DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 22
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che prevede le procedure, i principi ed i criteri direttivi della delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie comprese negli elenchi di cui agli Allegati A e B della legge medesima;
Visto l'Allegato B della predetta legge che include, tra le direttive da attuare ai sensi dell'articolo 1, la citata direttiva 2011/77/UE;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633;
Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93, concernente norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, relativo all'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;
Visto l'articolo 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2014;
Su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifica dell'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1.L'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: «Art. 75. - La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato, i diritti scadono settanta anni dopo la data della prima pubblicazione lecita. Se nel periodo di tempo indicato nel primo comma non sono effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma è lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono settanta anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.».
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