DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2014, n. 8

Type Decreto legislativo
Publication 2014-01-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, e in particolare l'articolo 2, comma 1, lettere c) ed e), l'articolo 3, commi 1 e 2, l'articolo 4, comma 1, lettera e);

Visto il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

Sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali del personale civile, per le materie di competenza;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2013;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 19 settembre 2013;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ritenuto di non poter accogliere la condizione espressa nel parere della IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati, reso nella seduta del 20 dicembre 2013, riguardante la soppressione della nuova formulazione dell'articolo 911 del codice dell'ordinamento militare, disposta dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del presente decreto, in quanto la modifica ivi prevista è intesa ad allineare la disciplina per l'ammissione dei militari ai corsi di dottorato di ricerca con quanto disposto nella medesima materia per tutto il pubblico impiego dall'articolo 2, primo comma, primo periodo, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 19, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non emergendo al riguardo profili di specificità;

Ritenuto di non poter accogliere, nei termini in cui è formulata, la condizione espressa nel parere della IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati, reso nella seduta del 20 dicembre 2013, in riferimento all'attuazione delle procedure di mobilità interna previste dall'articolo 2259-ter, comma 3, lettera b), n. 3), del presente decreto, nella parte riguardante la necessaria presentazione della domanda dell'interessato, in quanto tale previsione si porrebbe in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di gestione delle eccedenze di personale e mobilità collettiva, reputandosi possibile, invece, inserire un passaggio procedimentale che consenta agli interessati di esprimere la propria posizione al riguardo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, nonchè, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

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