DECRETO 10 gennaio 2014, n. 30
2.Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: «Art. 7-bis (Disposizioni comuni alle autoscuole ed ai centri di istruzione automobilistica concernenti i veicoli utili per le esercitazioni di guida). - 1. I veicoli in dotazione alle autoscuole ovvero ai centri di istruzione automobilistica, ai sensi rispettivamente degli articoli 6 e 7, comma 4, sono muniti di doppio comando almeno per la frizione ed il freno, ad esclusione di quelli di categoria AM, A1, A2, A e B1. L'installazione dei doppi comandi risulta dalla carta di circolazione. I veicoli dotati di doppi comandi sono altresi' dotati di un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, la durata della guida, sia in sede di esercitazioni sia in sede di prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti. Tale dispositivo deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i veicoli in dotazione alle autoscuole ovvero ai centri di istruzione automobilistica, per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti utili al conseguimento delle patenti di guida, sono immatricolati rispettivamente a nome del titolare dell'autoscuola ovvero del consorzio che ha costituito il centro di istruzione. E' ammesso il ricorso all'utilizzo dello strumento contrattuale del leasing, nonche' della locazione senza conducente che ricada nell'ambito di applicazione dell'articolo 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 3. Possono essere messi a disposizione di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica i veicoli utili per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento: a) della patente di categoria B con il codice UE armonizzato 96, di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' per il conseguimento delle patenti di guida speciali e quelle delle categorie B1 e BE. Tali veicoli possono essere messi a disposizione dall'allievo dell'autoscuola e del centro di istruzione automobilistica, o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facolta' di acquisto o venditori con patto di riservato dominio. Qualora la disponibilita' da parte di un terzo, in sede di prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti, sia consentita a titolo oneroso, tali veicoli sono dotati del dispositivo elettronico di cui al comma 1, terzo e quarto periodo; b) delle patenti di categoria C1, C1E, D1 e D1E. Tali veicoli possono essere messi a disposizione, a qualunque titolo, da altri consorzi o altre autoscuole, entrambi ricompresi nell'ambito territoriale della medesima provincia o in quello di cui all'articolo 7, comma 2. Al fine di comprovare la disponibilita' di tali veicoli, l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica presentano alla provincia territorialmente competente apposita comunicazione recante, tra l'altro, i numeri di targa degli stessi, il titolo della disponibilita' e la durata. La predetta comunicazione puo' eventualmente essere resa anche in sede di presentazione rispettivamente della dichiarazione di inizio attivita' di cui all'articolo 123, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 4. 4. I veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria AM, A1, A2, A, B e quelli di cui al comma 3, lettera a), quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica ai sensi del comma 2, possono essere utilizzati per uso privato a condizione di rinunciare all'agevolazione fiscale sulla tassa di proprieta' e che, ove presenti, i doppi comandi siano resi inoperanti. 5. I veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria C, CE, D e DE, attrezzati conformemente alle disposizioni emanate dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 203, comma 2, lettera ii), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, oltre che ad uso esclusivo di autoscuola, sono considerati ad uso speciale ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai veicoli di cui al comma 3, lettera b), quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica ai sensi del comma 2. 6. I veicoli di cui ai commi 4 e 5 possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi da e per la sede d'esame, nonche' per ogni incombenza connessa all'esercizio dell'attivita' di autoscuola o del centro di istruzione automobilistica. 7. Non e' ammessa la comproprieta' o la dotazione a titolo di leasing o locazione senza conducente ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dei veicoli tra due o piu' titolari di autoscuola o tra due o piu' consorzi di cui all'articolo 123, comma 7, secondo periodo, del predetto decreto legislativo. I veicoli in dotazione, ai sensi del comma 2, al medesimo titolare di autoscuola possono essere utilizzati presso tutte le sedi dell'autoscuola operanti in un'unica provincia, ferma restando la dotazione minima per ciascuna di tali sedi di almeno un veicolo utile al conseguimento della patente di categoria B. 8. In caso di documentato guasto dell'unico veicolo utile a conseguire una determinata categoria di patente, l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica possono utilizzare, anche per gli esami, un veicolo conferito in disponibilita' da un'altra autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica, per un periodo non superiore a trenta giorni, previa comunicazione alla provincia, che puo' prorogare detto termine sulla base di motivate e documentate esigenze. 9. L'inserimento dei veicoli nel parco veicolare di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica, ovvero la relativa dismissione, sono comunicati alla provincia territorialmente competente entro otto giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del negozio giuridico dal quale gli stessi derivano. Qualora, a seguito della dismissione di un veicolo, lo stesso sia ceduto ad un soggetto diverso da un titolare di autoscuola o da un consorzio, il cedente richiede l'aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 10. Per i veicoli in dotazione, le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica ottemperano alle disposizioni di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e provvedono anche alla copertura assicurativa della circolazione durante le esercitazioni di guida e l'effettuazione degli esami. 11. Se un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica sono provvisti di spazi dichiarati idonei dal Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, le prove di capacita' e di comportamento per il conseguimento delle patenti di guida di categoria AM, A1, A2 ed A possono essere sostenute presso tali spazi da: a) allievi rispettivamente dell'autoscuola e delle autoscuole consorziate; b) altri candidati, eventualmente anche iscritti presso altre autoscuole, consorziate o non consorziate, qualora l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica ne consentano la disponibilita'.».
Note all'art. 5: Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317: «Art. 7. (Centri di istruzione). - 1. E' data facolta' a due o piu' autoscuole autorizzate a consorziarsi secondo quanto disposto dal codice civile (articoli 2602 e seguenti), e costituire centri di istruzione automobilistica. Se le singole autoscuole demandano al centro di istruzione anche l'effettuazione di corsi teorici, indicano fra l'altro all'autorita' competente di cui all'art. 123, comma 7, del codice della strada: a) le generalita' degli insegnanti; b) l'ubicazione dei locali da adibire all'attivita' del centro cosi' come previsto dall'art. 3. 2. I consorzi comunicano, altresi', alla stessa autorita': a) la denominazione delle autoscuole aderenti; b) il responsabile del centro d'istruzione; c) le generalita' degli istruttori; d) l'ubicazione della sede del centro. 3. Il centro d'istruzione e' dotato di: a) veicoli necessari per assolvere alle funzioni demandate dalle autoscuole aderenti; b) attrezzatura didattica di cui agli articoli 3, 4 e 5. 4. Il responsabile del centro d'istruzione deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola, cosi' come previsto dall'art. 123 del codice della strada. 5. Le autoscuole consorziate continuano ad esercitare la loro attivita' singolarmente purche' siano dotate, tra l'altro, dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e dei veicoli necessari per l'esercitazione e la presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri registri, e non inviati al centro d'istruzione, nonche' della prescritta attrezzatura didattica. Tale attivita' puo' essere limitata all'effettuazione di corsi teorici e pratici, o solo teorici, o solo pratici per il conseguimento di determinate categorie di patenti. 6. Ai centri confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al centro stesso che vengono annotati su apposito registro. Non e' consentito iscrivere allievi direttamente nel centro. Non e' consentito riconoscere il centro d'istruzione che abbia sede in comune diverso da uno di quelli in cui siano dislocate le autoscuole consorziate. 7. Gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria A possono essere effettuati presso i centri se questi sono provvisti di piste dichiarate idonee dal Ministero dei trasporti. 8. L'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, previa istanza del responsabile del centro d'istruzione e verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dal presente articolo, e' tenuto a riconoscere i centri d'istruzione a tutti gli effetti legali. Conseguentemente, ne da' comunicazione all'amministrazione provinciale, che provvedera' ad adeguare le dotazioni complessive del personale ed attrezzature di ciascuna delle autoscuole consorziate. 9. Qualora al consorzio aderiscano autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a province diverse e limitrofi a quelli in cui e' ubicato il centro di istruzione, il riconoscimento di cui al precedente comma e' effettuato dall'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione territoriale e' ubicata la sede di detto centro. Detto ufficio provvede alle relative comunicazioni alle autorita' che hanno rilasciato l'autorizzazione alle singole autoscuole aderenti nonche' ai direttori degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per i conseguenti adempimenti.". Per il testo dell'articolo 123, commi 5, 6, 7, 7-bis e 10-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'articolo 94, comma 4-bis, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 : «4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorche' diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilita' del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonche' della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.». Per il testo dell'art. 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, e 123, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 203, comma 2, lettera ii), del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 : ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (Omissis).». Si riporta il testo dell'articolo 54, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «(Omissis). g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli e' consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; (Omissis).». Si riporta il testo dell'articolo 78 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «Art. 78.(Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione). - 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o piu' modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali. 2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonche' i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresi', le modalita' per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. 3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 ad euro 1.682. 4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.». Si riporta il testo dell'articolo 193, comma 1, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilita' civile verso terzi. (Omissis).».
Art. 6
Modifiche all'articolo 8 ed abrogazione degli articoli 9, 10 ed 11, del decreto 17 maggio 1995, n. 317
1.L'articolo 8 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Personale docente). - 1. Per ciascuna sede l'autoscuola deve avere in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida, abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare dell'autoscuola ovvero dal responsabile didattico di cui all'articolo 123, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. Presso il centro di istruzione automobilistica, al quale sia stata demandata dalle autoscuole aderenti la formazione teorica dei conducenti, deve essere in organico almeno un insegnante di teoria abilitato; qualora sia stata demandata la formazione pratica, deve essere in organico almeno un istruttore di guida abilitato; qualora siano state demandate entrambe le formazioni, devono essere in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal responsabile del centro di istruzione automobilistica; e' consentito altresi' al centro stesso di avvalersi del personale docente delle autoscuole che lo hanno costituito. 3. L'autoscuola o il centro d'istruzione automobilistica deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto previsto ai commi 1 ed 2, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno ad esclusione di quelli eventualmente inviati al centro di istruzione, dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di patente. 4. Se un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica rimangono sprovvisti dell'unico insegnante o istruttore di cui dispongono e non hanno, per accertate difficolta' di reperimento, la possibilita' di sostituirlo immediatamente con un altro, la provincia territorialmente competente puo' consentire che il titolare dell'autoscuola o il responsabile del centro di istruzione automobilistica possano utilizzare, quale supplente temporaneo, per non piu' di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola o centro di istruzione gia' autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi. Il predetto termine puo' essere prorogato, anche piu' di una volta e comunque per non oltre complessivi diciotto mesi di proroga, per motivate e documentate esigenze, qualora trattasi del titolare dell'autoscuola, del responsabile didattico di cui all'articolo 123, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o del responsabile del centro di istruzione automobilistica, di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b). 5. L'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica possono utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonche' lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Al personale docente di piu' autoscuole, appartenenti ad un titolare o ad una societa', e' consentita la mobilita' presso le diverse sedi. 6. Gli istruttori abilitati e autorizzati che hanno superato il limite di eta' di sessantotto anni, di cui all'articolo 115, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono continuare a svolgere le proprie funzioni, purche' mantengano la titolarita' della patente di guida della categoria C o CE, con gli autoveicoli per i quali e' valida la patente di cui sono titolari, purche' la massa autorizzata, se trattasi di autotreni o autoarticolati, non sia superiore a 20t. 7. Gli insegnanti e gli istruttori sono autorizzati ad esercitare l'attivita' presso un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica dalla provincia territorialmente competente in ragione del luogo ove questi ultimi hanno sede.».
2.Gli articoli 9, 10 ed 11 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.
Note all'art. 6: Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317: «Art. 8. (Insegnanti ed istruttori). - 1. L'autoscuola o il centro di istruzione deve avere uno o piu' insegnanti di teoria e uno o piu' istruttori di guida oppure uno o piu' soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni in relazione all'abilitazione posseduta dal titolare o legale rappresentante o socio amministratore i quali possono, peraltro, cumulare le suddette funzioni se abilitati. 2. L'autoscuola o il centro d'istruzione deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto previsto al comma 1, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno ad esclusione di quelli eventualmente inviati al centro di istruzione, dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di patente. 3. Se un'autoscuola rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficolta' di reperimento, la possibilita' di sostituirlo immediatamente con un altro, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione puo' consentire che il titolare medesimo possa utilizzare, quale supplente temporaneo, per non piu' di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola o centro di istruzione gia' autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi. 4. L'autoscuola puo' utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonche' lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Al personale insegnante di piu' autoscuole, appartenenti ad un titolare o ad una societa', e' consentita la mobilita' presso le diverse sedi. 5. Gli insegnanti e istruttori, per esercitare l'attivita', sono autorizzati dalle province, che al riguardo provvedono a verificare: a) per gli insegnanti di teoria: 1) patente di guida almeno della categoria B normale o B speciale; 2) certificato di idoneita' tecnica rilasciato dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; b) per gli istruttori di guida: 1) patente di guida della categoria A e DE ovvero A e D; 2) certificato di idoneita' tecnica rilasciato dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.". Per il testo dell'articolo 123, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'articolo 115, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. v. nelle 285: «(Omissis) 2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato: a) anni sessantacinque per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita' stabilite nel regolamento; (Omissis).». Si riporta il testo degli articoli 9, 10 e 11 del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317: «Art. 9. (Requisiti morali e titoli per l'ammissione agli esami di insegnante ed istruttore). - 1. Per sostenere gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante o di istruttore ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo n. 285/1992 occorre essere in possesso dei requisiti morali analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola e dei requisiti di idoneita' tecnica di cui ai seguenti punti: a) per gli insegnanti di teoria: 1) diploma di istituto medio di secondo grado; 2) patente di guida almeno della categoria B normale oppure B speciale; b) per gli istruttori di guida: 1) licenza della scuola dell'obbligo; 2) patente di guida della categoria A e DE ovvero A e D, rispettivamente per le autoscuole di tipo a) o di tipo b), art. 335, comma 10. 2. Gli insegnanti di teoria gia' abilitati dalla motorizzazione civile e trasporti in concessione sostengono gli esami per istruttori di guida esclusivamente attraverso prova pratica, cosi' come previsto al successivo art. 10, comma 2, purche' in possesso di patente di guida indicata nel precedente comma 1, lettera b), punto 2. 3. » «Art. 10. (Programmi di esame per l'accertamento della idoneita' tecnica degli insegnanti ed istruttori). - 1. Gli esami per gli insegnanti di teoria sono basati sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente delle categorie A, C, D ed E dei certificati di abilitazione professionale integrato con una conoscenza piu' approfondita di nozioni tecniche, e su una parte complementare riguardante i seguenti argomenti: a) sommarie cognizioni sulla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonche' conseguenze delle loro violazioni; il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive; prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale; propaganda per la sicurezza stradale; b) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale; cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale. 2. Gli esami per gli istruttori di guida devono essere basati sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente della categoria B, con una conoscenza piu' vasta di nozioni, e sulla parte complementare di cui al comma precedente. Durante la prova pratica deve essere accertata l'esperienza di guida dei veicoli relativi alla patente posseduta e deve essere, altresi', dimostrata l'attitudine ad istruire allievi. 3. La prova scritta verte unicamente sul programma fondamentale con esclusione degli argomenti compresi nella parte complementare.» «Art. 11. (Corsi di insegnamento). - 1. I corsi di insegnamento sono i seguenti: 1) corsi normali: per la preparazione di candidati al conseguimento delle partenti di guida di categoria A, B, C, D, E, A speciale, B speciale, C speciale, D speciale; 2) corsi speciali: a) per la preparazione di candidati al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP); b) per i candidati al conseguimento della patente di categoria A gia' in possesso di una patente di guida di altra categoria; c) per i candidati al conseguimento della patente di categoria B gia' in possesso di una patente di guida della categoria A; d) per i candidati al conseguimento della patente di categoria C; e) per i candidati al conseguimento di patenti di altra categoria gia' in possesso di patente di categoria E; f) per i candidati che non abbiano conseguito l'idoneita' in una prova d'esame o che siano stati respinti alla seconda prova definitiva o all'esame di revisione della patente. 2. I corsi di cui al presente articolo sono effettuati esclusivamente dalle autoscuole autorizzate ai sensi dell'art. 123 del codice della strada.».
Art. 7
Modifiche all'articolo 12 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
1.L'articolo 12 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Durata minima delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche). - 1. I corsi di formazione teorica per il conseguimento delle patenti di categoria AM, anche speciale, hanno durata non inferiore a tredici ore. I corsi di formazione teorica per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, anche speciali, hanno durata non inferiore a venti ore. 2. Hanno durata non inferiore a cinque ore, i corsi di formazione teorica per sostenere l'esame di revisione della patente posseduta ovvero per il conseguimento di una patente di guida: a) di categoria BE; b) da parte di un candidato che non abbia conseguito l'idoneita' in una prova d'esame o che sia stato respinto alla seconda prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti. 3. I corsi per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB hanno durata non inferiore a dieci ore. 4. Ciascuna lezione dei corsi di formazione di cui ai commi 1, 2 e 3 ha durata non inferiore ad un'ora. 5. Ciascuna lezione di guida ha durata di almeno trenta minuti.».
Note all'art. 7: Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317: «Art. 12. (Durata e modalita' dei corsi). - 1. Ogni corso ha uno svolgimento non inferiore alla durata sotto indicata e comprende lezioni teoriche di almeno 1 ora ciascuna, per un minimo di ore complessive non inferiore a quanto appresso indicato, ed esercitazioni pratiche di almeno 30 minuti ciascuna: 1) corsi normali: a) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria A e A speciale; b) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria B e B speciale; c) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria C, D, E, C speciale, D speciale; 2) corsi speciali: a) almeno 5 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida di ogni categoria e almeno 10 ore per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP). 2. La determinazione del numero e delle ore di lezioni di guida sono lasciate al giudizio dell'istruttore e del titolare dell'autoscuola i quali prima della presentazione all'esame devono dichiarare sulla scheda di guida di cui al successivo articolo, che l'allievo ha raggiunto un'abilita' alla guida sufficiente per sostenere l'esame.».
Art. 8
Modifiche all'articolo 13 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
Note all'art. 8: Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317: «Art. 13. (Registri e schede). - 1. Le autoscuole e i centri di istruzione curano la tenuta dei documenti vidimati dall'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di autoscuola e contenenti gli elementi fondamentali appresso indicati: a) registro di iscrizione: data di iscrizione, generalita' degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito; b) registro delle lezioni teoriche: numero del registro di iscrizione e generalita' di ogni allievo che frequenta i corsi; c) scheda per l'ammissione all'esame di teoria: generalita' di ogni singolo allievo e giudizio dell'insegnante sull'ammissibilita' alla prova d'esame; d) scheda per l'ammissione all'esame di guida: generalita' di ogni singolo allievo e giudizio dell'istruttore sull'ammissibilita' alla prova di esame; e) registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al centro di istruzione; f) libro giornale per il rilascio di ricevute, cosi' come previsto dalla legge n. 264/1991, nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attivita' di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore cosi' come definito all'art. 1, comma 1, del presente decreto. 2. I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) di cui al comma 1 devono essere redatti e tenuti dal centro di istruzione in relazione all'insegnamento teorico e pratico, o solo teorico, o solo pratico degli allievi provenienti dalle autoscuole consorziate che hanno costituito detto centro di istruzione. In tal caso, nel registro di iscrizione delle autoscuole che hanno costituito il centro e' annotato il trasferimento degli allievi al centro stesso. 3. Tale centro provvede a riportare in apposito registro le generalita' degli allievi inviati dalle autoscuole consorziate annotando la rispettiva provenienza nonche' tutte le altre indicazioni contenute nella lettera a) del primo comma del presente articolo. 4. Il registro di iscrizione, quello delle lezioni teoriche nonche' le schede per l'ammissione all'esame di teoria e di guida degli allievi delle autoscuole sono conformi ai modelli di cui agli allegati 3), 6), 7), 8) e 9) del presente regolamento.».
Art. 9
Modifiche all'articolo 14 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
Note all'art. 9: Per il testo dell'articolo 14 del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, si veda nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 6, della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale): «(Omissis). 6. Le autoscuole che esercitano attivita' di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, a decorrere dalla prima variazione della titolarita' dell'autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. (Omissis).». Per il testo dell'articolo 123, commi 3 e 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle premesse.
Art. 10
Disposizioni transitorie
1.Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, non sono piu' applicabili trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.Le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, non sono piu' applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), si applicano nei confronti delle autoscuole che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, subentrano nei locali di altre autoscuole, gia' autorizzate alla data del 15 agosto 1995, nei confronti delle autoscuole che trasferiscono la propria sede a causa di sopravvenuta inagibilita' dei locali per causa di forza maggiore documentabile.
4.Fino alla completa predisposizione dei questionari di esame informatizzati di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013, recante «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE», le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto, si applicano anche ai corsi di formazione teorica per il conseguimento di una patente di guida di categoria C1E, CE, D1E e DE.
Note all'art. 10: Per il testo dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317 si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, si veda nelle note all'articolo 2. Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013: «(Omissis). 6. Le prove di cui ai commi da 1 a 5 si svolgono, con sistema informatizzato, tramite questionario, estratto da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualita'. Ciascun questionario consta di quaranta affermazioni, formulate in conformita' ai contenuti di cui ai commi da 1 a 4. Per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera «V» o «F», a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e' non superiore a quattro. (Omissis)». Per il testo dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, si veda nelle note all'articolo 7.
Capo II MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 26 GENNAIO 2011, N. 17, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI CORSI DI FORMAZIONE E PROCEDURE PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTI E DI ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA.
Art. 11
Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, in materia di corsi di formazione e procedure per l'abilitazione del personale docente di autoscuola.
Note all'art. 11: Si riporta il testo degli articoli 1, 6 e 9 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17: «Art. 1.(Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante). - 1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di insegnante di autoscuola sono i seguenti: a) eta' non inferiore a diciotto anni; b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni; c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; d) patente di guida della categoria B normale o speciale.» «Art. 6.(Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore). - 1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti: a) eta' non inferiore a ventuno anni; b) diploma di istruzione di secondo grado; c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni; d) patente di guida comprendente: 1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a); 2) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b); 3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2.» «Art. 9. (Corsi di formazione periodica di istruttore). - 1. L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 8 e l'istruttore gia' abilitato ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. L'istruttore non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non puo' essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza di tale corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione. 3. Il corso ha ad oggetto uno o piu' tra i seguenti argomenti: a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli istruttori; b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza; c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente; d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento. 4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per istruttori che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi. 5. La frequenza del corso di formazione periodica e' annotata sull'attestato di cui all'articolo 8, comma 4.». Per il testo degli articoli 4 e 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, si veda nelle note alle premesse.
Art. 12
Entrata in vigore
1.Le disposizioni del decreto 17 maggio 1995, n. 317, come modificate dal Capo I del presente decreto, entrano in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto. A decorrere dalla predetta data, gli allegati 6, 7 e 8 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.
2.Le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, come modificate dal Capo II del presente decreto, entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro: Lupi
Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2014 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 762
Note all'art. 12: Per l'argomento del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, si veda nelle note alle premesse.
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