiumi Come di seguito indicato sui corpi idrici selezionati in fase 2 si effettua una valutazione basata su: - alcuni indicatori di artificialita' dell'indice IQM - Indice di Qualita' Morfologica, di cui all'Allegato 1del presente decreto e al "Manuale tecnico-operativo per la valutazione ed il monitoraggio dello stato morfologico dei corsi d'acqua" (ISPRA, 2011); - la presenza di determinate pressioni idrologiche. La valutazione degli indicatori di artificialita' consiste sostanzialmente nella descrizione delle pressioni idromorfologiche le cui informazioni sono acquisibili presso il catasto delle opere idrauliche, tramite l'utilizzo di immagini telerilevate e, se necessario, con l'ausilio dei dati idrologici. In tabella 1 sono riportate le varie tipologie di modificazioni idromorfologiche e i criteri per la valutazione della significativita', ed i casi (da 1 a 8) da considerare in questa fase per la valutazione delle modificazioni idromorfologiche significative. Non rientrano tra le alterazioni da considerare significative i casi di corpi idrici che, pur avendo subito variazioni morfologiche pregresse molto intense (es. incisione del fondo, restringimento, ecc.), non sono attualmente interessati dalla pressione ovvero da elementi di artificialita'. Tipico e' il caso di corsi d'acqua dove l'attivita' estrattiva del passato aveva causato notevoli variazioni morfologiche tuttora presenti. Tali situazioni non sono da considerare "significative" in quanto non presentano piu' il requisito di permanenza (di cui alla fase 5) della causa dell'alterazione che e' una delle condizioniper l'identificazione dei corpi idrici come fortemente modificati. Similmente, non possono venir considerati come fortemente modificati i corpi idrici soggetti periodicamente a risagomatura e ricalibratura delle sezioni a fini di difesa idraulica - in assenza degli elementi di artificialita' previsti in tabella 1 - in quanto si tratta di interventi di manutenzione i cui effetti morfologici non sono permanenti e risultano reversibili anche nel breve periodo. Laghi La significativita' delle modificazioni idromorfologiche dei corpi idrici selezionati in fase 2 e' valutata secondo i criteri di seguito riportati: 1. Presenza di opere di sbarramento Valutare l'altezza dello sbarramento e il volume invasato. Le alterazioni si considerano significative nei casi in cui l'altezza dello sbarramento superi i 10 m o la percentuale tra il volume invasato ed il volume prelevato superi il 50%. 2. Percentuale di zona litorale e sublitorale artificializzata e zona adibita a infrastrutture portuali e affini Valutare la presenza di arginature e artificializzazioni delle sponde e del substrato della zona litorale misurandone l'estensione lineare. Calcolare la percentuale di estensione lineare di tali zone rispetto al perimetro totale del lago e valutare se la percentuale e' maggiore o minore del 50%. L'alterazione risulta significativa se tale percentuale e' superiore al 50%. 3. Variazione di livello nel tempo La variazione di livello nel tempo (ΔL) e' quella dovuta alla naturale risposta del corpo idrico alle condizioni meteorologiche (piogge o siccita') sommata a quella derivante dall'utilizzo delle acque superficiali e/o sotterranee nel bacino imbrifero, del corpo idrico in questione, attraverso opere di prelievo, captazione, dighe, traverse, canali, pozzi, diversioni etc.. Per definire la variazione del livello dovuta a cause naturali (ΔLn) e' necessario disporre di una serie di dati acquisiti in un arco temporale di almeno 20 anni. Si procede effettuando per ogni anno la media delle misure di livello acquisite nell'arco dell'anno; quindi la variazione naturale di livello (ΔLn) e' data dalla differenza tra il valore massimo ed il valore minimo delle suddette medie annuali calcolate nell'arco dei 20 anni. Se non e' possibile calcolare tale variazione naturale di livello (ΔLn), la si puo' assumere pari a: a) 2 m - per i laghi tipo AL-3 di cui all'allegato 3 del presente Decreto b) 0,8 m - per tutti gli altri laghi La variazione di livello (ΔL) risulta significativa qualora si verifichi una delle due seguenti situazioni: ΔL < ΔLn - 50% ΔLn ΔL > ΔLn + 50% ΔLn Fase 4 - E' probabile che il corpo idrico non raggiunga il buono stato ecologico a causa delle alterazioni idromorfologiche o perche' artificiale? In questa fase si valuta il rischio di non poter raggiungere il buono stato ecologico sulla base di quanto definito all'allegato 1 del presente decreto a causa delle modificazioni idromorfologiche significative o a causa delle caratteristiche artificiali. Il rischio di non raggiungere il buono stato ecologico deve dipendere dalle sole alterazioni morfologiche e idrologiche o dalle caratteristiche artificiali e non da altre pressioni, come la presenza di sostanze tossiche, o da altri problemi di qualita'; in questo secondo caso, il corpo idrico non puo' essere identificato come fortemente modificato o artificiale. Fase 5 - Il corpo idrico e' sostanzialmente mutato nelle sue caratteristiche idromorfologiche a causa di alterazioni fisiche dovute all'attivita' antropica? Lo scopo di questa fase e' di selezionare i corpi idrici in cui le alterazioni fisiche provocano modificazioni sostanziali nelle caratteristiche del corpo idrico al fine di poterli preliminarmente identificare come fortemente modificati. Al contrario, quei corpi idrici che rischiano di non raggiungere il buono stato ecologico, ma le cui caratteristiche non sono sostanzialmente mutate, non possono essere considerati fortemente modificati e sono da considerarsi corpi idrici naturali. Il corpo idrico risulta sostanzialmente mutato nelle proprie caratteristiche quando: - Le modificazioni del corpo idrico rispetto alle condizioni naturali sono molto evidenti; - il cambiamento nelle caratteristiche del corpo idrico e' esteso/diffuso o profondo (tipicamente questo implica mutamenti sostanziali sia dal punto di vista idrologico che morfologico); - il cambiamento nelle caratteristiche del corpo idrico e' permanente e non temporaneo o intermittente. Allo scopo di effettuare la verifica di cui sopra, per i fiumi si deve tener conto di quanto di seguito riportato. Fiumi Per confermare l'identificazione preliminare a CIFM dei corpi idrici fluviali individuati nelle precedenti fasi, sono previste le verifiche riportate in tabella 1, basate sull'applicazione di alcuni indicatori dell'IQM o dell'indice per intero e sulla valutazione di pressioni idrologiche aggiuntive (applicazione indice IARI - Indice di Alterazione del Regime Idrologico), relativamente agli 8 casi descritti in tabella 1. Nei casi sopraesposti in cui si debba applicare la valutazione completa dell'IQM risulta necessario suddividere il corpo idrico in tratti, secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA (IDRAIM, 2011), ed effettuare la media ponderata dei diversi tratti componenti il corpo idrico sulla lunghezza, per assegnare un unico valore di IQM al corpo idrico in analisi. Laghi Il rispetto di una delle condizioni riportate alla fase 3 sono sufficienti per l'identificazione preliminare dei corpi idrici fortemente modificati. Non sono necessarie ulteriori verifiche. Parte di provvedimento in formato grafico B.4.1.4 LIVELLO 2: DESIGNAZIONE DEI CORPI IDRICI FORTEMENTE MODIFICATI E ARTIFICIALI Ai corpi idrici identificati preliminarmente attraverso il livello 1 si applicano le due fasi (fase 6 e 7) del livello 2 (figura 3) per pervenire alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali da considerare nel piano di tutela e nel piano di gestione. Si riportano di seguito le specifiche per la sottofase 7.4. Per la designazione di corpo idrico come fortemente modificato o artificiale occorre procedere a verificare se le esigenze e i benefici derivanti dall'uso corrente non siano raggiungibili con altri mezzi che non comportino costi sproporzionati. Un costo e' considerato sproporzionato qualora: 1. i costi stimati superano i benefici e il margine tra i costi e i benefici e' apprezzabile e ha un elevato grado di attendibilita'; 2. non vi e' sostenibilita' socioeconomica. Per ulteriori dettagli relativi al livello 2 si rimanda alla "Guidance Document n. 4: identification and designation of heavily modified and artificial water bodies" e alla "Guidance document n.1: economics and the environment. The implementation challenge of the Water Framework Directive", elaborate nell'ambito dei documenti predisposti per l'attuazione della direttiva 2000/60/CE, consultabili nel sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Parte di provvedimento in formato grafico Fig. 3 - Fasi del livello 2 per la designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali Note alla figura 3: *se si verifica la condizione di cui alla sottofase 6.2, e' possibile procedere direttamente con la fase 7. Tuttavia per una migliore giustificazione della designazione si puo' anche applicare la sottofase 6.3.
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