LEGGE 23 aprile 2014, n. 71

Type Legge
Publication 2014-04-23
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/2014 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: dal 1° agosto 2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Nomina del direttore generale e del direttore amministrativo e finanziario del Promotore pubblico

1.Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6.4 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, il direttore generale e il direttore amministrativo e finanziario del Promotore pubblico sono nominati previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 4

Adempimenti finanziari

1.Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.Con successivo Protocollo addizionale, da adottare ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, e' disciplinato l'avvio dei lavori connessi alla realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune. Alla copertura degli oneri derivanti dal Protocollo addizionale si provvedera' con la relativa legge di autorizzazione alla ratifica.

Art. 5

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Mogherini, Ministro degli affari esteri

Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Accordo-art. 1

ACCORDO tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, qui di seguito designati le Parti, Vista la Direttiva 91/440/CEE modificata del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, Vista la Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, Vista la Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, Vista la Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, Vista la Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario, Vista la Convenzione del 29 gennaio 1951 relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia e ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, Considerato l'Accordo firmato il 15 gennaio 1996 a Parigi, relativo alla costituzione della Commissione intergovernativa per la preparazione della realizzazione di una nuova linea ferroviaria tra Torino e Lione, Considerato l'Accordo firmato il 29 gennaio 2001 a Torino per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, Considerato l'Accordo firmato a Roma il 3 dicembre 2004 sulla sicurezza negli studi per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, Convinti della necessita' di inserire gli spostamenti di persone e il trasporto di merci attraverso l'Arco alpino in una prospettiva di sviluppo sostenibile finalizzata a favorire le modalita' di trasporto piu' rispettose dell'ambiente, Convinti che, per conseguire tale obiettivo, il potenziale rappresentato dalla modalita' ferroviaria, quale complemento alla modalita' marittima, merita di essere maggiormente sfruttato, e che lo sviluppo dei servizi da essa offerti per soddisfare i bisogni sociali ed economici permettera' di mettere in atto misure volontaristiche tese ad orientare gli spostamenti verso tale modalita', Desiderosi di dare un contributo significativo all'applicazione della Convenzione sulla protezione delle Alpi (convenzione alpina), firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991, Desiderosi di condurre tale operazione coerentemente con lo sviluppo delle reti transeuropee di trasporto, Prendendo atto delle proposte della Commissione intergovernativa, Hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 Oggetto Le Parti stabiliscono con il presente protocollo addizionale all'Accordo sottoscritto a Torino il 29 gennaio 2001 le condizioni di realizzazione del progetto di collegamento ferroviario misto merci-viaggiatori tra Torino e Lione, nonche' le condizioni di esercizio di tale opera, una volta realizzata. Le Parti stabiliscono inoltre con il presente Accordo le condizioni di un migliore utilizzo della linea storica del Frejus, definendo in particolare le misure di accompagnamento del progetto e le misure di sicurezza. Il presente Accordo non costituisce uno dei protocolli addizionali previsti all'articolo 4 dell'Accordo firmato a Torino tra i Governi italiano e francese il 29 gennaio 2001. In particolare, non ha come oggetto di permettere l'avvio dei lavori definitivi della parte comune italo-francese, che richiedera' l'approvazione di un protocollo addizionale separato, tenendo conto in particolare della partecipazione definitiva dell'Unione europea al progetto.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente Accordo, si intende per: a) «sezione internazionale», l'insieme delle opere, degli impianti e delle attrezzature ferroviari costruiti e da costruire tra Saint-Didier de-la-Tour e il nodo ferroviario di Torino. Essa e' costituita da tre parti: - la parte francese, tra i dintorni di Saint-Didier-de-la-Tour e i dintorni di Montmelian; - la parte comune italo-francese, tra i dintorni di Montmelian in Francia e di Chiusa S. Michele in Italia (di seguito «la parte comune italo-francese»); - la parte italiana, dai dintorni di Chiusa S. Michele al nodo di Torino. b) «sezione transfrontaliera»: la sezione della parte comune compresa tra Saint-Jean-de-Maurienne in Francia e Susa - Bussoleno in Italia; c) «CIG», la Commissione intergovernativa italo-francese istituita dall'Accordo del 15 gennaio 1996; d) «Promotore pubblico», organo comune, dotato di personalita' giuridica, costituito e controllato in modo paritetico dagli Stati italiano e francese al fine di realizzare le missioni specificate nell'articolo 6 del presente Accordo; e) «Linea storica del Frejus», il tratto di linea ferroviaria situato tra le stazioni di Modane e di Bardonecchia, ivi compresa la galleria storica del Frejus, ad esclusione delle stazioni.

Accordo-art. 3

Articolo 3 Principi generali Le Parti decidono di porre sotto il loro controllo paritetico il progetto della nuova linea ferroviaria Torino-Lione e di adottare una governance del progetto e del Promotore pubblico mirante da una parte ad affidare la responsabilita' operativa del progetto al Promotore pubblico e dall'altra, attraverso un controllo del suddetto Promotore pubblico, assicurare la qualita', la tracciabilita', l'imparzialita' e la coerenza dell'attivita' del Promotore pubblico e la performance complessiva dell'operazione e nel rispetto del calendario e dello stanziamento di bilancio assegnato, nonche' l'applicazione della sicurezza.

Accordo-art. 4

Articolo 4 Parte comune italo-francese La parte comune italo-francese della nuova linea ferroviaria Torino-Lione e' costituita, secondo la mappa riportata nell'allegato 1 del presente Accordo (tale allegato e' parte integrante del presente Accordo): a) in Francia, una sezione di 33 chilometri circa attraverso il massiccio di Belledonne e comprendente i tunnel a due canne di Belledonne e di Glandon; b) da un tunnel a due canne di circa 57 chilometri tra Saint-Jean-de-Maurienne in Francia e Susa-Bussoleno in Italia, scavato sotto le Alpi in territorio italiano e francese e comprendente tre aree di sicurezza a La Praz, Modane e Clarea; c) da una sezione all'aperto di circa 3 chilometri in territorio italiano a Susa; d) da un tunnel a due canne di circa 19,5 chilometri situato sul territorio italiano, tra Susa e Chiusa San Michele; e) in Italia ed in Francia dalle opere di raccordo alla linea storica; f) nonche' da tutte le opere annesse (stazioni, impianti elettrici, ecc.) necessarie all'esercizio ferroviario e da quelle che successivamente le Parti potranno ritenere che debbano essere comprese in detta parte comune italo-francese. Tali opere saranno realizzate in diverse fasi funzionali. In una prima fase, oggetto di questo Accordo, sara' realizzata la sezione transfrontaliera, che comprende le stazioni di Saint-Jean-de-Maurienne e di Susa, nonche' i raccordi alle linee esistenti secondo la mappa allegata. In aggiunta, Rete Ferroviaria Italiana (qui di seguito "RFI") realizzera' dei lavori di miglioramento della capacita' sulla linea storica tra Avigliana e Bussoleno. La consistenza delle fasi successive sara' definita dalle Parti nell'ambito di accordi ulteriori.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Messa in opera Il titolo II del presente Accordo definisce le disposizioni relative alla governance del progetto e al diritto applicabile. Il titolo III precisa alcune disposizioni relative alla conduzione degli studi e dei lavori preliminari della parte comune italo-francese. Il titolo IV definisce le disposizioni relative alle modalita' di realizzazione del progetto. Il titolo V definisce le disposizioni applicabili alla messa in servizio ed esercizio della sezione transfrontaliera. Il titolo VI definisce le misure di accompagnamento del progetto. Infine, il titolo VII definisce le disposizioni finali relative all'entrata in vigore e alla revisione del presente Accordo, nonche' quelle relative alla risoluzione delle controversie. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 dell'Accordo del 29 gennaio 2001, un nuovo Protocollo addizionale completera' l'Accordo cosi' modificato per definire le modalita' di avvio dei lavori definitivi della sezione comune italo-francese.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Ruolo del Promotore pubblico 6.1 Il Promotore pubblico e' un ente aggiudicatore ai sensi della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004, istituito dalle Parti in conformita' ai principi definiti dall'articolo 3 del presente Accordo. Esso e' l'unico responsabile della conclusione e del monitoraggio dell'esecuzione dei contratti, richiesti dalla progettazione, dalla realizzazione e dall'esercizio della sezione transfrontaliera dell'opera. Esso assicura la direzione strategica e operativa del progetto ed e' responsabile del suo buon fine nei confronti delle Parti e dell'Unione europea. Esso e' altresi' competente ad effettuare qualsiasi operazione in grado di facilitare o completare la realizzazione delle missioni sopra elencate. La sede del Promotore pubblico e' fissata a Chambery (Francia), dove sara' allocata almeno la meta' del personale, mentre la Direzione operativa e' fissata a Torino (Italia). 6.2. Il Promotore pubblico ha la qualifica di gestore dell'infrastruttura della sezione transfrontaliera ai sensi della direttiva 2001/14/CE e potra' delegare tutte o alcune delle missioni che gli sono affidate in tale qualita', concludendo accordi con altri gestori di infrastrutture dei due Stati. Nell'ipotesi in cui il Promotore pubblico decidesse di procedere a tale delega dalla messa in servizio dell'opera, tale decisione dovrebbe essere presa almeno 2 anni prima della messa in servizio. 6.3. Lo statuto e il regolamento interno del Promotore pubblico recepiscono le disposizioni del presente Accordo per consentire la sua attuazione. Il Promotore pubblico e' responsabile, nei confronti delle Parti del presente Accordo, del rispetto delle direttive applicabili al progetto. 6.4 La composizione del Consiglio di amministrazione del Promotore pubblico e' paritaria tra i due Stati. Il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo e Finanziario sono nominati dalla Parte italiana. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, il Presidente della Commissione dei contratti e il Presidente del Servizio permanente di controllo sono nominati dalla Parte francese. Il direttore generale e' assistito da un direttore giuridico che e' nominato dalla Parte francese. E' membro del Consiglio di Amministrazione un rappresentante della Commissione europea, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto. Dei rappresentanti della Regione Rodano-Alpi (Francia) e della Regione Piemonte (Italia) possono assistere, alle condizioni previste dallo statuto del Promotore pubblico, alle riunioni del CdA in qualita' di osservatori senza diritto di voto. Il Direttore Generale viene nominato dalla Parte italiana tra i consiglieri di amministrazione. Allo stesso saranno delegate tutte le responsabilita' operative della societa' ivi comprese: la definizione dell'organigramma societario, delle risorse umane, del bilancio e dell'attivita' finanziaria. Tutti gli effettivi saranno scelti esclusivamente sulla base delle competenze dei candidati. La durata del mandato del Presidente e del Direttore Generale e' di 6 anni. Tali mandati sono rinnovabili. 6.5 A prescindere da qualsiasi disposizione contraria, incompatibile o piu' restrittiva rispetto alla legislazione nazionale applicabile al Promotore pubblico: - il Promotore pubblico puo' concludere tutti i tipi di contratto per la realizzazione della sua missione, se sono consentiti dalla direttiva 2004/17/CE e rispettano i principi, gli obiettivi e le disposizioni da essa contemplati; - per l'aggiudicazione di tali contratti il Promotore pubblico rispetta i principi di liberta' di accesso alla commessa pubblica, di parita' di trattamento dei candidati e di trasparenza delle procedure e applica tutti i principi menzionati nell'articolo 7.1 del presente Accordo, nonche' gli obiettivi e le norme imposti dalla direttiva 89/665/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti di forniture e di lavori, modificata segnatamente dalla direttiva 2007/66/CE. Per quanto concerne le condizioni di aggiudicazione e di esecuzione dei contratti relativi ai lavori, alle forniture e ai servizi necessari alla realizzazione delle proprie missioni legate alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio della sezione transfrontaliera dell'opera, il Promotore pubblico e' tenuto all'osservanza della Costituzione francese oltre che dei regolamenti e delle direttive comunitarie, con specifico riferimento alla direttiva 2004/17/CE. Sulla base della supremazia della normativa comunitaria si disapplicano le norme di diritto nazionale nei casi in cui quest'ultimo si rilevasse contrario, incompatibile o piu' restrittivo rispetto alla direttiva indicata. Il Promotore pubblico puo' mettere in atto le procedure di diritto nazionale che ritiene adeguate, a condizione che siano strettamente compatibili con il diritto comunitario. Le direttive comunitarie menzionate dal presente Accordo riguardano anche le direttive successive aventi il medesimo oggetto. Per quanto riguarda le misure di accompagnamento dei cantieri, il Promotore pubblico applica, per la parte francese la "Demarche Grand Chantier" e per la parte italiana la legge della Regione Piemonte "Promozione di interventi a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture. Cantieri-Sviluppo-Territorio", per quanto compatibili con il presente Accordo.

Accordo-art. 7

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.