DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2014, n. 60
Note all'art. 9: - Per il testo dell'articolo 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, si veda nella nota all'articolo 8. - Si trascrive il testo dell'articolo 6, comma 1, della citata legge 22 dicembre 1999, n. 512: "Art. 6. (Gestione delle domande per l'accesso al Fondo). - 1. La corresponsione delle somme richieste ai sensi dell'articolo 5 e' disposta con deliberazione del Comitato di cui all'articolo 3 nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica: a) dell'esistenza, in favore dell'istante, della sentenza di condanna e della legittimazione attiva dell'istante; b) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di un procedimento penale in corso o di una sentenza definitiva di condanna dell'istante per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale; c) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, applicata in via definitiva nei confronti dell'istante, o di un procedimento in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione; c-bis) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, di un procedimento penale in corso o di una sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza dei reati di cui al comma 1 dell'articolo 4 (12); c-ter) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, di una misura di prevenzione, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, applicata nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1 dell'articolo 4, o di un procedimento in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione a termini della suddetta legge.". - Si trascrive il testo dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192 : "Art. 4. (Unita' organizzativa responsabile del procedimento). - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.".
Art. 10
Contenuto e documentazione della domanda
2.In caso di domanda presentata dai successori a titolo universale, le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono riferite anche al soggetto deceduto.
3.Alla domanda e' allegata copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'articolo 4 della citata legge 22 dicembre 1999, n. 512, si veda nelle note all'articolo 8. - Si trascrive il testo dell'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale: "Art. 407. (Termini di durata massima delle indagini preliminari). (Omissis). 2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale [c.p. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, 630]; 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; 4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale; 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza; 7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche' dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;" (Omissis).". - Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. - Per il testo dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512 si veda nelle note all'articolo 8.
Art. 11
Sospensione del procedimento
2.Nelle ipotesi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento comunica immediatamente all'interessato le cause di sospensione.
Note all'art. 11: - Si trascrive il testo dell'articolo 6, comma 2, della citata legge 22 dicembre 1999, n. 512: "Art. 6. (Gestione delle domande per l'accesso al Fondo). (Omissis). 2. Se necessario ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte dall'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna." (Omissis).".
Art. 12
Deliberazione sulla domanda
1.Ferme restando le ipotesi di sospensione di cui all'articolo 11, il Comitato di solidarieta' antimafia, ricevuta la domanda corredata della documentazione istruttoria, delibera sulla richiesta di risarcimento entro 60 giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda da parte della prefettura competente.
Art. 13
Comunicazione della decisione
1.La deliberazione di cui all'articolo 12 e' immediatamente trasmessa dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso al prefetto competente per l'immediato inoltro agli interessati, alle autorita' giudiziarie che hanno emesso le sentenze di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, e a Consap per gli adempimenti di cui all'articolo 6.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'articolo 4, comma 1, della citata legge 22 dicembre 1999, n. 512 si veda nelle nota all'articolo 8, comma 1.
Art. 14
Revoca e riforma
2.La deliberazione di accoglimento della domanda e' riformata con deliberazione del Comitato di solidarieta' antimafia qualora, in sede di definizione delle impugnative di cui al comma 1, lettera b), sia stato modificato l'ammontare del risarcimento dovuto.
3.Ai fini di quanto previsto al comma 2, la cancelleria del giudice competente per i giudizi ivi indicati avvisa il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso dei fatti rilevanti per l'adozione della deliberazione di revoca o di riforma.
4.Per la comunicazione dei provvedimenti di revoca o di riforma si osservano le disposizioni di cui all'articolo 13.
Note all'art. 14: - Per il testo dell'articolo 4, comma 1, della citata legge 22 dicembre 1999, n. 512 si veda nelle note all'articolo 8.
Art. 15
Casi particolari di revoca e riforma e di ripetizione delle somme
1.La deliberazione di accoglimento della domanda e' revocata con deliberazione del Comitato e si fa luogo alla ripetizione delle somme gia' corrisposte a titolo di provvisionale per effetto della sentenza di condanna penale, quando il giudice dell'impugnazione dichiari estinto il reato per la sopraggiunta morte del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, e l'azione di risarcimento esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia definitivamente conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori.
2.La deliberazione di accoglimento della domanda e' riformata con deliberazione del Comitato e si fa luogo alla ripetizione per la sola eccedenza delle somme gia' corrisposte quando, concorrendo le medesime circostanze di cui al comma 1, l'azione esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con l'accoglimento parziale della domanda della vittima attrice o dei suoi successori e sia stato statuito a titolo di risarcimento un importo inferiore a quello liquidato a titolo di provvisionale per effetto della sentenza di condanna penale.
Note all'art. 15: - Si trascrive il testo dell'articolo 129 del codice di procedura penale: "Art. 129. (Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilita'). - 1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato ovvero che il reato e' estinto o che manca una condizione di procedibilita', lo dichiara di ufficio con sentenza. 2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.".
Art. 16
Sospensione della ripetizione delle somme
1.Non si fa luogo alla revoca della deliberazione di accoglimento della domanda e la ripetizione delle somme gia' liquidate dal Comitato e' sospesa fino alla decisione definitiva del giudice civile quando, dopo l'impugnazione della sentenza di condanna che statuisce il pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili costituite, il giudice abbia dichiarato estinto il reato per la morte del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale.
Note all'art. 16: - Per il testo dell'articolo 129 del codice di procedura penale si veda nella nota all'art. 15.
Titolo III Procedimento di accesso al Fondo per il conseguimento dei benefici spettanti alle vittime delle richieste estorsive e dell'usura
Art. 17
Termine di presentazione della domanda
1.La domanda per la concessione dell'elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e' presentata, salvo quanto previsto dall'articolo 13, commi 4 e 5, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, a pena di decadenza, entro il termine di 120 giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a un delitto commesso per finalita' estorsive.
2.Per la concessione del mutuo previsto dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il termine per la presentazione della domanda e' di 180 giorni a decorrere dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza dell'inizio delle indagini.
Note all'art. 17: - Per il testo dell'art. 1 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 1. - Si trascrive il testo dell'articolo 13, commi 4 e 5, della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44: "Art. 13. (Modalita' e termini per la domanda). (Omissis). 4. Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato e' stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia. 5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identita' del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive. I predetti termini riprendono a decorrere dalla data in cui il decreto adottato dal pubblico ministero e' revocato o perde comunque efficacia. Quando e' adottato dal pubblico ministero decreto motivato per le finalita' suindicate e' omessa la menzione delle generalita' del denunciante nella documentazione da acquisire ai fascicoli formati ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416, comma 2, del codice di procedura penale, fino al provvedimento che dispone il giudizio o che definisce il procedimento.". - Per il testo dell'art. 14 della citata legge 7 marzo 1996, n. 108 si veda nelle note all'art. 1.
Art. 18
Presentazione della domanda
1.Le domande di cui all'articolo 17 sono presentate direttamente o tramite posta elettronica certificata ovvero inviate con plico raccomandato con avviso di ricevimento dai soggetti di cui agli articoli 3, 6, 7, 8 e 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, o da quelli di cui all'articolo 14, commi 2 e 2-bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108, al prefetto della provincia nella quale si e' verificato l'evento lesivo ovvero si e' consumato il delitto.
2.La data di presentazione o di spedizione delle domande e' immediatamente comunicata dal prefetto al Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura, unitamente alle generalita' del richiedente ed al tipo di beneficio richiesto, ai fini della loro annotazione, in ordine cronologico, in un apposito elenco informatico tenuto dall'ufficio di cui all'articolo
3.3. La Prefettura competente costituisce l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 18: - Si trascrivono i testi degli artt. 3, 6, 7 e 8 della citata legge 23 febbraio 1999, n, 44: "Art. 3. (Elargizione alle vittime di richieste estorsive). - 1. L'elargizione e' concessa agli esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attivita' esercitata. 1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, l'elargizione e' consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, ne' sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione non e' consentita e, ove sia stata disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. 1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle attivita' sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di cui all'articolo 15. Il ricavato netto e' per la meta' acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua meta' deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento. 2. Ai soli fini della presente legge sono equiparate alle richieste estorsive le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalita' del fatto, sono riconducibili a finalita' estorsive, purche' non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalita'. Se per il delitto al quale e' collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, l'elargizione e' concessa sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo all'elargizione prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini." "Art. 6. (Elargizione agli appartenenti ad associazioni di solidarieta'). - 1. L'elargizione, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 4, e' concessa anche agli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive, i quali: a) subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali in conseguenza di delitti commessi al fine di costringerli a recedere dall'associazione o dall'organizzazione o a cessare l'attivita' svolta nell'ambito delle medesime, ovvero per ritorsione a tale attivita'; b) subiscono quali esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, un danno, sotto forma di mancato guadagno inerente all'attivita' esercitata, in conseguenza dei delitti di cui alla lettera a) ovvero di situazioni di intimidazione anche ambientale determinate dalla perdurante appartenenza all'associazione o all'organizzazione." "Art. 7. (Elargizione ad altri soggetti). - 1. L'elargizione e' altresi' concessa ai soggetti, diversi da quelli indicati negli articoli 3 e 6, che, in conseguenza dei delitti previsti nei medesimi articoli, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprieta', o sui quali vantano un diritto reale di godimento. 2. L'elargizione e' concessa alle medesime condizioni stabilite per l'esercente l'attivita'. 3. Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene conto del solo danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali." "Art. 8. (Elargizione ai superstiti). - 1. Se, in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7, i soggetti ivi indicati perdono la vita, l'elargizione e' concessa, nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un'attivita' economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza: a) coniuge e figli; b) genitori; c) fratelli e sorelle; d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona. 2. Fermo restando l'ordine indicato nel comma 1, nell'ambito delle categorie previste dalle lettere a), b) e c), l'elargizione e' ripartita, in caso di concorso di piu' soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile. 3. L'elargizione e' concessa alle medesime condizioni stabilite per la persona deceduta.". - Per il testo dell'articolo 13, comma 2, della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'articolo 14, commi 2 e 2-bis, della citata legge 7 marzo 1996, n. 108 si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'articolo 4 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241 e per la rubrica della legge si veda nelle note all'articolo 9.
Art. 19
Contenuto e documentazione della domanda di elargizione
3.Nei casi previsti dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la domanda contiene, altresi', la dichiarazione dell'interessato di ritenere che il danno conseguente al delitto o a situazioni di intimidazione ambientale e' stato cagionato per il raggiungimento delle finalita' indicate dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), della stessa legge.
4.Sono predisposti dalle prefetture, d'intesa con il Commissario, e disponibili presso l'ufficio relazioni con il pubblico, appositi formulari per la compilazione della domanda. Qualora la domanda risulti comunque incompleta, il prefetto, entro il termine da lui indicato, invita l'interessato a fornire le necessarie integrazioni.
5.Nei casi in cui il prefetto ritenga che la domanda sia irricevibile o improcedibile, ne informa immediatamente il Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura ai fini delle conseguenti determinazioni.
6.La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a) e' riferita al soggetto deceduto, per le domande presentate ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e al soggetto vittima dell'estorsione, per le domande presentate ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge.
7.Nei casi di richiesta dell'elargizione ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed h) sono riferite anche al soggetto deceduto in conseguenza dei delitti di cui agli articoli 3, 6 e 7 della stessa legge.
Note all'art. 19: - Per il testo degli artt. 3 e 6 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44: - Si trascrive il testo dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 della citata legge 23 febbraio 1999, n, 44: "Art. 4. (Condizioni dell'elargizione) - 1. L'elargizione e' concessa a condizione che: (Omissis). b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale; c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ne' risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione; (Omissis). 2. Non si tiene conto della condizione prevista dalla lettera c) del comma 1 se la vittima fornisce all'autorita' giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale e' derivato il danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.". - La legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1990, n. 250. - Per il testo dell'articolo 13, comma 2, della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'articolo 6 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 18. - Per il testo dell'articolo 8 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 18. - Per il testo dell'articolo 7 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 18. - Per il testo dell'articolo 8 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 s veda nelle note all'art. 18. - Per il testo degli artt. 3, 6 e 7 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 18.
Art. 20
Contenuto e documentazione della domanda di mutuo
3.Si applicano le disposizioni dell'articolo 19, commi 4 e 5.
Note all'art. 20: - Per il testo dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 19.
Art. 21
Istruttoria della domanda
1.Il prefetto acquisisce gli elementi istruttori necessari anche attraverso gli organi di polizia e puo' avvalersi della facolta' di richiedere all'autorita' giudiziaria competente copia della documentazione di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, alle condizioni e nei limiti ivi indicati. Qualora siano in corso le indagini preliminari, il prefetto chiede immediatamente il parere del pubblico ministero competente.
2.Ai fini dell'accertamento dell'ammontare del danno subito, il prefetto puo' avvalersi, altresi', della collaborazione e del supporto di funzionari tecnici di amministrazioni od enti pubblici ovvero, valutatane la necessita' d'intesa con il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, di consulenti scelti fra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici di cui all'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Il relativo compenso e' posto a carico del Fondo, in ragione dell'oggetto della domanda, ed e' erogato da Consap, in base alle disposizioni valevoli per i consulenti tecnici nel processo civile.
3.Il prefetto, sulla base delle risultanze istruttorie, ivi comprese quelle relative all'accertamento sanitario di cui all'articolo 22, invia al Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda, un dettagliato rapporto sulla sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la concessione dell'elargizione e del mutuo nonche' sull'entita' del danno subito, comprensivo del parere del pubblico ministero, ove espresso. Nei casi di particolare complessita' dell'istruttoria, il termine e' prorogato di 30 giorni.
4.Nei casi di richiesta di provvisionale di elargizione o di mutuo, il prefetto invia uno specifico rapporto preliminare entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
Note all'art. 21: - Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 febbraio 1999, n, 44: "Art. 17. (Provvisionale). - (Omissis). 3. Qualora risulti indispensabile per l'accertamento dei presupposti e delle condizioni dell'elargizione, il prefetto e il Comitato di cui all'articolo 19 possono ottenere dall'autorita' giudiziaria competente copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il fatto delittuoso che ha causato il danno. L'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo e puo' rigettare la richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi del presente articolo sono coperte dal segreto d'ufficio e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza." (Omissis).". - Si trascrive il testo dell'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie: "Art. 13. (Albo dei consulenti tecnici). Presso ogni tribunale e' istituito un albo dei consulenti tecnici (c.p.c.61). L'albo e' diviso in categorie. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa.". - Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 2, della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44: "Art. 17. (Provvisionale). (Omissis). 2. Agli effetti di quanto previsto nel comma 1, il Comitato di cui all'articolo 19 acquisisce, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si e' verificato l'evento denunciato, un rapporto iniziale in ordine ai presupposti e alle condizioni dell'elargizione. L'esito dell'istanza deve essere definito in ogni caso, dandone comunicazione all'interessato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda." (Omissis).".
Art. 22
Accertamento sanitario
1.Nei casi di lesioni personali o di decesso, ai fini dell'accertamento del nesso di causalita' tra il fatto delittuoso e l'evento lesivo, della percentuale di invalidita' riportata e della diminuzione della capacita' lavorativa, si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni.
2.Il prefetto, ai fini dell'accertamento indicato al comma 1, richiede immediatamente il giudizio sanitario della commissione medica ospedaliera di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, trasmettendo la documentazione necessaria.
3.La commissione medica ospedaliera esprime il proprio giudizio entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il prefetto si rivolge ad altri soggetti pubblici dotati di qualificazione ed adeguata capacita' tecnica, quali le strutture del Servizio sanitario nazionale, ovvero ad istituti universitari, che si pronunciano entro 20 giorni dalla richiesta.
4.La valutazione della commissione medica ospedaliera non e' richiesta in caso di decesso, quando il nesso di causalita' risulti di immediata evidenza. La medesima valutazione non e', altresi', richiesta qualora il prefetto ritenga, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che sia da escludere la natura estorsiva del fatto.
Note all'art. 22: - Per la rubrica della legge 20 ottobre 1990, n. 302,si veda nelle note all'art. 19. - Si trascrive il testo dell'articolo 193 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.: "Art. 193. (Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza) - 1. Le Commissioni, oltre ai compiti di cui all' articolo 192, effettuano gli accertamenti medico-legali in materia di: a) provvidenze a favore di categorie di dipendenti pubblici e delle vittime del terrorismo, della criminalita', del dovere, di incidenti causati da attivita' istituzionale delle Forze armate, di ordigni bellici in tempo di pace e dell'esposizione a materiale bellico di cui alle disposizioni contenute nel libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV del presente codice; b) benefici in favore dei militari di leva, volontari e di carriera, appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti, di cui all' articolo 1895 e all' articolo 1896; c) impiego del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738; d) transito nell'impiego civile di cui all' articolo 930; e) indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210. 2. Le Commissioni mediche ospedaliere sono incardinate: a) presso il Policlinico militare con sede in Roma; b) presso i Centri ospedalieri militari con sede in Milano e Taranto; c) presso i Dipartimenti militari di medicina legale. 3. La Commissione e' composta da tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore dell'ente sanitario militare o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico piu' elevato in grado o, a parita' di grado, con maggiore anzianita' di servizio. 4. La Commissione, quando si pronuncia su infermita' o lesioni di militari appartenenti a Forze armate diverse o di appartenenti a Forze di polizia a ordinamento militare o civile, e' composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente, identificato con le modalita' indicate al comma 3, e di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia di appartenenza. 5. La Commissione chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dal libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV, e' integrata da due ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri nominati dal Comando generale, allorquando il relativo procedimento si riferisca ai superstiti del personale dell'Arma vittima del dovere e agli stessi militari.".
Art. 23
Deliberazione sulla domanda
1.Il Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura, entro 30 giorni dal ricevimento degli elementi istruttori e del rapporto prefettizio, delibera sulla domanda di concessione dell'elargizione o del mutuo. A tal fine puo' avvalersi di consulenti anche ai fini della deliberazione di cui all'articolo 24, comma 1.
2.Il termine di cui al comma 1 e' prorogato di 30 giorni nei casi in cui il Comitato ritenga di procedere direttamente ad ulteriori atti istruttori o di richiederli al prefetto.
3.Il Comitato delibera, altresi', sulla richiesta di riesame di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, entro 30 giorni dal relativo ricevimento. Si applica la disposizione di cui al comma 2.
Note all'art. 23: - Si trascrive il testo dell'articolo 14, comma 2, della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44: "Art. 14. (Concessione dell'elargizione). (Omissis). 2. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione, il Ministro dell'interno puo' promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione stessa da parte del Comitato.".
Art. 24
Provvisionale
1.Il Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura delibera sulla richiesta della provvisionale in modo da consentire il rispetto del termine indicato dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
2.Nei casi di richiesta della provvisionale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera f), si applicano le disposizioni dell'articolo 17 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
Note all'art. 24: - Si trascrive il testo dell'articolo 17 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44: "Art. 17. (Provvisionale). - 1. Prima della definizione del procedimento per la concessione dell'elargizione puo' essere disposta, a domanda, la corresponsione, in una o piu' soluzioni, di una provvisionale fino al settanta per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione, con le modalita' previste dal regolamento di cui all'articolo 21. 2. Agli effetti di quanto previsto nel comma 1, il Comitato di cui all'articolo 19 acquisisce, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si e' verificato l'evento denunciato, un rapporto iniziale in ordine ai presupposti e alle condizioni dell'elargizione. L'esito dell'istanza deve essere definito in ogni caso, dandone comunicazione all'interessato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. 3. Qualora risulti indispensabile per l'accertamento dei presupposti e delle condizioni dell'elargizione, il prefetto e il Comitato di cui all'articolo 19 possono ottenere dall'autorita' giudiziaria competente copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il fatto delittuoso che ha causato il danno. L'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo e puo' rigettare la richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi del presente articolo sono coperte dal segreto d'ufficio e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza. 4. Se per il delitto al quale e' collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, la provvisionale e' concessa, sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo alla concessione della provvisionale prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini. 5. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 3, e 16.".
Art. 25
Adozione del decreto
1.La concessione dell'elargizione e del mutuo e' adottata immediatamente dopo la deliberazione del Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura, con decreto motivato, dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, che ne da' contestuale comunicazione al prefetto e, per il tramite di quest'ultimo, all'interessato e al pubblico ministero competente. La concessione della provvisionale e' adottata, con le stesse modalita', entro il termine di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
2.Il decreto e', altresi', trasmesso a Consap per gli adempimenti previsti dalla concessione di cui all'articolo 6.
Note all'art. 25: - Per il testo dell'articolo 17, comma 2, della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 21: - Si trascrive il testo dell'articolo 16, comma 1, della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44: "Art. 16. (Revoca dell'elargizione). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione e' revocata: a) se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme gia' corrisposte; b) se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima; c) se la condizione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera a), non permane anche nel triennio successivo al decreto di concessione." . - Per il testo dell'articolo 14, comma 9, della citata legge 7 marzo 1996, n. 108 si veda nelle note all'art. 1.
Art. 26
Sospensione e revoca
1.Le deliberazioni del Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura di revoca dell'elargizione, del mutuo o della provvisionale sono adottate, nelle ipotesi indicate all'articolo 16, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ed all'articolo 14, comma 9, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ai sensi delle disposizioni di cui ai seguenti commi.
2.Se l'elargizione o il mutuo sono concessi prima della sentenza relativa al fatto che ha causato il danno o al delitto di usura, pronunciata anche a seguito di giudizio abbreviato o ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero prima dell'adozione del provvedimento di archiviazione, il Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura, entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, ancorche' non definitiva, o dell'adozione del provvedimento di archiviazione, procede al riesame della domanda ai fini dell'eventuale revoca, anche parziale, della deliberazione precedentemente assunta, anche con riguardo all'entita' dell'elargizione o all'ammontare del mutuo.
3.La concessione del mutuo o della relativa provvisionale e', altresi', revocata se, nel procedimento penale per il delitto di usura in cui e' parte offesa ed in relazione al quale ha proposto la domanda, l'interessato abbia reso dichiarazioni false o reticenti per le quali sia stato condannato con sentenza definitiva. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo o della provvisionale e' sospesa fino all'esito di tale procedimento.
4.Ai fini di quanto previsto ai commi 2 e 3, la segreteria della Procura della Repubblica competente o la cancelleria del tribunale presso il quale pende il procedimento per il delitto di usura comunicano immediatamente al prefetto i fatti rilevanti per l'adozione, da parte del Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura, delle eventuali deliberazioni di sospensione o di revoca della concessione del mutuo o della provvisionale. La deliberazione del Comitato e' assunta nei 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del prefetto.
5.Per l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione e di revoca di cui al presente articolo si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25.
Note all'art. 26: - Si trascrive il testo dell'articolo 444 del codice di procedura penale: "Art. 444. (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. 3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.".
Art. 27
Limiti alla concessione dell'elargizione e del mutuo
1.L'elargizione e' concessa, a titolo di contributo per il danno subito, nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 7, 9 e 11 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 ed e' corrisposta in una o piu' soluzioni tenendo conto delle disponibilita' del Fondo e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2.Il mutuo e' concesso tenendo conto delle disponibilita' del Fondo e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il relativo importo, salvo quanto previsto dal comma 4, e' commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato.
3.Il mancato guadagno e' quantificato sulla base della documentazione allegata alla domanda ai sensi degli articoli 19, comma 1, lettera f), e 20, comma 1, lettera d). Se non puo' essere determinato nel suo preciso ammontare, si procede alla valutazione in via equitativa, tenuto conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale.
4.Nei casi in cui la vittima del delitto di usura abbia subito un maggior danno per le modalita' estorsive con le quali e' stato posto in essere il delitto, riferibili ad una delle circostanze di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d), non e' consentito, per lo stesso danno, il cumulo tra il maggior importo del mutuo e l'elargizione.
5.Se in caso di lesioni personali o di decesso, sono stati corrisposti emolumenti per lo stesso evento lesivo, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le somme eventualmente concesse a titolo di elargizione sono ridotte in misura corrispondente ai predetti emolumenti.
6.Qualora, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sia stato conferito l'assegno vitalizio, si procede alla capitalizzazione delle somme per le riduzioni di cui al comma 5.
Note all'art. 27: - Per il testo dell'art. 7 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 18. - Si trascrive il testo degli artt. 9 e 11 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44: "Art. 9. (Ammontare dell'elargizione). - 1. L'elargizione e' corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 18, in misura dell'intero ammontare del danno e comunque non superiore a lire 3.000 milioni. Qualora piu' domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo dell'elargizione non puo' superare nel triennio la somma di lire 6.000 milioni. 2. L'elargizione e' esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre, per l'elargizione, l'esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive." "Art. 11. (Limiti all'elargizione nel caso di lesioni personali o di morte). - 1. Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, l'elargizione e' concessa per la sola parte che eccede l'ammontare degli emolumenti ricevuti dall'interessato, per lo stesso evento lesivo, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302.". - Per la rubrica della legge 20 ottobre 1990, n. 302 si veda nelle note all'art. 19, comma 1.
Titolo IV Tutela delle informazioni
Art. 28
Riservatezza del procedimento
1.Tutti gli organi e i soggetti chiamati a svolgere funzioni nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento curano che la rispettiva attivita' sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima celerita' e speditezza delle procedure e nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
2.Gli organi e gli uffici preposti alla gestione del Fondo sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso ed alle relative procedure, ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 10 maggio 1994, n. 415 e successive modificazioni. Gli atti dei procedimenti sono coperti dal segreto di ufficio; degli stessi e del loro contenuto e' vietata la pubblicazione. Non e' ammessa la comunicazione a terzi delle informazioni riguardanti lo stato dei procedimenti, salvo che esibiscano apposita delega degli interessati. Gli atti sono custoditi, in forme idonee a garantirne la massima riservatezza, in sezioni di archivio appositamente dedicate, accessibili soltanto al personale specificamente incaricato della loro gestione e trattazione o a quello specificamente autorizzato dal dirigente responsabile. Ciascun ufficio e' dotato di un registro, sul quale sono annotati gli estremi del prelievo e della restituzione dei singoli fascicoli ed i nominativi degli impiegati specificamente incaricati della loro trattazione o che, per giustificate esigenze d'ufficio, siano stati ammessi alla loro consultazione. Analoghe cautele sono adottate nella trasmissione della documentazione e nelle comunicazioni tra gli organi interessati. Trascorsi quindici anni dalla definizione dei procedimenti di accesso al Fondo, gli atti relativi sono trasmessi agli archivi di deposito del Ministero dell'Interno, per le successive determinazioni di competenza della Commissione per lo scarto degli atti d'archivio in conformita' alla normativa vigente in materia.
3.Nei casi di domanda presentata ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il Consiglio nazionale dell'ordine professionale di appartenenza dell'interessato nonche' le associazioni od organizzazioni indicate nel predetto articolo conservano i dati indispensabili all'identificazione dei soggetti interessati con modalita' tali da assicurare la massima riservatezza e per un periodo di tempo comunque non superiore a quello di definizione del procedimento.
4.Su richiesta dell'interessato, il prefetto ed i Comitati forniscono le informazioni sullo stato del procedimento compatibili con i limiti di cui al comma 2.
Note all'art. 28: - Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. - Il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415 (Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 1994, n. 150. - Si trascrive il testo dell'articolo 13 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44: "Art. 13. (Modalita' e termini per la domanda). - 1. L'elargizione e' concessa a domanda. 2. La domanda puo' essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). La domanda puo' essere altresi' presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinati le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalita' per la relativa tenuta. 3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalita' indicate negli articoli precedenti. 4. Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato e' stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia. 5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identita' del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive. I predetti termini riprendono a decorrere dalla data in cui il decreto adottato dal pubblico ministero e' revocato o perde comunque efficacia. Quando e' adottato dal pubblico ministero decreto motivato per le finalita' suindicate e' omessa la menzione delle generalita' del denunciante nella documentazione da acquisire ai fascicoli formati ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416, comma 2, del codice di procedura penale, fino al provvedimento che dispone il giudizio o che definisce il procedimento.".
Titolo V Disposizioni transitorie e finali
Art. 29
Abrogazioni
1.Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284.
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
Alfano, Ministro dell'interno
Cancellieri, Ministro della giustizia
Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze
Zanonato, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2014
Interno, foglio n. 601
Note all'art. 29: - Per la rubrica del decreto del Presidente della Repubblica del 16 agosto 1999, n. 455, abrogato dal presente regolamento, si veda nelle note alle premesse. - Per la rubrica del decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2001, n. 284, abrogato dal presente regolamento, si veda nelle note alle premesse.
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