DECRETO 9 agosto 2013, n. 165

Type Decreto
Publication 2013-08-09
Ultimo aggiornamento 2014-02-22
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/2014

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2008, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 21 novembre 2008 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2003, recante «Modalita' per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2003;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150/L del 7 settembre 2005;

Vista la Delibera n. 127/11/CONS del 23 marzo 2011 dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, recante «Consultazione pubblica sulle procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell'uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 MHz», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 4 aprile 2011;

Vista la Delibera n. 282/11/CONS del 18 maggio 2011 dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, recante «Procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell'uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 MHz» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 18 giugno 2011, Supplemento ordinario n. 150, come integrata dalla Delibera 370/11/CONS del 23 giugno 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2011;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed, in particolare, l'articolo 14, comma 2-bis;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2013, recante «Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati di antenna riceventi del servizio di radiodiffusione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 25 del 30 gennaio 2013;

Considerato che i sistemi per le comunicazioni mobili di nuova generazione LTE, operanti in banda a 800 MHz, possono provocare disturbi interferenziali potenzialmente dannosi sugli impianti di ricezione della televisione digitale terrestre operanti in banda IV e V (canali 21-60);

Considerato l'esito delle prove di laboratorio condotte in merito ai fenomeni interferenziali da parte dell'Istituto Superiore delle Comunicazioni, nonche' l'esito delle prove in campo condotte dal Ministero dello sviluppo economico presso il Centro Nazionale Controllo Emissioni Radioelettriche e nella citta' di San Benedetto del Tronto, congiuntamente agli operatori mobili aggiudicatari delle frequenze in banda 800 MHz;

Ritenuto opportuno, per esigenze organizzative, tecniche e gestionali, che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga del supporto tecnico, scientifico, operativo, logistico e di comunicazione di un soggetto dotato di adeguata competenza tecnico-operativa nel settore delle comunicazioni allo scopo di valutare ed individuare le tecniche di mitigazione piu' opportune secondo gli standard, le metodologie e le best pratices anche internazionali;

Visto l'articolo 41, commi 5 e 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 come modificato dall'articolo 31, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Considerate le attivita' di analisi modellistica sviluppata e condotta congiuntamente alla Fondazione Ugo Bordoni, al fine di stimare la popolazione potenzialmente coinvolta dall'impatto interferenziale dei sistemi LTE in banda 800 MHz sulla ricezione dei segnali DVB-T, tenendo conto anche dei risultati delle sopracitate prove in campo ed in laboratorio, dei livelli del segnale televisivo e della possibile distribuzione delle diverse tipologie di impianti di ricezione televisiva domestica presenti sul territorio nazionale;

Considerato che la quantificazione dell'impatto interferenziale determinato da reti che impieghino uno specifico blocco di frequenze di 10 MHz in banda 800 MHz richiede necessariamente una schematizzazione del problema a causa della impossibilita' di considerare preventivamente tutti i diversi parametri di uno scenario reale di sviluppo delle reti, anche in considerazione del fatto che alcuni di questi parametri non sono noti preventivamente come le informazioni relative al dispiegamento delle reti di telecomunicazioni da attivare in banda 800 MHz;

Considerata sulla base dei risultati di tali attivita' di studio e di sperimentazione la necessita' di individuare misure ed interventi di mitigazione efficaci e risolutivi delle interferenze indipendentemente dal blocco di frequenze utilizzato dai sistemi LTE, affinche' siano garantiti sia gli utenti del servizio televisivo sia gli altri legittimi utilizzatori dello spettro elettromagnetico, come gli operatori di rete televisiva nazionali e locali;

Considerato che l'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 pone a carico degli operatori aggiudicatari delle frequenze in banda 800 MHz l'onere degli interventi di mitigazione;

Considerato che tali oneri debbono essere ripartiti in misura proporzionata, trasparente e non discriminatoria, tenendo conto della tipologia di blocco frequenziale di pertinenza, del tipo di interferenze ad essi correlato e dei relativi obblighi;

Considerata l'esistenza di fenomeni interferenziali determinati specificamente dai blocchi nella banda 791 - 862 MHz, classificabili in disturbi selettivi e disturbi da saturazione dei sistemi di ricezione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2013;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 10068 del 31 maggio 2013;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1.Il presente decreto disciplina le misure e le modalita' di intervento da porre a carico degli operatori aggiudicatari delle frequenze in banda 800 MHz, al fine di minimizzare eventuali interferenze tra i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz e gli impianti per la ricezione televisiva domestica.

2.Il presente decreto si applica ai fenomeni interferenziali causati dal sistema LTE operante in banda 800 MHz sugli impianti di ricezione televisiva singoli e/o centralizzati utilizzati dagli utenti che detengano uno o piu' apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive.

NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2

Definizioni

Art. 3

Gestione delle segnalazioni dei fenomeni interferenziali

1.L'attivita' di gestione delle segnalazioni e' affidata dagli operatori alla Fondazione Ugo Bordoni, di seguito Gestore, secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 5 e 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 come modificato dall'articolo 31, commi 1 e 2 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che accoglie le segnalazioni degli utenti relative al verificarsi dei fenomeni interferenziali causati dai sistemi LTE operanti in banda 800 MHz sugli impianti per la ricezione televisiva. Le segnalazioni sono accolte tramite un risponditore automatico ed un contact center preposti a rispondere alle chiamate dirette al numero verde 800 126 126 e tramite un web form presente sul sito web www.helpinterferenze.it, nel rispetto delle procedure, dei formati e delle tempistiche di cui all'allegato 1 del presente decreto.

2.Il Gestore, disponendo delle informazioni relative al dispiegamento delle reti LTE, comunicate dagli operatori secondo le modalita' e le tempistiche di cui all'allegato 2 del presente decreto, e delle informazioni relative alle reti televisive, messe a disposizione dal Ministero, individua le segnalazioni di interferenza effettivamente riconducibili ai sistemi LTE in banda 800 MHz, informandone gli operatori per le attivita' di loro competenza di cui all'articolo 4.

3.Il Ministero, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico, operativo logistico e di comunicazione del Gestore, secondo i termini e le condizioni da precisare ulteriormente in uno specifico atto convenzionale tra il Ministero ed il Gestore, monitora le misure e le modalita' di intervento degli operatori, disponendo con separato provvedimento, ai sensi dell'articolo 9 ed ove necessario, la rimodulazione delle percentuali di contribuzione di cui all'articolo 4.

Note all'art. 3: - Si riporta l'art. 41, commi 5 e 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 31, commi 1 e 2 della legge 18 giugno 2009, n. 69: «Capo VIII Disposizioni in materia di comunicazioni Art. 41 (Tecnologie delle comunicazioni). - 1. - 4. (Omissis). 5. La Fondazione Ugo Bordoni e' riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca ed e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La Fondazione elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva operativamente il Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attivita' del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. La Fondazione, su richiesta dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorita' amministrative indipendenti, svolge attivita' di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalita' di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorita' amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilita' delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni e' tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati. Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle attivita' di ricerca (52). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza soluzione di continuita', rimanendo confermato, il regime convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche prestazioni relative alle attivita' di collaborazione e la regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresi' la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'art. 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalita' stabilite da apposita convenzione. 6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attivita' indicate al comma 5 e con la finalita', prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello sviluppo economico, di altre amministrazioni pubbliche, nonche' delle Autorita' amministrative indipendenti. I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80 unita', possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nel ruolo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e modalita' da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite. Al personale immesso compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente e' inquadrato, senza tenere conto dell'anzianita' giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto. Per le finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che hanno presentato domanda di inquadramento possono essere mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al completamento delle procedure concorsuali. 7. - 9. (Omissis).».

Art. 4

Gestione degli interventi conseguenti alle segnalazioni dei fenomeni di interferenza

1.Gli operatori hanno l'obbligo di intervenire, secondo le procedure, i formati e le tempistiche di cui all'allegato 1, sulle segnalazioni che il Gestore, a seguito dell'attivita' di gestione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, seleziona per la realizzazione degli interventi di mitigazione delle interferenze effettivamente riconducibili ai sistemi LTE operanti in banda 800 MHz.

2.Gli interventi di mitigazione, compresa l'eventuale installazione di un filtro, che deve rispettare le caratteristiche tecniche specificate nella guida CEI 100-7, sono da intendersi come attivita' di manutenzione ordinaria ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 di cui in premessa. In caso di istallazione di un filtro, quest'ultimo e' ceduto in via definitiva all'utente beneficiario dell'intervento.

3.

Note all'art. 4: - Si riporta l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici): «Art. 2 (Definizioni relative agli impianti). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente; b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati; c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 4; d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonche' a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessita' di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore; e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonche' quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici; f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonche' i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente; g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione; h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonche' gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio; i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano; l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.».

Art. 5

Rendicontazione

1.Il Gestore trimestralmente provvede, sulla base delle informazioni degli esiti e del conseguente numero degli interventi di mitigazione che ogni Operatore realizza e comunica secondo le procedure di cui all'allegato 1, a calcolare eventuali conguagli necessari a garantire che gli operatori sostengano gli oneri in conformita' alle percentuali stabilite nella Tabella 1 dell'articolo 4.

2.Il Gestore provvede a pubblicare sul sito web, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza industriale e dei dati personali, il numero delle segnalazioni pervenute ed il numero degli interventi di mitigazione realizzati, distinti su base regionale.

Art. 6

Unita' per il monitoraggio

1.Con l'obiettivo di monitorare il processo di gestione delle segnalazioni e degli interventi di mitigazione delle interferenze accertate tra i sistemi LTE e DVB-T e' istituita presso il Ministero un'Unita' per il Monitoraggio, composta da tre rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di Presidente, da due rappresentanti del Gestore e da un rappresentante per ciascuno degli operatori.

3.L'Unita' per il monitoraggio non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 7

Ambito di applicazione

1.Il presente decreto si applica ai fenomeni interferenziali causati dal sistema LTE operante in banda 800 MHz sugli impianti di ricezione televisiva singoli e/o centralizzati utilizzati dagli utenti che detengano uno o piu' apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive.

2.Il Gestore al fine di attivare gli interventi di mitigazione provvede ad acquisire dall'utente gli estremi del pagamento del canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo all'atto della segnalazione o la dichiarazione di esonero ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3.I dati forniti dall'utente sono comunicati all'Ufficio S.A.T dell'Agenzia delle Entrate per le verifiche di competenza.

Note all'art. 7: - Si riporta l'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O. «Art. 1 (Disposizioni in materia di entrata, nonche' disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali). - 1. - 131. (Omissis). 132. A decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di eta' pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilita', senza conviventi, e' abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso e' irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualita' evasa.».

Art. 8

Riservatezza e trattamento dati

1.Il trattamento dei dati riferiti agli utenti che effettuano segnalazioni sono trasmessi dal Gestore all'operatore, secondo le modalita', i formati e le tempistiche di cui all'allegato 1 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto necessario ad ottemperare alle disposizioni ed agli obblighi contemplati nel presente decreto.

2.L'operatore e' tenuto al trattamento dei suddetti dati esclusivamente con le modalita' ed ai soli fini previsti dal presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Note all'art. 8: - Si riporta l'art. 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O., come modificato dall'art. 6, comma 2, lett. a), n. 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106: «Art. 24 (Casi nei quali puo' essere effettuato il trattamento senza consenso). - 1. Il consenso non e' richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: a) e' necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) e' necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato; c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalita' che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilita' e pubblicita' dei dati; d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita' economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; e) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica di un terzo. Se la medesima finalita' riguarda l'interessato e quest'ultimo non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere, il consenso e' manifestato da chi esercita legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'art. 82, comma 2; f) con esclusione della diffusione, e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; g) con esclusione della diffusione, e' necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le liberta' fondamentali, la dignita' o un legittimo interesse dell'interessato; h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, e' effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalita' di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13; i) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati; i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'art. 13, comma 5-bis; i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'art. 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra societa', enti o associazioni con societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ovvero con societa' sottoposte a comune controllo, nonche' tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalita' amministrativo contabili, come definite all'art. 34, comma 1-ter, e purche' queste finalita' siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'art. 13.».

Art. 9

Disposizioni finali

1.Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Ministero con separato provvedimento provvede ogni trimestre ed ove necessario alla rimodulazione della ripartizione degli oneri di cui all'articolo 4 sulla base dei costi medi di intervento effettivamente sostenuti dagli operatori e rendicontati dal Gestore.

Note all'art. 9: - Si riporta l'art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.: «Art. 14 (Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali). - (Omissis). 2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento del Ministro dello sviluppo economico sono definite le misure e le modalita' di intervento da porre a carico degli operatori delle telecomunicazioni, al fine di minimizzare eventuali interferenze tra i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz e gli impianti per la ricezione televisiva domestica. Gli interventi che si rendessero necessari sugli impianti per la ricezione televisiva domestica per la mitigazione delle interferenze sono gestiti a valere su un fondo costituito dagli operatori delle telecomunicazioni assegnatari delle frequenze in banda 800 MHz e gestito privatamente dagli operatori interessati, in conformita' alle previsioni del regolamento. I parametri per la costituzione di detto fondo e la relativa contribuzione degli operatori sono definiti secondo principi di proporzionalita', trasparenza e non discriminazione. Il Ministero dello sviluppo economico con proprio provvedimento provvede ogni trimestre alla rimodulazione di tali contributi sulla base dei costi di intervento effettivamente sostenuti dai singoli operatori e rendicontati.».

Art. 10

Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro: Zanonato

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2014

Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 287

Allegato 1

Allegato 1 OGGETTO: Gestione degli interventi ------------------------------------------------------------------- 1 Premessa Questo allegato descrive le procedure, i formati e le tempistiche per la gestione degli interventi conseguenti alle segnalazioni dei fenomeni interferenziali di cui all'articolo 3 e 4 del decreto Tale gestione richiede il continuo scambio di informazioni tra il Gestore e gli Operatori per provvedere tempestivamente alla attivazione dei ticket relativi agli interventi presso gli utenti i cui impianti di ricezione televisiva subiscano malfunzionamenti per effetto dell'interferenza generata dalle stazioni radio base LTE attivate in banda 800 MHz. Alla ripartizione dei ticket di intervento tra gli Operatori si provvede secondo le percentuali di cui all'articolo 4 del presente decreto. E' necessario che gli Operatori, direttamente o per il tramite di un soggetto terzo da loro incaricato, restituiscano al Gestore le informazioni circa gli esiti dell'attivita' di gestione degli interventi fornendo i report di chiusura intervento. I dati desunti dai report di chiusura intervento permettono di condurre il monitoraggio degli interventi presso gli utenti, di provvedere alle attivita' di informazione e comunicazione di cui all'articolo 5 del decreto, di fornire le informazioni all'Unita' di monitoraggio di cui all'articolo 6 del decreto e di attivare gli uffici periferici, ove necessario. Il presente documento dettaglia, altresi', le tempistiche di scambio delle informazioni tra Gestore e Operatori. Il documento, infine, descrive le informazioni che il Gestore rende disponibili al Ministero ed agli Operatori, comprensive dei report relativi alla attivita' del Contact Center, nonche' le informazioni che il Gestore pubblica sul sito web secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto. ------------------------------------------------------------------- 2 Tipologie di intervento Le tipologie di intervento che possono essere effettuate a favore degli utenti che inoltrano una segnalazione al Contact Center/Sito Web ritenuta attendibile dal Gestore si possono distinguere in due categorie: - intervento in loco - spedizione del filtro elimina banda che deve essere conforme alle caratteristiche tecniche specificate nella guida CEI 100-7, come indicato all'articolo 4, comma 1, del decreto. Gli interventi in loco si possono ulteriormente distinguere in: - installazione del filtro elimina banda, che deve essere conforme alle caratteristiche tecniche specificate nella guida CEI 100-7, come indicato all'articolo 4, comma 1, del decreto, in riferimento ad impianti di ricezione non canalizzati; - rimozione dei moduli di canale relativi alle frequenze 790-862 MHz in riferimento ad impianti di ricezione canalizzati. - La spedizione del filtro elimina banda all'utente e' applicata solo nei casi in cui quest'ultimo ne faccia esplicitamente richiesta e sottoscriva anticipatamente la relativa liberatoria da acquisire secondo il modello di cui al sub-allegato 3 ed in base alle modalita' da definire con separato provvedimento. Tale tipologia di intervento e' resa disponibile entro il novantesimo (90°) giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, previa emanazione del sopracitato provvedimento che ne definisce ulteriormente le modalita' e le tempistiche. ------------------------------------------------------------------- 3 Gestione dei ticket di intervento 3.1 Attivazione ticket di intervento L'attivazione di un ticket di intervento avviene qualora sulla base delle informazioni fornite dagli utenti ed acquisite mediante la somministrazione e compilazione di un questionario il Contact Center/Sito Web abbia rilevato la presenza di malfunzionamenti agli impianti di ricezione televisiva compatibili con l'attivazione di stazioni radiobase LTE presenti sul territorio e comunicate dagli operatori al Gestore secondo le modalita' e le tempistiche di cui all'allegato 2. Per poter attivare un ticket di intervento nei confronti degli Operatori il Contact Center/ Sito Web preventivamente verifica con l'utente chiamante / amministratore di condominio l'esistenza delle seguenti condizioni: 1. La collocazione dell'impianto di ricezione per il quale l'utente segnala il malfunzionamento all'interno di una delle mappe di rischio elaborate dal Gestore. L'appartenenza ad una mappa di rischio puo' essere riconducibile a: • disturbi da saturazione, valutati ritenendo che il guadagno dell'amplificatore sia stato regolato in conformita' alla guida CEI 100-7 • disturbi selettivi - accettabile per i canali 52-60 con livello LTE/DVB-T stimato non inferiore ai valori di immunita' previsti dalla delibera AGCOM n. 216/00/CONS e dalle norme CEI, ove applicabili; 2. L'avvenuto pagamento del canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo alla data della segnalazione o la dichiarazione di esonero in base all'art. 1, comma 132, legge 24 dicembre 2007, n. 248. Nel primo trimestre di efficacia del decreto si provvede all'acquisizione del dato relativo all'avvenuto pagamento da parte del titolare dell'abbonamento mentre successivamente sulla base dei dati forniti dall'utente si procedera' alla verifica attraverso un collegamento all'Ufficio S.A.T dell'Agenzia delle Entrate a cui sono, comunque, trasmessi tutti i dati acquisiti per le verifiche di competenza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto. 3. La non riconducibilita' della segnalazione in caso di reclami plurimi ad un impianto per la ricezione televisiva sul quale sia stato gia' aperto in precedenza un ticket di intervento. 4. L'avvenuta comunicazione all'utente e la registrazione del consenso da parte dello stesso circa il pagamento diretto da parte dell'utente stesso dei costi correlati ad interventi che non siano riconducibili dal Gestore ad interferenze causate dai sistemi LTE laddove l'attivazione venga, comunque, richiesta. Il Gestore non e' responsabile per eventuali interventi attivati sulla base di informazioni non corrette o non veritiere fornite dall'utente che effettua la segnalazione. In aggiunta alle sopra citate condizioni, nel primo trimestre di efficacia del decreto, l'attivazione dei ticket di intervento riconducibili a disturbi selettivi, in funzione delle informazioni relative al dispiegamento delle reti LTE, e' subordinata alla ricezione, nell'intorno costituito dalla mappa di rischio generata dalla stessa stazione radiobase, di piu' di una segnalazione da parte di utenti diversi. 3.1.1 Codice intervento Ogni ticket di intervento e' identificato in modo univoco da un codice intervento che viene comunicato all'utente. L'utente e' tenuto a non comunicare a terzi il codice di intervento e puo' utilizzare tale codice per la verifica presso il Contact Center/Sito Web dello stato di lavorazione del proprio ticket. In caso di interventi in loco, il tecnico incaricato dall'operatore a cui e' stato assegnato l'intervento dal Gestore e' obbligato a comunicare il codice di intervento all'utente affinche' questi possa verificare la corrispondenza con il codice intervento in proprio possesso. 3.2 Chiusura ticket di intervento La chiusura di un ticket di intervento avviene nel momento in cui il Gestore riceve dagli Operatori o da un soggetto terzo da loro incaricato la comunicazione del completamento delle operazioni finalizzate alla risoluzione dei problemi di ricezione televisiva dovuti alla interferenza da segnali LTE presso l'utente che ha segnalato il malfunzionamento. L'esito dell'intervento, sia risolutivo che non risolutivo, descritto nel relativo report, e' necessario per la chiusura del ticket di intervento. Il Gestore mantiene gli esiti di chiusura dei ticket di intervento. In particolare, il Gestore analizza la reportistica associata agli interventi non riconducibili alla presenza di segnali LTE e/o di interventi che dovessero risultare non risolutivi di malfunzionamenti imputabili ai segnali LTE e comunica ogni sette (7) giorni i dati all'Unita' di monitoraggio. Sulla base delle analisi condotte il Gestore provvede, altresi', ad informare tempestivamente il Ministero e gli Uffici periferici competenti per le opportune verifiche mediante l'invio tramite PEC della documentazione necessaria, suddivisa per aree di competenza. Il Gestore comunica ogni sette (7) giorni al Ministero anche i casi in cui gli interventi in loco e le spedizioni dei filtri non siano stati effettuati per cause di forza maggiore. 3.3 Modalita' di comunicazione per la gestione dei ticket di intervento Il processo di comunicazione tra Gestore e Operatori relativo alla gestione di ciascun ticket di intervento avviene in modo completamente automatizzato attraverso un portale web dedicato o attraverso lo scambio reciproco di un file dati ed e' schematizzato nelle seguenti fasi: 1. Il Gestore comunica, entro le ore 12 di ogni giorno lavorativo (Lu-Ve esclusi festivi), agli Operatori e/o al soggetto terzo da loro incaricato l'attivazione dei ticket di intervento secondo le percentuali di cui all'articolo 4 del decreto.. Qualora al Gestore non pervengano i criteri di instradamento delle code, il Gestore procede secondo uno schema casuale e non discriminatorio. Lo schema fa riferimento alla percentuale di interventi da assegnare al singolo operatore e tiene conto della distinzione macroscopica delle tipologie di intervento tra spedizione del filtro e intervento in loco. I criteri di instradamento delle code possono essere ridefiniti con cadenza trimestrale a fronte di specifiche esigenze. 2. Gli Operatori e/o il soggetto terzo da loro incaricato prendono in carico, entro le ore 17:00 di ogni giorno lavorativo (Lu-Ve esclusi festivi) i ticket di intervento, allo scopo di mettere in campo le azioni finalizzate alla risoluzione del malfunzionamento segnalato dall'utente secondo i tempi previsti nel successivo paragrafo 0 3. Gli Operatori e/o il soggetto terzo da loro incaricato comunicano giornalmente (Lu-Ve esclusi i giorni festivi) al Gestore la chiusura/aggiornamento temporale dei ticket di intervento secondo i tempi previsti nel successivo paragrafo 0. 4. Il Gestore acquisisce le informazioni di chiusura intervento e il relativo report. Il Gestore effettua trimestralmente eventuali rimodulazioni dello schema di ripartizione degli interventi tra gli Operatori affinche' questi sostengano gli oneri in conformita' alla percentuali stabilite nella Tabella 1 dell'articolo 4 del decreto. 3.3.1 Comunicazione dei ticket di intervento attivati Il Gestore rende disponibili agli Operatori su base giornaliera ed entro le ore 12:00 del giorno corrente l'elenco dei ticket di intervento attivati. Per la verifica del rispetto di tali requisiti temporali si fa riferimento al log-file del portale web per lo scambio dati tra Gestore e Operatori e/o il soggetto terzo da loro incaricato. L'elenco giornaliero dei ticket d'intervento nel primo trimestre di entrata in vigore del presente decreto e' reso disponibile direttamente sul portale web dal Gestore. A partire dal 90° giorno successivo all'entrata in vigore del decreto l'elenco giornaliero dei ticket d'intervento e' reso disponibile anche attraverso un flusso di scambio dati di tipo XML/CSV. A ciascun ticket attivato deve corrispondere un opportuno intervento finalizzato alla risoluzione dei problemi di ricezione televisiva dovuti alla interferenza da segnali LTE. Ogni ticket di intervento e' corredato dalle informazioni rese disponibili dall'utente al Contact Center o sul sito web, che siano di interesse per la corretta esecuzione dell'intervento presso l'utente stesso. Inoltre il ticket e' corredato dalle informazioni desumibili dal posizionamento del ricevitore televisivo dell'utente nella mappa di rischio. In particolare a ciascun Operatore e' fornito, cosi' come rilevato dalle relative mappe di rischio, il rapporto tra il livello complessivo di segnale DVB-T ed il livello complessivo di segnale LTE ed il rapporto tra il livello del segnale DVB-T piu' elevato ed il livello del segnale LTE complessivo 3.3.2 Presa in carico dei ticket di intervento attivati Gli Operatori e/o il soggetto terzo da loro incaricato prendono in carico giornalmente (Lu-Ve con esclusione dei giorni festivi) entro le ore 17:00 i ticket di intervento resi disponibili dal Gestore secondo i tempi previsti nel successivo paragrafo 0. 3.3.3 Comunicazione dei ticket di intervento chiusi Gli Operatori e/o il soggetto terzo da loro incaricato comunicano al Gestore su base giornaliera secondo i tempi previsti nel paragrafo 0, l'elenco dei ticket di intervento chiusi. Un singolo ticket di intervento e' considerato chiuso soltanto se opportunamente corredato del relativo report di intervento. Come indicato nel successivo paragrafo 0, il report di intervento fornisce informazioni anche nel caso di malfunzionamenti non attribuibili alla presenza di segnali LTE e di interventi non risolutivi di malfunzionamenti imputabili alla presenza di segnali LTE. Come indicato al successivo paragrafo 0, nel caso di spedizione del filtro all'utente il report di intervento e' costituito dalla attestazione di consegna. 3.3.4 Aggiornamento dello stato temporale dei ticket di intervento non chiusi Qualora non sia stato possibile chiudere un ticket di intervento nei tempi previsti al paragrafo 0, gli Operatori e/o il soggetto terzo da loro incaricato comunicano al Gestore, con le medesime tempistiche, l'aggiornamento dello stato del ticket. Tale aggiornamento puo' esclusivamente riguardare: - Tempistiche di intervento concordate con l'utente dagli Operatori e/o dal soggetto terzo da loro incaricato, con rimodulazione del tempo T0 come riferito al paragrafo 0. - Tempistiche di intervento eccedenti quelle indicate al paragrafo 0, a causa di specifici problemi riscontrati dagli Operatori e/o dal soggetto terzo da loro incaricato. L'aggiornamento dello stato temporale del ticket, accompagnato dalle relative motivazioni, consente al Contact Center/sito Web il corretto monitoraggio dello stato di lavorazione dell'intervento, anche allo scopo di fornire informazioni ed indicazioni all'utente che ne faccia richiesta, all'Unita' di monitoraggio ed al Ministero 3.4 Tempistiche per la gestione dei ticket d'intervento e per le relative comunicazioni Le tempistiche che regolano il processo gestione del ticket e la relativa comunicazione tra Gestore e Operatori e/o il soggetto terzo da loro incaricato, gia' introdotte ai precedenti paragrafi, sono distinte in Tabella 1 per tipologia di intervento. Tali tempistiche non si applicano a casi di indisponibilita' dell'utente o in presenza di cause di forza maggiore certificate. Ove necessario, la verifica del rispetto dei requisiti temporali e' attuata facendo riferimento al logfile del portale web per lo scambio dati tra Gestore e Operatori. L'Operatore e/o il soggetto terzo da questi incaricato devono risolvere la segnalazione entro i tempi di Tabella 1. --------------------------------------------------------------------- Tabella 1. TEMPISTICHE PER LA GESTIONE DEI TICKET DI INTERVENTO

```

```

Tipologia |

Intervento |


Intervento | | |

in loco: | T0 | TI=T0+3 gg | TC=T0+5 gg


|Giorno di | |Comunicazione di

|invio/esposizione del | |chiusura Ticket o

|TKT o data indicata | |aggiornamento

|dall'utente a partire |Completamento |sullo stato

|dalla quale egli e' | Intervento |temporale del

|disponibile a ricevere| |Ticket

|l'eventuale intervento| |

```

```

Spedizione | | |

Filtro: | T0 | TI=T0+X gg | TC=T0+(X+2) gg


| |Data di | | |consegna | | |filtro | | | | | |X=3 per | | |spedizioni |

|Giorno di |sulla penisola|Comunicazione di

|invio/esposizione | |chiusura Ticket

|del TKT o data |X=5 per |o aggiornamento

|indicata |spedizioni |sullo stato

|dall'utente a partire |sulle isole |temporale del

|dalla quale egli e' | |Ticket

|disponibile a |X=15 per | |ricevere |spedizioni | |il filtro |sulle isole | | |minori e | | |localita' | | |transfronta- | | |liere |


3.4.1 Ticket con intervento in loco Per i ticket che prevedono l'intervento in loco l'Operatore e/o il soggetto terzo da questi incaricato assicurano l'intervento alla data concordata da questi con l'utente, nel rispetto delle tempistiche di cui al paragrafo 3.4 L'attivita' connessa all'intervento in loco, come disposto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto, deve intendersi come attivita' di manutenzione ordinaria ai sensi di quanto disposto del Decreto ministeriale n. 37 del 2008 e pertanto l'installatore non e' tenuto a richiedere una dichiarazione di conformita' o una dichiarazione di rispondenza dell'impianto e non deve provvedere al rilascio di alcuna dichiarazione di conformita' ne' procedere ad aggiornare la documentazione di impianto. 3.4.2 Ticket con spedizione del filtro Per i ticket che prevedono la spedizione del filtro l'Operatore e/o il soggetto terzo da questi incaricato assicurano: 1. Un primo tentativo di consegna all'indirizzo comunicato lasciando avviso in cassetta delle lettere in caso di assenza del destinatario 2. Un secondo tentativo di consegna all'indirizzo comunicato previo appuntamento telefonico 3. Un terzo tentativo di consegna ad un secondo recapito nello stesso comune concordato telefonicamente con il destinatario 4. Un quarto tentativo di consegna al secondo recapito previo appuntamento telefonico Nel caso 2 i tempi TI sono maggiorati di 1 giorno, nel caso 3 i tempi TI sono maggiorati di 2 gg, nel caso 4 i tempi TI sono maggiorati di 3 gg salvo comunicazione di diversi accordi con l'utente 3.5 Modalita' di chiusura/aggiornamento stato del ticket Gli operatori e/o il soggetto terzo da loro incaricato devono chiudere/aggiornare lo stato temporale dei ticket tramite restituzione al Gestore di un file dati XML/CSV con i dati di chiusura/aggiornamento nel formato del sub-allegato 1. Per il caso della chiusura dell'intervento devono essere fornite le informazioni relative all'esito dell'intervento. In alternativa gli operatori e/o il soggetto terzo da loro incaricato possono chiudere/aggiornare lo stato dei ticket utilizzando il portale Web. 3.6 Mancata risoluzione del malfunzionamento associato al ticket di intervento 3.6.1 Ticket con intervento in loco Nel caso in cui non fosse possibile eseguire l'intervento alla data prevista al paragrafo 0 per cause indipendenti dall'Operatore e/o dal soggetto da questi incaricato che non possano essere risolte tramite la rimodulazione delle tempistiche di cui al paragrafo 0, il ticket e' comunque chiuso verso il Gestore come intervento non eseguito e le motivazioni sono comunicate secondo quanto previsto al paragrafo 0. Nel caso in cui, pur avendo eseguito l'intervento previsto, non fosse possibile risolvere il malfunzionamento segnalato, l'Operatore e/o il soggetto da questi incaricato acquisisce dall'utente un verbale di intervento con esito non risolutivo. In relazione ai casi oggetto del presente paragrafo, il Gestore comunica con cadenza settimanale gli opportuni dati all'Unita' di monitoraggio. Il Gestore provvede, altresi', ad informare tempestivamente il Ministero e gli Uffici periferici competenti per le opportune verifiche nelle modalita' descritte al paragrafo 0. 3.6.2 Ticket con spedizione del filtro In caso di irreperibilita' o indisponibilita' dell'utente entro i tempi descritti al paragrafo 0, l'Operatore e/o il soggetto da questi incaricato provvede alla chiusura del ticket, segnalandolo come non eseguito. 3.7 Segnalazioni reiterate Nei casi in cui un utente abbia gia' fornito una segnalazione seguita dalla attivazione di un ticket di intervento, il Gestore non attiva ulteriori ticket di intervento. Ove rilevante, il Gestore attiva una verifica attraverso gli Uffici periferici competenti secondo le modalita' descritte al paragrafo 0. ------------------------------------------------------------------- 4 Ticket di intervento Il ticket associato ad un intervento e' costituito da tre parti: - una prima parte riporta le informazioni fornite dal Gestore e rese disponibili dall'utente al Contact Center/sito Web anche ad esito delle risposte al questionario ed ai punti di cui al paragrafo 3.1; - una seconda parte riporta le informazioni fornite dal Gestore relative all'analisi del disturbo dichiarato dall'utente corredate dai dati, calcolati per la determinazione delle mappe di rischio, relativi al rapporto tra il livello complessivo di segnale DVB-T e quello LTE ed il valore del rapporto tra il livello di segnale DVB-T relativo al canale piu' alto su quello LTE complessivo; - una terza parte riporta le informazioni raccolte in sede di intervento fornite dagli Operatori e/o dal soggetto terzo da loro incaricato. 4.1 Prima parte: dati forniti contestualmente alla attivazione del ticket Il Gestore, contestualmente alla attivazione del ticket di intervento, fornisce agli Operatori le informazioni descritte nei paragrafi seguenti. Lo scambio delle informazioni avviene in formato xml o csv attraverso l'apposito portale web e dopo il primo trimestre attraverso un flusso dati nel medesimo formato, secondo lo schema descritto al sub-allegato 1. Le informazioni fornite sono desunte da quanto comunicato dall'utente al Contact Center / Sito Web e dalle verifiche effettuate dal Contact Center. 4.1.1 Dati di utente - Codice identificativo dell'intervento (Codice Intervento) - Nome - Cognome - Indirizzo - Telefono (preferibilmente cellulare) (Codice Utenza) - Qualifica: utente/amministratore di condominio (o stabile con meno di 5 appartamenti e impianto di antenna centralizzato) - Data di prima disponibilita' dell'utente - Eventuale riferimento cui rivolgersi • Nome • Cognome • Telefono (preferibilmente cellulare) 4.1.2 Informazioni tecniche sul problema segnalato: - Tipo di impianto: SINGOLO/CENTRALIZZATO - Impianto canalizzato: SI/NO/NON SO - Presenza amplificatori: SI/NO/NON SO - Canali/Programmi ricevuti non correttamente: TUTTI/ELENCO 4.1.3 Tipologia di intervento - Intervento in loco/ spedizione filtro 4.2 Seconda parte: rapporti DVB-T/LTE - Rapporto tra il livello complessivo del segnale DVB-T e il segnale complessivo LTE - Rapporto tra il livello del segnale DVB-T relativo al canale piu' elevato e il segnale LTE complessivo. 4.3 Terza parte: dati forniti contestualmente alla chiusura del ticket Le informazioni acquisite dagli Operatori e/o dal soggetto terzo da loro incaricato in fase di gestione degli interventi di risoluzione dei problemi alla ricezione televisiva causati dalla interferenza provocata dai segnali LTE devono essere comunicate al Gestore per la chiusura del ticket di intervento. Per quanto riguarda gli interventi in loco, al termine dell'intervento l'Operatore e/o il soggetto da questi incaricato deve compilare il verbale di fine lavori in sub-allegato 2 da far sottoscrivere all'utente/amministratore o riferimento concordato telefonicamente. Il verbale e' conservato dall'Operatore e/o dal soggetto da questi incaricato e su richiesta deve essere trasmesso al Gestore e al Ministero. Nei paragrafi seguenti sono specificate le informazioni necessarie per la chiusura dei ticket di intervento, distinte per tipologia di intervento 4.3.1 Intervento in loco 4.3.1.1 Informazioni sugli impianti di ricezione - Tipo di impianto: SINGOLO/CENTRALIZZATO - Impianto canalizzato: SI/NO - Presenza amplificatori: SI/NO - Tipo Amplificatore: Marca/Modello (se presente e riconoscibile) 4.3.1.2 Tipo di intervento - Inserzione filtro elimina banda • Modello filtro - Rimozione moduli di canale 4.3.1.3 Stato dell'intervento - Esito dell'intervento: POSITIVO/NON RISOLUTIVO/ NON ASSOCIABILE A LTE/NON ESEGUITO - Verbale di fine lavori sottoscritto dall'utente: SI/NO - Note • Problematiche evidenziate per interventi non risolutivi di malfunzionamenti imputabili all'interferenza da segnali LTE • Motivazioni per la mancata effettuazione dell'intervento 4.3.2 Spedizione del filtro Nel caso di spedizione del filtro all'utente, il report di intervento e' costituito dalla attestazione di avvenuta consegna, che deve riportare la marca e il modello del filtro consegnato. 4.4 Dati forniti contestualmente all'aggiornamento dello stato temporale del ticket Nel caso di aggiornamento dello stato temporale del ticket dovuto alla rimodulazione delle tempistiche di intervento per accordi presi con l'utente dagli Operatori e/o dal soggetto terzo da loro incaricato deve essere comunicata la data indicata dall'utente a partire dalla quale egli e' disponibile a ricevere l'intervento in loco/il filtro spedito. Nel caso di aggiornamento dello stato temporale del ticket dovuto alla rimodulazione delle tempistiche di intervento a causa di specifici problemi riscontrati dagli Operatori e/o dal soggetto terzo da loro incaricato, deve essere comunicata la nuova data prevista per l'esecuzione dell'intervento, assieme alle motivazioni della rimodulazione da esplicitare nel campo "motivazioni" del ticket. ------------------------------------------------------------------- 5 Intervento attraverso gli Uffici periferici Gli Uffici periferici del Ministero, su segnalazione del Gestore da effettuarsi secondo le modalita' descritte al paragrafo 0, ove necessario, realizzano verifiche e campagne di misura in loco. In tali occasioni gli Uffici periferici possono acquisire presso gli utenti informazioni tecniche sulle caratteristiche di realizzazione degli impianti di ricezione. Le informazioni acquisite sono rese disponibili al Gestore secondo il formato descritto nei paragrafi seguenti. Su specifica richiesta del Gestore nel corso della verifica possono essere acquisite ulteriori informazioni utili alla valutazione della segnalazione e dell'intervento, quali valori di campo misurati, potenze in specifiche sezioni del sistema di ricezione, tipologia e puntamenti delle antenne. 5.1 Acquisizione dati 5.1.1 Dati di utente - Nome cognome - Indirizzo - Coordinate geografiche - Codice identificativo dell'utente 5.1.2 Codice identificativo dell'intervento Informazioni censuarie - Numero di abitazioni nell'edificio - Numero di televisori posseduti - Impianto certificato: SI/NO/NON APPLICABILE 5.1.3 Informazioni tecniche relative al problema segnalato: - Tipo di impianto: singolo/centralizzato - Impianto canalizzato: SI/NO - Presenza amplificatori: SI/NO - Numero abitazioni con problemi di ricezione - Numero di televisori con problemi di ricezione - Data a partire dalla quale si sono manifestati problemi di ricezione - Canali/Programmi ricevuti non correttamente: TUTTI/ELENCO - Apparati soggetti a malfunzionamenti: AMPLIFICATORE/DECODER/TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO - Marca amplificatore (se presente) - Modello amplificatore (se presente) - Amplificatore impostato a massimo guadagno (ove applicabile): SI/NO - Marca ricevitore (decoder/IDTV) - Modello ricevitore (decoder/IDTV) 5.1.4 Intervento di tuning dell'amplificatore dopo lo switch off: SI/NO/NON SO - Tipo di intervento da parte dell'Operatore o del soggetto incaricato: - Inserzione filtro elimina banda • Marca filtro • Modello filtro - Rimozione moduli di canale ------------------------------------------------------------------- 6 Statistiche 6.1 Statistiche per il Ministero e gli Operatori Il Gestore rende disponibili al Ministero ed agli Operatori le informazioni sulle segnalazioni effettuate dagli utenti e sul processo di gestione dei ticket di intervento sia in forma analitica che aggregata. I dati disponibili comprendono: - il numero delle segnalazioni pervenute al Contact Center/Sito Web; - il numero dei ticket di intervento attivati; - il numero delle segnalazioni che non hanno originato l'attivazione dei ticket in quanto non rispondenti ai requisiti di cui al paragrafo 3.1; - il numero di ticket di intervento chiusi. I dati relativi ai ticket di intervento attivati sono segmentati per operatore e territorio. Attraverso il sito web e' possibile per gli Operatori accedere anche ai dati sui singoli interventi smistati dal Gestore agli operatori e/o al soggetto terzo da loro incaricato visualizzando per ciascun operatore: - indirizzo; - tipologia di intervento (intervento in loco/ spedizione filtro); - valore del rapporto tra il livello complessivo di segnale DVB-T e il segnale LTE calcolati per la determinazione delle mappe di rischio; - valore del rapporto tra il livello di segnale DVB-T relativo al canale piu' elevato e il segnale LTE complessivo calcolati per la determinazione delle mappe di rischio; - valore stimato del segnale LTE generato dall'operatore che accede. 6.2 Statistiche disponibili al pubblico Sul Sito Web il Gestore rende disponibili su base regionale: - il numero delle segnalazioni pervenute al Contact Center/Sito Web - il numero dei ticket di intervento di mitigazione realizzati. ------------------------------------------------------------------- 7 Gestione delle mappe di rischio Il Gestore provvede all'aggiornamento delle mappe di rischio in relazione all'attivazione di nuove stazioni radiobase LTE. Le mappe di rischio identificano le aree del territorio in cui gli impianti di ricezione televisiva sono potenzialmente soggetti ad effetti interferenziali dannosi da parte dei sistemi LTE e sono utilizzate per la discriminazione dell'attendibilita' delle segnalazioni come descritto nel paragrafo 0. Nel tracciare le mappe di rischio il Gestore mantiene l'informazione sulla data di attivazione delle stazioni radiobase LTE da cui dipendono le mappe stesse. Tale informazione ha lo scopo di permettere al Gestore di adottare le modalita' di analisi ritenute piu' opportune per discriminare l'attendibilita' delle segnalazioni tardive. L'accuratezza delle mappe di rischio e' correlata a: - il rapporto tra il numero degli interventi eseguiti non correlabili ai sistemi LTE ed il numero degli interventi totali; - il rapporto tra il numero di interventi attivati e il numero delle segnalazioni pervenute dalle aree interessate dalla attivazione di stazioni radiobase LTE. I suddetti indicatori e l'accuratezza attesa delle mappe di rischio sono soggetti alla valutazione dell'Unita' di monitoraggio. Sulla base degli indicatori sopra definiti e delle indicazioni dell'Unita' di monitoraggio e del Ministero, il Gestore provvede al progressivo miglioramento dell'accuratezza delle mappe di rischio,

Allegato 1-Suballegato 1

Sub-allegato 1 : Schema XML per scambio dati su attivazione ticket nel caso di intervento antennista in loco true" /> true" /> true" /> true" /> true" /> true" /> true" /> true" /> ...

Allegato 1-Suballegato 2

Sub-allegato 2: Verbale di fine lavori Generalita' utente Nome/Cognome Indirizzo Recapito telefonico Data segnalazione (T0) Data intervento (TI) Intervento su SI NO appuntamento(1) Tipologia impianto CENTRALIZZATO SINGOLO di antenna ricevente Sistemi di SI NO amplificazione DVB-T Impianto SI NO canalizzato Tipologia di INSERIMENTO RIMOZIONE intervento FILTRO MODULI DI CANALE Esito POSITIVO NON RISOLUTIVO NON ASSOCIABILE A LTE dell'intervento NON ESEGUITO Note ................................................................... ................................................................... ................................................................... Ditta (2) Firma Operatore Firma Utente ------------------------ (1) Indicare "SI" se l'intervento e' stato posticipato/pianificato su richiesta dell'utente (2) Ragione sociale dell'impresa intervenuta Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 1-Suballegato 3

Sub-allegato 3: Modello per la liberatoria da acquisire in caso di consegna del filtro DICHIARAZIONE LIBERATORIA Io sottoscritto .............., residente in ......................, Via ..............................................................., premesso che • nell'unita' immobiliare in cui dimoro la fruizione del servizio televisivo e' disturbata da interferenze • detto disservizio potrebbe essere ritenuto dalla Fondazione Ugo Bordoni (di seguito Gestore) presumibilmente da correlare ai servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz; • che tra gli interventi proposti ho ritenuto di accettare, ritenendolo tecnicamente idoneo e per me piu' comodo e conveniente, quello consistente nella consegna di un filtro per la mitigazione dei segnali LTE in banda 800 Mhz conforme alla normativa vigente (di seguito filtro) all'indirizzo da me indicato; • che l'installazione del filtro sull'impianto di antenna televisiva avverra' esclusivamente a mia cura e spese; Premesso quanto sopra, con la presente io sottoscritto dichiaro 1) di accettare come tipologia di intervento la consegna del filtro di cui in premessa quale soluzione tecnicamente idonea e per me piu' comoda e conveniente per l'eliminazione delle interferenze nella ricezione dei canali televisivi; 2) di provvedere autonomamente all'installazione del filtro nei modi all'occorrenza indicati senza richiedere al Gestore e/o agli Operatori il ristoro degli oneri sostenuti per l'installazione dello stesso; 3) di accettare la consegna e la cessione a titolo definitivo del filtro previo appuntamento da concordare tra me e le persone all'occorrenza incaricate presso l'unita' immobiliare da me comunicata al Gestore, all'indirizzo, nel giorno e nell'orario stabiliti in accordo con le persone incaricate dell'intervento; 4) di rinunciare al diritto di ricevere in consegna il filtro, nonche' ad ogni relativa richiesta di qualsivoglia natura qualora la consegna medesima risulti impedita dalla irreperibilita' mia o dell'incaricato da me individuato oltre le tempistiche di cui al paragrafo 3.4 dell'allegato 1 al decreto; 5) che con la consegna del filtro ovvero per effetto della rinuncia alla consegna avvenuta secondo quanto stabilito al precedente punto 4), non avro' piu' nulla a pretendere - a qualsivoglia titolo - relativamente alle interferenze descritte in premessa ed al filtro fornito. Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

ALLEGATO 2 OGGETTO: Comunicazione dei dati relativi alle stazioni radiobase LTE in banda 800 MHz 1 Comunicazione dei dati relativi alle stazioni radiobase LTE in banda 800 MHz L'allegato descrive le modalita' e le tempistiche previste per la comunicazione dei piani di sviluppo e di avvenuta attivazione delle stazioni radiobase per i sistemi LTE in banda 800 MHz. La disponibilita' dello stato di dispiegamento delle reti LTE in banda 800 MHz costituisce un requisito fondamentale per l'identificazione delle mappe di rischio. 1.1 Dati richiesti Al fine di condurre in maniera proficua le valutazioni circa il potenziale impatto dell'interferenza generata dai sistemi radiomobili LTE sugli impianti di ricezione televisiva installati a casa degli utenti e tracciare le relative mappe di rischio, e' necessario disporre delle informazioni su: - piani di sviluppo delle stazioni radiobase LTE; - data di effettiva attivazione delle stazioni radiobase LTE. I dati richiesti devono essere resi disponibili secondo tempistiche opportune per ottimizzare la predisposizione delle mappe di rischio e conoscere la situazione interferenziale in tempo reale, cosi' da poter fornire un piu' efficace supporto all'utenza. La definizione delle mappe di rischio prende infatti le mosse dai piani di sviluppo comunicati dagli operatori, considerando attive le stazioni radiobase in essi contenute. ------------------------------------------------------------------- 2 Formato dei dati delle stazioni radiobase Il formato di riferimento per l'acquisizione dei dati delle stazioni radiobase e' quello stabilito dal Decreto 22 luglio 2003, GU n.180 del 05-08-2003, recante "Modalita' per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica". Il formato in questione e' richiamato in Tabella 1 ed e' completato da commenti e integrazioni, evidenziati in corsivo, di rilievo per gli scopi del presente documento. Alle informazioni di Tabella 1 si aggiungono le informazioni descrittive dei diagrammi di radiazione, illustrate nel successivo paragrafo 0. L'insieme dei dati descritti in Tabella 1, corredato dei dati sui diagrammi di radiazione (cfr. paragrafo 0) costituisce un record dati, corrispondente ad una singola cella/settore.

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| Tabella 1. FORMATO DEI DATI RELATIVI ALLE STAZIONI RADIOBASE |


| Nome campo |Tipo 1| Unita' | Note |

+==========================+======+==========+======================+

| | | |Campo vuoto Il primo | | | | |campo deve essere | | | | |vuoto per permettere | | | | |l'inserimento | | | | |autoincrementale del- | | | | |l'identificativo del | |ID |I | |record nel database |

+--------------------------+------+----------+----------------------+

| | | |Vale 1 se si tratta di| | | | |un nuovo impianto, 0 | | | | |per un impianto | |FLAG_NUOVO |I |--- |preesistente |

+--------------------------+------+----------+----------------------+

| | | |Vale 1 se il sito e' | | | | |condiviso con altri | | | | |operatori, 0 in caso | |FLAG_COND |I |--- |contrario |

+--------------------------+------+----------+----------------------+

| | | |Codice alfanumerico | | | | |identificativo del | | | | |sito. Tale codice e' | | | | |ripetuto identico per | | | | |tutti i settori/celle | | | | |che costituiscono un | |CODICE_SITO |C |--- |sito. |

+--------------------------+------+----------+----------------------+

| | | |Codice alfanumerico | |GESTORE |C |--- |indicativo del gestore|

+--------------------------+------+----------+----------------------+

| | | |Denominazione del | |COMUNE |C |--- |comune |

+--------------------------+------+----------+----------------------+

| | | |Codice di Avviamento | |CAP |C5 |--- |Postale |

+--------------------------+------+----------+----------------------+

| | | |Codice ISTAT del | |CODICE_ISTAT |C6 |--- |Comune |

+--------------------------+------+----------+----------------------+

| | | |Indirizzo completo di | | | | |numero civico, se | |INDIRIZZO |C |--- |assegnato |

+--------------------------+------+----------+----------------------+

| | | |Sigla provinciale (2 | |PROVINCIA |C |--- |lettere, Roma = RM) |

+--------------------------+------+----------+----------------------+

| | | |Geoide di riferimento | | | | |per le coordinate lat,| | | | |long ( [valori ammessi| | | | |RM40, ED50,=testo | |GEOIDE | | |cancellato] WGS84) |

+--------------------------+------+----------+----------------------+

| | |gradi | | |LONG |I D6 |decimali |Longitudine |

+--------------------------+------+----------+----------------------+

| | |gradi | | |LAT |I D6 |decimali |Latitudine |

+--------------------------+------+----------+----------------------+

| | | |Quota sul livello del | |QUOTA_SLM |I D2 |m |mare del sito |

+--------------------------+------+----------+----------------------+

| | | |Numero di settori | |NUM_SETTORI |I |--- |installati (>0) |

+--------------------------+------+----------+----------------------+

|FREQUENZA 2(in apice | | |Intesa come banda di | |cancellato) |I |MHz |frequenza: 800 (LTE) |

+--------------------------+------+----------+----------------------+

| | | |Direzione di | | | | |puntamento, riferita | |AZIMUT |I |• |al nord geografico |

+--------------------------+------+----------+----------------------+

| | | |Il tilt e' inteso come| | | | |valore complessivo del| | | | |tilt meccanico e del | | | | |tilt elettrico. Il | | | | |tilt elettrico non | | | | |deve essere tenuto in | | | | |conto, qualora gia' | | | | |considerato nel | | | | |diagramma di | | | | |radiazione | | | | |dell'antenna. Nel caso| | | | |in cui il tilt | | | | |elettrico sia compreso| | | | |nel diagramma di | | | | |radiazione, si indica | | | | |quindi solo il tilt | |TILT |I |• |meccanico |

+--------------------------+------+----------+----------------------+

| | | |Questa stringa | | | | |consente | | | | |l'identificazione del | | | | |modello di antenna | | | | |utilizzato e | | | | |l'associazione al | | | | |diagramma di | | | | |radiazione | | | | |corrispondente, | | | | |comunicato in un file | | | | |separato secondo il | |MODELLO_ANTENNA |C |--- |formato concordato. |

+--------------------------+------+----------+----------------------+

|GUADAGNO |I D2 |dBi | |

+--------------------------+------+----------+----------------------+

| | | |Altezza del centro | | | | |radioelettrico | |ALTEZZA_CENTRO |I D2 |m |dell'antenna |

+--------------------------+------+----------+----------------------+

| | | |Somma delle potenze di| | | | |progetto al connettore| |POTENZA |I D2 |W |d'antenna 3 |

+--------------------------+------+----------+----------------------+

| | | |Trimestre di prevista | | | | |attivazione della | | | | |stazione radiobase. | | | | |La stringa | | | | |deve riportare | | | | |l'anno e il trimestre | | | | |di prevista | | | | |attivazione separati | | | | |dal carattere "_" ; | | | | |lo specifico trimestre| | | | |nell'arco dell'anno e'| | | | |identificato da una | | | | |cifra compresa tra 1 e| |TRIM_PREVISTA_ATTIV |C6 |--- |4 (es. 2013_1). |

+--------------------------+------+----------+----------------------+

| | | |Vale 0 per impianti | | | | |non attivati, 1 per | | | | |impianti gia' | | | | |attivati. Lo stato | | | | |deve essere impostato | | | | |di default al valore 0| | | | |e verra' modificato al| | | | |momento della | |STATO |I |- |effettiva attivazione.|

+--------------------------+------+----------+----------------------+

Parte di provvedimento in formato grafico 1 I = numero intero, CN = sequenza alfanumerica di N caratteri, DN = numero con N cifre decimali (il separatore decimale deve essere il carattere ".") 2.1 Formato dei diagrammi di antenna I diagrammi di radiazione delle antenne delle stazioni radiobase devono essere forniti secondo il formato testo "msi", che contiene informazioni generali sull'antenna e i diagrammi di radiazione orizzontali e verticali. Il nome del file deve coincidere con la stringa "FILENAME" contenuta nel file stesso e con la stringa riportata al campo MODELLO ANTENNA" del record contenente i dati della stazione radiobase corrispondente. Il formato "msi" e' costituito da un file di testo, la cui struttura complessiva e' illustrata in Tabella 2. La label della colonna di sinistra e i dati sono separati da almeno uno spazio. I dati sui diagrammi verticali o orizzontali possono essere separati da almeno uno spazio o da un carattere di tabulazione. Devono essere presenti 360 valori puntuali (da 0 a 359) per i dati del diagramma orizzontale e 360 valori puntuali (da 0 a 359) per i dati del diagramma verticale. Il valore 0 rappresenta il Nord per il diagramma orizzontale e l'orizzonte per il diagramma verticale. Il guadagno di antenna e' espresso in dBd, ma puo' anche essere espresso in dBi, purche' indicato di seguito al valore del guadagno, separato da esso da almeno uno spazio. Tutti i valori puntuali sono normalizzati rispetto al guadagno massimo, che vale 0.

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| Tabella 2. FORMATO DEI DIAGRAMMI DI ANTENNA |

+-------------------------------------------------------------+

| Label | Commento |

+=========================+===================================+

| |Nome dell'antenna. Il nome | | |dell'antenna deve coincidere con il| | |nome stesso del file msi. | | |Questa stringa consente | | |l'identificazione | | |del modello di antenna e del | | |diagramma di radiazione associato. | | |Per una corretta associazione di | | |una stazione radiobase con lo | | |specifico file di antenna, tale | | |stringa deve essere riportata nel | | |campo "MODELLO_ANTENNA" del record | | |descritto nella precedente Tabella | |FILENAME |1. |

+-------------------------+-----------------------------------+

|MAKE |Costruttore |

+-------------------------+-----------------------------------+

|FREQUENCY |Frequenza in MHz |

+-------------------------+-----------------------------------+

| |Angolo di apertura a 3 dB sul piano| |H_WIDTH |orizzontale |

+-------------------------+-----------------------------------+

| |Angolo di apertura a 3 dB sul piano| |V_WIDTH |verticale |

+-------------------------+-----------------------------------+

|FRONT_TO_BACK |Rapporto avanti-indietro in dB |

+-------------------------+-----------------------------------+

| |Guadagno in dBd; se il guadagno e' | | |riportato in dBi deve essere | |GAIN |esplicitamente indicato |

+-------------------------+-----------------------------------+

|TILT |Tilt elettrico del lobo principale |

+-------------------------+-----------------------------------+

|POLARIZATION |Orizzontale, verticale, +45 o -45 |

+-------------------------+-----------------------------------+

|COMMENT |Commenti |

+-------------------------+-----------------------------------+

| |Riga di intestazione che | |HORIZONTAL 360 |anticipa il diagramma orizzontale |

+-------------------------+-----------------------------------+

| |Diagramma orizzontale fornito a | | |passi angolari di 1 grado, con le | | |attenuazioni relative al massimo | | |guadagno, corrispondente al valore | | |0. Ogni valore inferiore a 0 e' | | |indicato privo di segno e assunto | |OH...359 H |come negativo. |

+-------------------------+-----------------------------------+

| |Riga di intestazione che anticipa | |VERTICAL 360 |il diagramma verticale |

+-------------------------+-----------------------------------+

| |Diagramma verticale fornito a passi| | |angolari di 1 grado, con le | | |attenuazioni relative al massimo | | |guadagno, corrispondente al valore | | |0. Ogni valore inferiore a 0 e' | | |indicato privo di segno e assunto | |OH...359 H |come negativo. |

+-------------------------+-----------------------------------+

3 Tempistica per la comunicazione dei dati 3.1 Dati sulle stazioni radiobase I dati sulle stazioni radiobase LTE, completi delle relative informazioni sui diagrammi di antenna devono essere forniti secondo le tempistiche indicate nel seguito. 3.1.1 Piani di sviluppo delle stazioni radiobase I piani di sviluppo delle stazioni radiobase, completi delle indicazioni sul trimestre di presunta attivazione, devono essere comunicati su base trimestrale, secondo il calendario annuale di Tabella 3. Tabella 3. TEMPISTICHE PER LA COMUNICAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO

Scadenza Comunicazione attesa

28 febbraio Piani di sviluppo e dati delle stazioni radiobase per il trimestre aprile-giugno (II trimestre)

31 maggio Piani di sviluppo e dati delle stazioni radiobase per il trimestre luglio-settembre (III trimestre)

31 agosto Piani di sviluppo e dati delle stazioni radiobase per il trimestre ottobre-dicembre (IV trimestre)

30 novembre Piani di sviluppo e dati delle stazioni radiobase per il trimestre gennaio-marzo (I trimestre)

I formati di riferimento per ciascun settore/cella della stazione radiobase LTE sono quelli di Tabella 1 e Tabella 2. 3.1.2 Integrazione e aggiornamento dei dati Eventuali integrazioni dei piani di attivazione e/o aggiornamenti dei dati delle stazioni radiobase incluse nei piani di sviluppo comunicati devono essere forniti con un anticipo non inferiore a 7 giorni rispetto alla data di attivazione delle stazioni radiobase stesse. 3.1.3 Comunicazione di attivazione delle stazioni radiobase La data di effettiva attivazione delle stazioni radiobase contenute nei piani di accensione, deve essere comunicata contestualmente all'avvenuta accensione, entro le ore 22 della giornata di attivazione. 4 Modalita' di comunicazione dei dati 4.1. Comunicazione dei dati delle stazioni radiobase 4.1.1 Fase di start-up Nella prima fase di attivazione del presente decreto e comunque non oltre il primo trimestre del 2013, i piani di sviluppo e i dati delle stazioni radiobase, ivi compresi eventuali aggiornamenti, sono comunicati via e-mail alla persona di riferimento indicata dal Gestore. I dati possono essere protetti da password, resa nota alla medesima persona attraverso un diverso canale di comunicazione (es. SMS); la lunghezza della password non deve superare i 15 caratteri. Il formato dei dati e' quello descritto al precedente capitolo 0. I dati relativi alle stazioni radiobase devono essere trasmessi in un file in formato MS Excel ovvero in formato testuale "csv" con campi separati dal carattere ";". Ciascuna riga del file costituisce un record dati, i cui campi sono quelli di Tabella 1 e corrisponde ad una singola cella/settore. A ciascuna cella/settore e' associata l'informazione sui diagrammi di radiazione delle antenne, contenuta nel relativo file testuale in formato "msi" (cfr. paragrafo 0). 4.1.2 Comunicazione dei dati a regime Entro il 31 marzo 2013, i piani di attivazione e i dati delle stazioni radiobase sono comunicati attraverso un portale web dedicato. L'accesso al portale da parte di ciascun operatore e' protetto da password e avviene in modalita' https con certificati SSL. I dati relativi alle stazioni radiobase sono comunicati in formato "csv"; le specifiche per il formato di scambio dei dati sono fornite al sub-allegato A. I dati sui diagrammi di radiazione sono forniti in formato "msi" e trasferiti tramite protocollo FTP. Le informazioni relative a ciascun settore/cella delle stazioni radiobase LTE sono quelle descritte in Tabella 1 e in Tabella 2. Il portale web e' dotato di funzionalita' che consentono l'inserimento dei dati di nuove stazioni radiobase o la modifica dei dati di stazioni radiobase gia' presenti, nel rispetto delle tempistiche descritte al precedente capitolo 0. 4.1.3 Comunicazione della data di attivazione delle stazioni radiobase La comunicazione della data di effettiva attivazione di una stazione radiobase e' effettuata dagli operatori attraverso un portale web dedicato, dove sono stati preventivamente resi disponibili a ciascun operatore i dati gia' comunicati sui piani di attivazione e i dati delle stazioni radiobase LTE. L'accesso al portale e' protetto da password. Le tempistiche di comunicazione della data di attivazione delle stazioni radiobase devono avvenire nel rispetto di quanto descritto al capitolo 0. L'accesso alla pagina web e' protetto da password e non sono ammesse azioni differenti dalla comunicazione di attivazione delle stazioni radiobase. Nella prima fase di attivazione del presente decreto e comunque non oltre il primo trimestre del 2013, la data di attivazione delle stazioni radiobase e' comunicata via e-mail alla gia' citata persona di riferimento indicata dal Gestore. ------------------------------------------------------------------- 5 Confidenzialita' dei dati I piani di attivazione e i dati delle stazioni radiobase sono utilizzati allo scopo di tracciare le mappe di rischio attraverso le opportune valutazioni previsionali. I dati comunicati da ciascun operatore radiomobile non sono resi accessibili ad alcun altro operatore. Cio' viene garantito attraverso opportuni accordi di riservatezza tra gli Operatori e il Gestore e il ricorso ad adeguate misure di protezione dei dati sui server. Sub-allegato A Formato csv per i dati delle stazioni radiobase "id";"fiag_nuovo";"fiag_cond";"codice_sito";"gestore";"comune";"cap ";"codice istat";"indirizzo";"provincia";"geoide";"lat";"long";"quota _slm";"numero settori";"frequenza";"azimuth";"tilt";"modello_antenna" ;"guadagno";"altezza_centro";"potenza";"trimestre_attivazione";"stato "

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