DECRETO 1 agosto 2013, n. 164

Type Decreto
Publication 2013-08-01
Ultimo aggiornamento 2014-02-18
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/2014

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189 e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;

Visto l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, ai sensi del quale le Amministrazioni interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, le domande per «le riassegnazioni alle pertinenti unita' previsionali di base» delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato entro l'anno finanziario di competenza, corredate da una dichiarazione del responsabile del procedimento amministrativo che attesta l'avvenuto versamento e la riassegnabilita' delle stesse;

Visto l'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)», ai sensi del quale le somme dovute da Amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unita' previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unita' previsionali di base delle Amministrazioni interessate;

Visto il proprio decreto 24 gennaio 2000 e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato lo statuto dell'Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di finanza, Fondazione senza scopo di lucro sottoposta alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il comma 615 dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», il quale stabilisce il divieto di iscrizione di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate da specifici provvedimenti legislativi;

Visti i successivi commi 616 e 617 dell'articolo 2, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, i quali prevedono, in particolare, l'istituzione, negli stati di previsione dei Ministeri, di appositi fondi da ripartire con decreti del Ministro competente, in considerazione dell'andamento delle entrate versate, la cui dotazione e' annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti;

Visto l'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», e, in particolare, il comma 28, che riconosce al Corpo della Guardia di finanza il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo, stabilendo altresi' che il predetto Corpo, anche avvalendosi dell'apposito ente, puo' consentire, nel rispetto delle proprie finalita' istituzionali e della relativa immagine, l'uso anche temporaneo di tali denominazioni, stemmi, emblemi e segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' il comma 31, il quale demanda a un regolamento, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della difesa, l'individuazione dei predetti simboli e le specifiche modalita' attraverso le quali il predetto Corpo puo' consentirne l'uso a terzi, anche in via temporanea;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprieta' industriale», e, in particolare, gli articoli 124, 125 e 126 richiamati dall'articolo 2, comma 28, della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'articolo 26 in tema di contratti di sponsorizzazione;

Visto l'articolo 2133 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare», ai sensi del quale la facolta' di cui all'articolo 545 dello stesso codice di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati e' estesa anche al Corpo della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292, recante «Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Sentito il Ministro della difesa;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2013;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 3-4865 del 15 maggio 2013 ed il nulla osta espresso con nota n. 2970 del 16 maggio 2013;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98. - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 (Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1999, n. 293: «Art. 2 (Modalita' di riassegnazione). - 1. Le riassegnazioni alle pertinenti unita' previsionali di base di particolari entrate, previste da specifiche disposizioni legislative, anche riguardanti finanziamenti dell'Unione europea, sono disposte con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da registrarsi alla Corte dei conti e riguardano le somme versate all'entrata entro l'anno finanziario di competenza. 2. Le somme versate dopo il 31 ottobre di ciascun anno e comunque entro la chiusura dell'esercizio possono essere riassegnate alle corrispondenti unita' previsionali di base dell'anno successivo con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da registrarsi alla Corte dei conti. 3. Le amministrazioni interessate trasmettono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le domande intese ad ottenere le riassegnazioni di cui ai commi 1 e 2, corredate da una dichiarazione del responsabile del procedimento amministrativo che attesti, anche sulla base delle relative evidenze informatiche, l'avvenuto versamento all'entrata del bilancio e la riassegnabilita' delle somme. 4. Le domande di riassegnazione prodotte dalle amministrazioni interessate vanno inoltrate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il tramite del competente Ufficio centrale del bilancio. ". - Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, 27 dicembre 1999, n. 302: «Art. 27 (Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile). - 1. Le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne quelle connesse con accordi e impegni internazionali ed europei, ivi compreso l'utilizzo dei fondi comunitari e dei cofinanziamenti nazionali, con calamita' naturali, con interventi di carattere umanitario, nonche' le riassegnazioni di somme destinate dalla legge o dai contratti collettivi al personale delle pubbliche amministrazioni. 2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unita' previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate. 3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio in deroga al disposto del comma 1, entro il limite del 5 per cento dell'importo risultante dall'applicazione del medesimo comma 1. 4. Gli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, concernenti le spese classificate «Consumi intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonche' di quelli aventi natura obbligatoria. (Omissis).». - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 gennaio 2000 (Riconoscimento della personalita' giuridica della Fondazione «Ente editoriale per il Corpo della guardia di finanza»), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2000, n. 49. - Si riportano i testi dei commi 615, 616 e 617 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, 28 dicembre 2007, n. 300: «615. - A decorrere dall'anno 2008, non si da' luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente». «616. - In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalita' stabilite dalle stesse disposizioni legislative.» «617. - A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al comma 616 e' determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. L'utilizzazione dei fondi e' effettuata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi e' annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro.». - Si riportano i testi dei commi 28 e 31 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, 30 dicembre 2009, n. 302: «28. - Il Corpo della Guardia di finanza ha il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell'apposito ente, puo' consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente comma, in via convenzionale ai sensi dell' articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalita' istituzionali e dell'immagine del Corpo della Guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.». «31. - Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore del Corpo della Guardia di finanza, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della difesa, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 28 e le specifiche modalita' attuative.». - Si riportano i testi degli articoli 124, 125 e 126 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, 4 marzo 2005, n. 52: «Art. 124 (Misure correttive e sanzioni civili). - 1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprieta' industriale possono essere disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilita'. L'inibitoria e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprieta' industriale. 2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. 3. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprieta' industriale puo' essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della violazione. Non puo' essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto puo' conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e' di pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti costituenti violazione dei diritti di proprieta' industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, puo' essere disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilita' di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto. 4. Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprieta' industriale, puo' essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprieta' al titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. 5. E' altresi' in facolta' del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma 4, tenuto conto della residua durata del titolo di proprieta' industriale o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo caso, il titolare del diritto di proprieta' industriale puo' chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verra' stabilito dal giudice dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito. 6. Delle cose costituenti violazione del diritto di proprieta' industriale non si puo' disporre la rimozione o la distruzione, ne' puo' esserne interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico. Nell'applicazione delle sanzioni l'autorita' giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravita' delle violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse dei terzi. 7. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.». «Art. 125 (Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione). - 1. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione. 2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni puo' farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante e' comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. 3. In ogni caso il titolare del diritto leso puo' chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.». «Art. 126 (Pubblicazione della sentenza). - 1. L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che l'ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprieta' industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravita' dei fatti, in uno o piu' giornali da essa indicati, a spese del soccombente.». - Si riporta il testo dell'art. 2133 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, 8 maggio 2010, n. 106: «Art. 2133 (Permute). - 1. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facolta' di cui all' articolo 545, di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della Guardia di finanza. A tale fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento, a norma del comma 2 dell'articolo 545.». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, 12 settembre 1988, n. 214: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Art. 2

Individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi della Guardia di Finanza.

1.Il Corpo della Guardia di finanza esercita il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, dei propri emblemi e di ogni altro relativo segno distintivo indicati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento, nonche' di ogni altro stemma, emblema, denominazione e segno distintivo che identifica la Guardia di finanza ovvero gli enti, i reparti e le strutture, esistenti o soppresse, istituiti ai sensi delle leggi di ordinamento del Corpo.

2.Le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui comma 1 sono di seguito denominati simboli.

3.I simboli indicati nella tabella di cui al comma 1 sono pubblicati, anche, sul sito web istituzionale della Guardia di finanza (www.gdf.it).

Art. 3

Modalita' di utilizzo, a titolo oneroso, dei simboli del Corpo della Guardia di finanza

1.La Guardia di finanza puo' consentire ai licenziatari l'uso temporaneo dei propri simboli, a titolo oneroso, in via convenzionale attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione e di contratti a essi assimilabili, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2.All'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, la Guardia di finanza provvede direttamente o avvalendosi dell'Ente secondo modalita' definite in apposita convenzione con cui regolare le relative condizioni, con l'osservanza delle disposizioni recate dal presente decreto.

4.Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono definite le procedure per l'esecuzione dei controlli diretti alla verifica di quanto stabilito al comma 3, lettere g) e i).

Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, 2 maggio 2006, n. 100: «Art. 26 (Contratti di sponsorizzazione). - 1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonche' gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi superiori a quarantamila euro, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonche' le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto. 2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonche' alla direzione ed esecuzione del contratto. 2-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 199-bis del presente codice.».

Art. 4

Modalita' di utilizzo, a titolo gratuito, dei simboli del Corpo della Guardia di Finanza

1.Il Corpo della Guardia di finanza puo' consentire l'uso temporaneo gratuito dei simboli, nell'ambito della concessione del proprio patrocinio a eventi e manifestazioni organizzati o promossi da soggetti pubblici ovvero da privati, senza finalita' di lucro.

Art. 5

Impiego delle risorse derivanti dallo sfruttamento dei simboli del Corpo della Guardia di finanza

1.Le risorse finanziarie derivanti dallo sfruttamento commerciale dei simboli sono versate dal licenziatario ovvero dall'Ente, presso la competente Sezione di Tesoreria dello Stato, sull'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, con l'obbligo di trasmissione della relativa quietanza al Comando Generale della Guardia di finanza.

Art. 6

Cause di esclusione

Note all'art. 6: - Si riportano i testi degli articoli 38 e seguenti del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: «Art. 38 (Requisiti di ordine generale - art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000). - 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di societa' in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa'; c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa; e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attivita' professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all' articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell' articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all' articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall' articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorita' di cui all' articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell' articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario. 1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia. 2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non e' tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per le quali e' intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all' articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarita' contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarita' contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002. 4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresi' chiedere la cooperazione delle autorita' competenti. 5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.». «Art. 39 (Requisiti di idoneita' professionale - art. 46, direttiva 2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12, d.lgs. n. 358/1992). - 1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3. 2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, puo' essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalita' vigenti nello Stato membro nel quale e' stabilito. 3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilita', che il certificato prodotto e' stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. 4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante puo' chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.». «Art. 40 (Qualificazione per eseguire lavori pubblici - artt. 47-49, direttiva 2004/18; artt. 8 e 9, legge n. 109/1994). - 1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attivita' ai principi della qualita', della professionalita' e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualita' aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente. 2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi. Con il regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresi' periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilita' di prevedere eventuali nuove categorie. 3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorita'. L'attivita' di attestazione e' esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l"assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA nell'esercizio dell'attivita' di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. Agli organismi di attestazione e' demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di: a) certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all' articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99; b) requisiti di ordine generale nonche' tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti. 4. Il regolamento definisce in particolare: a). b) le modalita' e i criteri di autorizzazione e di eventuale decadenza nei confronti degli organismi di attestazione, nonche' i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere; c) le modalita' di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualita', di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), nonche' le modalita' per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio; d) i requisiti di ordine generale in conformita' all'articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all'entita' e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarita' contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacita' tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale; e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attivita' di qualificazione, ferma restando l'inderogabilita' dei minimi tariffari; f) le modalita' di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della qualificazione e' di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti di capacita' strutturale da indicare nel regolamento; il periodo di durata della validita' delle categorie generali e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2; la verifica di mantenimento sara' tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa; f-bis) le modalita' per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attivita' degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse gia' a disposizione per tale finalita' e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le irregolarita', le illegittimita' e le illegalita' commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni, nonche' in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorita', secondo un criterio di proporzionalita' e nel rispetto del principio del contraddittorio; g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell'attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a richieste di informazioni e atti formulate dall'Autorita' nell'esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri; h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorita', che ne assicura la pubblicita' per il tramite dell'Osservatorio. 5. E' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia. 6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. 7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento. 8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessita' del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38. 9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente. 9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione dell'attivita' di attestazione. Le SOA sono altresi' tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione; in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione e degli atti di cui al primo periodo per dieci anni o nel diverso termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5. 9-ter. Le SOA hanno l'obbligo di comunicare all'Autorita' l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonche' il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la decadenza dell'attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorita' procede a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione alla SOA all'esercizio dell'attivita' di attestazione. 9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia.». «Art. 41 (Capacita' economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi - art. 47, direttiva 2004/18; artt. 1, 3, d.lgs. n. 157/1995; art. 13, d.lgs. n. 358/1992). - 1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacita' finanziaria ed economica delle imprese concorrenti puo' essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti: a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) dichiarazione, sottoscritta in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. 2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonche' gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio. Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale. 3. Se il concorrente non e' in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attivita' da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, puo' provare la propria capacita' economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), e' presentata gia' in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario e' tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c).». «Art. 42 (Capacita' tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi - art. 48, direttiva 2004/18; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 14, d.lgs. n. 358/1992). - 1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacita' tecniche dei concorrenti puo' essere fornita in uno o piu' dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantita' o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi: a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione e' dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualita'; c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilita', delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualita', nonche' degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone; d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui e' stabilito il concorrente, purche' tale organismo acconsenta, allorche' i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacita' di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualita'; e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi; f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potra' applicare durante la realizzazione dell'appalto; g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporra' per eseguire l'appalto; i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare; l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticita' sia certificata a richiesta della stazione appaltante; m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualita', di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformita' dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme. 2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati. 3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali. 3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 6-bis del presente Codice, secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorita' nel sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11. 4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizione del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario e' richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilita' dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.».

Art. 7

Trattamento dei dati personali

1.I dati e le notizie raccolti in applicazione del presente decreto sono trattati esclusivamente per le finalita' dallo stesso previste, con l'osservanza delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2.Titolare del trattamento dei dati e' il Comando Generale della Guardia di finanza.

3.I dati possono essere comunicati o diffusi a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalita' del presente decreto.

Note all'art. 7: - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, 29 luglio 2003, n. 174.

Art. 8

Norme finali

1.Alle procedure negoziali disciplinate dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292.

Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni Il Ministro dello sviluppo economico Zanonato

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2014 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle

finanze, registrazione economia e finanze n. 385

Note all'art. 8: - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292 (Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 19 marzo 2001, n. 68), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2006, n. 18.

Tabella A

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