DECRETO 23 dicembre 2013, n. 163
2.Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi ordini o collegi, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicato nell'INI-PEC.
3.Per i soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 deve coincidere con quello rilasciato da un gestore in conformita' a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, previa identificazione del soggetto medesimo.
4.Per le societa' e le imprese individuali iscritte nel registro delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 deve coincidere con quello comunicato al momento dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nell'INI-PEC.
5.Per gli enti impositori, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 e' quello individuato dall'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell'IPA.
6.Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 6, al fine di garantire l'invio delle notificazioni e delle comunicazioni mediante posta elettronica certificata, in caso di errata indicazione dell'indirizzo di PEC negli atti difensivi, possono, altresi', essere utilizzati gli elenchi di cui all'articolo 16, commi 6 e 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, consultabili nell'INI-PEC.
7.Gli indirizzi di PEC degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie, utilizzati per le comunicazioni di cui al presente decreto, oltre che nell'IPA, sono pubblicati sul portale internet indicato nel decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 65, comma 1, lett. c-bis), del citato d.lgs. n. 82/2005 e' il seguente: «1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica sono valide: a) b) c) c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purche' le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalita' definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71, e cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.». - Per il testo dell'art. 16, comma 7 del citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 12 del citato d.lgs. n. 546/92 si veda nelle nota all'art. 3, comma 2. - Per i riferimenti del D.P.R. n. 68/2005 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 179/2012 e' il seguente: «Art. 5 (Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti). - 1. L'obbligo di cui all'art. 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata. 3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'art. 6, e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti). - 1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalita' telematica, e' istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico. 2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 3. L'accesso all'INI-PEC e' consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessita' di autenticazione. L'indice e' realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all'art. 68, comma 3. 4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalita' di accesso e di aggiornamento. 5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalita' e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi. 6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Il testo dell'art. 47, comma 3, del citato d.lgs. n. 82/2005 e' il seguente: «Art. 47 (Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni). - 1. - 1-bis. - 2. 3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'art. 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.». - Per il testo dell'art. 16, commi 6 e 7 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 6-bis del citato d.lgs. n. 82/2005 si veda nelle note all'art. 1.
Art. 8
Attestazione temporale delle comunicazioni, delle notificazioni telematiche e dei depositi telematici
1.In conformita' alle disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, qualunque comunicazione o notificazione dei documenti informatici, tramite PEC, si considera effettuata, ai fini della decorrenza dei termini processuali per il mittente, al momento dell'invio al proprio gestore attestato dalla relativa ricevuta di accettazione e, per il destinatario, al momento in cui la comunicazione o notificazione dei documenti informatici e' resa disponibile nella casella di posta elettronica certificata.
2.Il deposito dei documenti informatici presso la segreteria della Commissione tributaria si intende eseguito al momento attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 16, comma 5, del citato d.lgs. n. 546/92 e' il seguente: «Art. 16 (Comunicazioni e notificazioni). - 1. (omissis) 1-bis.(omissis) 2. (omissis) 3. (omissis) 4. (omissis) 5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto.».
Art. 9
Notificazione e deposito degli atti
1.Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonche' quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la PEC secondo quanto stabilito dall'articolo 5.
2.Il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria del ricorso e degli altri atti di cui al comma 1, unitamente alle relative ricevute della PEC, avviene esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.
3.Le controdeduzioni e gli altri atti del processo tributario, unitamente alle relative ricevute della PEC, sono depositati presso la segreteria della Commissione tributaria mediante il S.I.Gi.T.
Art. 10
Modalita' di costituzione in giudizio
1.La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell'articolo 9, avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T del ricorso, della nota d'iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione.
2.Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il S.I.Gi.T. rilascia, altresi', il numero di iscrizione del ricorso nel registro generale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3.La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente avviene con le modalita' indicate al comma 1.
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 25 del citato d.lgs. n. 546/92 e' il seguente: «Art. 25 (Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d' ufficio del processo e fascicoli di parte). - 1. La segreteria della commissione tributaria iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d' ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonche', successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze. 2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d' ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio. 3. La segreteria sottopone al presidente della commissione tributaria il fascicolo del processo appena formato.».
Art. 11
Deposito degli atti successivi alla costituzione in giudizio
1.Gli atti e i documenti informatici prodotti successivamente alla costituzione in giudizio, effettuata ai sensi dell'articolo 10, sono depositati esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. e devono contenere l'indicazione del numero di iscrizione al registro generale assegnato al ricorso introduttivo. Il deposito degli atti e dei documenti informatici viene attestato mediante la ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione e l'indicazione della corretta acquisizione dei suddetti atti e documenti informatici al fascicolo informatico.
Art. 12
Deposito di atti e documenti non informatici
1.Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti dalla Segreteria della Commissione tributaria che provvede ad effettuarne copia informatica e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale ai sensi dell'articolo 22, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2.Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono individuate le modalita' di acquisizione di copia informatica degli atti e documenti cartacei fornita dalle parti processuali o dagli altri soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2.
Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 22 del citato d.lgs. n. 82/2005 e' il seguente: «Art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici). - 1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi e' apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale. 2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformita' e' attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71. 3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale non e' espressamente disconosciuta. 4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. 6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5 per tutti i documenti analogici originali unici permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.».
Art. 13
Giudizio d'appello
1.Per la costituzione in giudizio e il deposito mediante il S.I.Gi.T. degli atti e documenti riferiti al giudizio d'appello di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, valgono le medesime modalita' indicate negli articoli 10, 11 e 12.
2.Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il deposito del ricorso in appello presso la segreteria della Commissione tributaria regionale e' valido anche ai fini del deposito della copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo degli articoli 52 e seguenti del citato d.lgs. n. 546/92: «Art. 52 (Giudice competente e legittimazione ad appellare). - 1. La sentenza della commissione provinciale puo' essere appellata alla commissione regionale competente a norma dell'art. 4, comma 2. 2. Art. 53 (Forma dell'appello). - 1. Il ricorso in appello contiene l'indicazione della commissione tributaria a cui e' diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti e' proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non e' sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3. 2. Il ricorso in appello e' proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell' art. 22, commi 1, 2 e 3. Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilita', depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. 3. Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della commissione tributaria regionale chiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza. Art. 54 (Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale). - 1. Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all' art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni. 2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma puo' essere proposto, a pena d'inammissibilita', appello incidentale. Art. 55 (Provvedimenti presidenziali). - Il presidente e i presidenti di sezione della commissione tributaria regionale hanno poteri corrispondenti a quelli del presidente e dei presidenti di sezione della commissione tributaria provinciale. Art. 56 (Questioni ed eccezioni non riproposte). - "Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate. Art. 57 (Domande ed eccezioni nuove). - 1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata. 2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio. Art. 58 (Nuove prove in appello). - 1. Il giudice d'appello non puo' disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. 2. E' fatta salva la facolta' delle parti di produrre nuovi documenti. Art. 59 (Rimessione alla commissione provinciale). - 1. La commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice; b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non e' stato regolarmente costituito o integrato; c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale; d) quando riconosce che il collegio della commissione tributaria provinciale non era legittimamente composto; e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado. 2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la commissione tributaria regionale decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado. 3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado e' formalmente passata in giudicato, la segreteria della commissione tributaria regionale, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della commissione tributaria provinciale, senza necessita' di riassunzione ad istanza di parte. Art. 60 (Non riproponibilita' dell'appello dichiarato inammissibile). - 1. L'appello dichiarato inammissibile non puo' essere riproposto anche se non e' decorso il termine stabilito dalla legge. Art. 61 (Norme applicabili). - Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione.».
Art. 14
Fascicolo informatico
1.La segreteria della Commissione tributaria forma il fascicolo informatico ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modalita' tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, inserendovi anche le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T ed ogni altro atto e documento informatico acquisito dal SI.Gi.T.
2.Il fascicolo informatico contiene anche le copie informatiche degli atti e dei documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 12.
3.Il fascicolo informatico sostituisce il fascicolo d'ufficio di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a condizione che contenga anche tutti gli atti e documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 12.
4.Il fascicolo informatico consente ai giudici tributari e agli altri soggetti abilitati al SI.Gi.T. di cui all'articolo 3, comma 2, la diretta consultazione dello stesso, ed esonera le segreterie delle Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare copie su supporto cartaceo degli atti e dei documenti informatici ivi contenuti ai soggetti abilitati alla consultazione.
5.Nel caso di richiesta delle parti di ottenere copia autentica degli atti contenuti nel fascicolo informatico, ai sensi degli articoli 25 e 38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria, previo pagamento delle spese, provvede all'invio della copia stessa tramite PEC.
Note all'art. 14: - Per il testo dell'art. 41, comma 2-bis del citato d.lgs. n. 82/2005 si veda nella nota all'art. 1. - Per il testo dell'art. 25 del citato d.lgs. n. 546/92 si veda nella nota all'art. 10. - Il testo dell'art. 38 del citato d.lgs. n. 546/92 e' il seguente: «Art. 38 (Richiesta di copie e notificazione della sentenza). - 1. Ciascuna parte puo' richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria e' tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese. 2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell'art. 16 depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d' ufficio. 3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l' art. 327, comma 1, del c.p.c. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullita' della notificazione del ricorso e della comunicazione dell' avviso di fissazione d'udienza.».
Art. 15
Processo verbale dell'udienza
1.Il processo verbale dell'udienza, redatto come documento informatico, e' sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale da chi presiede l'udienza e dal segretario. Nei casi in cui e' richiesto, le parti procedono alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del processo verbale apponendo la propria firma elettronica qualificata o firma digitale.
2.Qualora non sia possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al comma 1, il processo verbale viene redatto su supporto cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e acquisito al fascicolo informatico secondo le modalita' di cui all'articolo 12.
Art. 16
Redazione e deposito dei provvedimenti
1.Ai fini della formazione delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze, redatti come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dei soggetti di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la trasmissione dei documenti tra i componenti del collegio giudicante avviene tramite il S.I.Gi.T.
2.Il segretario di sezione sottoscrive, apponendo la propria firma elettronica qualificata o firma digitale, i provvedimenti di cui al comma 1, trasmessi tramite il S.I.Gi.T. e provvede al deposito della sentenza ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 36, comma 3, del citato d.lgs. n. 546/92 e' il seguente: «Art. 36 (Contenuto della sentenza). - 1. - 2. 3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed e' sottoscritta dal presidente e dall'estensore.». - Il testo dell'art. 37 del citato d.lgs. n. 546/92 e' il seguente: «Art. 37 (Pubblicazione e comunicazione della sentenza). - 1. La sentenza e' resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data. 2. Il dispositivo della sentenza e' comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui al precedente comma.».
Art. 17
Formula esecutiva
1.In caso di richiesta di una delle parti di sentenza munita della formula esecutiva, il segretario provvede, previo pagamento delle spese, al rilascio della stessa sottoscritta con propria firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalita' tecniche operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
Art. 18
Trasmissione dei fascicoli
1.La trasmissione da parte della Commissione tributaria provinciale del fascicolo informatico alla competente Commissione tributaria regionale avviene tramite il S.I.Gi.T., con le modalita' tecniche operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, finalizzate ad assicurarne la data certa nonche' l'integrita', l'autenticita' e la riservatezza.
2.La trasmissione del fascicolo informatico da e verso organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1 avviene, in ogni stato e grado del giudizio, per via telematica con le modalita' stabilite con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, finalizzate ad assicurarne la data certa nonche' l'integrita', l'autenticita' e la riservatezza.
Art. 19
Pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia
1.Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese viene effettuato in via telematica secondo le modalita' e gli strumenti previsti dal regolamento di cui agli articoli 191 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
2.Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese e' effettuato secondo le modalita' tecniche operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
3.La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalita' telematiche di pagamento di cui ai commi precedenti e' tenuta ad utilizzare le medesime modalita' per l'intero grado del giudizio nonche' per l'appello, salvo sostituzione del difensore.
Note all'art. 19: - Il testo degli articoli 191 e 196 del D.P.R. n. 115/2002 e' il seguente: «Art. 191 (Determinazione delle modalita' di pagamento). - 1. Le modalita' di pagamento del contributo unificato e le modalita' per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia sono disciplinate dagli articoli 192, 193, 194 e 195, alla cui modifica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». «Art. 196 (Determinazione delle modalita' di pagamento). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di pagamento, anche con riferimento all'estensione dei collegamenti telematici, del diritto di copia, del diritto di certificato, nonche' delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.».
Art. 20
Disposizioni finali
1.Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e depositati presso le Commissioni tributarie individuate con il medesimo decreto.
2.Con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le ulteriori Commissioni tributarie per le quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni del presente regolamento.
Il Ministro: Saccomanni
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2014 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, registrazione economia e finanze n. 359
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