LEGGE 23 giugno 2014, n. 96

Type Legge
Publication 2014-06-23
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2014 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 22 agosto 2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 38 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Disposizioni di carattere finanziario

1.Per le attivita' e per quanto connesso alla partecipazione agli organi di cui agli articoli 19 e 22, paragrafo 1, lettera b), dell'Accordo, provvede l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2.Per le attivita' e per quanto connesso alla partecipazione dei propri rappresentanti agli organi di cui agli articoli 21, paragrafo 5, e 22, paragrafo 1, lettere a) e c), dell'Accordo, provvede ENAV S.p.A. con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3.ENAC ed ENAV S.p.A. provvedono agli oneri di rispettiva competenza derivanti dall'applicazione degli articoli 29, 31, 32 e 35 dell'Accordo con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Mogherini, Ministro degli affari esteri

Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Blue Med Fab-State Level Agreement

Blue Med Fab State Level Agreement Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED-art. 1

BLUE MED FAB State Level Agreement TRADUZIONE NON UFFICIALE IN LINGUA ITALIANA Versione 1.0 12 ottobre 2012 Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DEL BLOCCO FUNZIONALE DI SPAZIO AEREO (FAB) BLUE MED TRA LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA ELLENICA, LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MALTA. -------- Preambolo Il Governo della Repubblica di Cipro; il Governo della Repubblica ellenica; il Governo della Repubblica italiana; e il Governo della Repubblica di Malta; VISTA la normativa dell'Unione europea sui Cielo Unico Europeo (Single European Sky-SES), per le rilevanti norme di attuazione e la dichiarazione da parte degli Stati membri dell'UE sulle questioni militari relative al Cielo Unico Europeo (SES); CON L'AUSPICIO di migliorare gli attuali standard di sicurezza ATM / ANS e di raggiungere un' ottimale efficacia, efficienza e capacita' della gestione del Traffico Aereo Europeo, riducendo l'impatto ambientale sullo spazio aereo di propria responsabilita', come richiesto dalla normativa SES; CONSIDERANDO che gli obiettivi del Cielo Unico Europeo devono essere raggiunti attraverso la creazione di blocchi funzionali di spazio aereo (FAB), con i servizi di navigazione aerea basati sulle prestazioni ed ottimizzati al fine di stabilire una cooperazione avanzata tra i fornitori di servizi di navigazione aerea; ESPRIMENDO la loro volonta' di cooperare in egual misura per l'attuazione del SES con l'intento di fornire benefici per gli utenti dello spazio aereo; RICONOSCENDO che la conclusione di un accordo riguardante l'istituzione e l'attuazione di BLUE MED non pregiudichera' i diritti esclusivi degli Stati membri in materia di sovranita' sullo spazio aereo al di sopra dei propri territori e le prerogative in materia di sicurezza e di difesa nazionale nello spazio aereo di propria responsabilita' in conformita' agli accordi ICAO relativi alla navigazione aerea regionale; CONSIDERANDO che un approccio piu' integrato che promuova e favorisca la cooperazione civile e militare nella gestione del traffico aereo sarebbe di beneficio per l'attuazione degli obiettivi FAB; CON L'AUSPICIO, in accordo alla normativa sul Cielo Unico Europeo (Single European Sky-SES), di allargare la partecipazione al FAB BLUE MED, coinvolgendo altri paesi limitrofi che non siano Stati membri dell'UE nell'ambito del pertinente acquis comunitario e del contesto normativo SES, cosi' come specificato nei fondamenti giuridici per l'attuazione dell'approccio FAB e nei requisiti d'accesso, convenuti nei rispettivi accordi dei partner associati BLUE MED; CONSIDERANDO che la relazione di fattibilita' del FAB BLUE MED ha dimostrato che l'implementazione del FAB proposto, oltre ad essere realizzabile e conveniente in termini di costi, prevede di portare miglioramenti rilevanti nei settori operativi, ambientali e tecnici, assicurando il mantenimento di un elevato livello di sicurezza; VISTA la comune dichiarazione di intenti relativa alla creazione di un FAB BLUE MED, siglata a Roma il 4 novembre 2008 dai Ministri dei trasporti degli Stati BLUE MED; CONSIDERATA la conclusione positiva della fase di definizione; CONSIDERATO il concetto operativo ed in particolare il concetto di "centro virtuale"; RICONOSCENDO la necessita' di operare in un contest di "Just Culture" come stabilito dalla normativa europea ed internazionale; CONSIDERANDO che la normativa SES, definisce un quadro delle prestazioni con una definizione degli obiettivi quantificata per garantire una migliore integrazione della fornitura di servizi ed al contempo il rafforzamento della globale funzione di gestione della rete; CONSIDERANDO che l'efficacia delle missioni militari, la cooperazione ed il coordinamento civile-militare sono di massima importanza per conseguire gli obiettivi di prestazione e che lo schema di prestazioni dovrebbe, fatta salva la normativa sul Cielo Unico Europeo (Single European Sky - SES), tendere a preservare gli interessi essenziali di sicurezza e difesa; NEL PIENO CONVINCIMENTO che la costituzione del FAB BLUE MED permettera' di raggiungere obiettivi di ottimale efficacia, efficienza e capacita' della rete di gestione del traffico aereo, pur mantenendo un elevato livello di sicurezza nei rispettivi spazi aerei, e riducendo l'impatto ambientale; CON L'OBIETTIVO di predisporre il contesto legale ed istituzionale per la costituzione ed il funzionamento del FAB BLUE MED con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla normativa Cielo Unico Europeo; CONCORDANO QUANTO SEGUE: Norme generali Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente accordo, salvo diversa indicazione, per qualsiasi termine ed espressione utilizzato nel presente Accordo e nei relativi allegati, la cui definizione non sia gia' prevista nella normativa del Cielo Unico Europeo (Single European Sky-SES), si rimanda alla Convenzione di Chicago del 1944 sull'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. Inoltre, i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato: 1. "Accordo": indica il presente accordo con tutti i suoi allegati ed ogni riferimento all'Accordo include un riferimento agli allegati. 2. "Spazio aereo interessato": rappresenta lo spazio aereo sotto la responsabilita' degli Stati Membri in conformita' alla normativa dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile (ICAO), come definito all'Articolo 3 del presente Accordo. 3. "Partner Associati del FAB BLUE MED ": sono considerati quegli stati limitrofi che hanno concluso un accordo con gli Stati membri BLUE MED, stabilendo termini e condizioni del loro impegno nelle attivita' del FAB nell'ambito del contesto normativo del Cielo Unico Europeo e del relativo acquis comunitario. 4. "BLUE MED FAB Stati membri" o "Stati membri": si intendono gli Stati membri che hanno sottoscritto il presente accordo. 5. "Blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED " o " FAB BLUE MED ": rappresenta il blocco funzionale di spazio aereo costituito dagli Stati membri sulla base del presente accordo. 6. "Convenzione di Chicago" o "Convenzione ICAO": indica la convenzione sull'aviazione civile internazionale, sottoscritta a Chicago il 7 dicembre 1944. 7. "Coordinamento civile/militare": rappresenta la comunicazione tra le componenti civili e militari (umane e/o tecnologiche) necessaria ad assicurare un utilizzo sicuro, efficiente ed armonico dello spazio aereo. 6. "Spazio aereo transfrontaliero" s'intenda una struttura di spazio aereo che si estende al di la' dei confini nazionali e/o oltre i confini delle regioni di informazione di volo (FIR). 9. "Traffico aereo operativo": indica i voli che non rispettano le disposizioni per il traffico aereo generale e per il quale regole e procedure sono state specificate dalle autorita' nazionali competenti. 10. "Concetto Operativo" di BLUE MED: e' definito all'interno del documento "Concept of Operations" (D1.1a Edizione 1,1,22/12/2009), approvato dal BLUE MED Consiglio di Governo. 11. "Aeromobile di Stato": ha il significato assegnato allo stesso dall'Articolo 3 della Convenzione di Chicago. 12. "Regione di Ricerca e Soccorso" o "SRR" rappresenta un'area di dimensioni definite identificata all'interno dei piani di navigazione aerea regionali dell' Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile (ICAO) associata ad un Centro di Coordinamento e Soccorso (RCC), all'interno della quale sono forniti i servizi di ricerca e soccorso o "SRR". 13. "Normativa del Cielo Unico Europeo " o "normativa SPES": viene utilizzato come denominazione generica per le normative e le procedure applicative e direttive emanate dal Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione nel quadro dell'iniziativa del Cielo Unico Europeo, includendo anche misure emanate dalla Commissione. 14. "Territorio": indica il suolo e le acque territoriali ed il relativo Spazio Aereo sotto la sovranita' di uno Stato Membro in accordo alle leggi internazionali, ivi inclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sulla "Law of the Sea" e la relativa normativa nazionale.

Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED-art. 2

Articolo 2 Obiettivo dell'Accordo 1. Obiettivo del presente Accordo e' la costituzione del blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED in accordo alla normativa del Cielo Unico Europeo, nonche' la predisposizione di regole e procedure per la sua implementazione. 2. Il presente Accordo non prevede la creazione di un'organizzazione con personalita' legale internazionale.

Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED-art. 3

Articolo 3 Estensione geografica ed applicabilita' 1. Le norme contenute nel presente Accordo si applicano agli spazi aerei relativi alle "regioni di informazioni di volo (FIR)" ed alle "regioni di informazioni di volo superiori (UIR)" assegnate agli Stati Membri dagli Accordi Regionali ICAO sulla Navigazione Aerea, come sotto identificati: - Athinai FIR; - Hellas UIR; - Nicosia FIR/UIR; - Milan FIR/UIR; - Rome FIR/UIR; - Brindisi FIR/UIR; and - Malta FIR/UIR. 2. L'applicabilita' del presente Accordo e' da considerarsi fatto salvo ogni diritto ed obbligo degli Stati Membri nei confronti della Convenzione di Chicago cosi' come nei confronti di ogni altro accordo internazionale vincolante.

Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED-art. 4

Articolo 4 Requisiti di sovranita', sicurezza e difesa nazionale 1. Il presente Accordo e' da considerarsi fatta salva la completa ed esclusiva sovranita' che gli Stati Membri esercitano sugli spazi aerei sovrastanti il loro rispettivo territorio. 2. Le norme contenute nel presente Accordo si applicano fatto salvo ogni requisito nazionale inerente l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e gli interessi di difesa degli Stati Membri in relazione alle necessita' di sicurezza e difesa nazionale. 3. Ogni stato Membro puo' applicare qualsiasi misura ritenuta appropriata, includendo il diritto di ordinare a qualsiasi aeromobile di liberare il proprio spazio aereo nazionale, con l'intento di salvaguardare interessi essenziali di sicurezze e difesa. Tuttavia gli Stati Membri si impegnano a mettere in campo ogni azione al fine di informare gli altri Stati Membri e di minimizzare l'impatto sulle operazioni del FAB.

Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED-art. 5

Articolo 5 Blocco Funzionale di Spazio Aereo Il FAB BLUE MED costituito con il presente Accordo ha come obiettivo il raggiungimento di livelli ottimali di capacita', efficienza e performance all'interno dello Spazio Aereo interessato, indipendentemente dai confini esistenti, nel rispetto della sicurezza, efficienza di costo e sostenibilita' dell'impatto ambientale per la Rete Europea di Gestione del Traffico Aereo (EATMN).

Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED-art. 6

Articolo 6 Impegni assunti dagli Stati Membri Con l'intento di raggiungere gli obiettivi del FAB BLUE MED, gli Stati Membri si impegnano a cooperare e ad attivare misure adeguate, in conformita' alle proprie procedure nazionali ed in linea con il presente Accordo, in particolare nei domini di seguito elencati: (a) Organizzazione dello Spazio Aereo ; (b) Gestione del Traffico Aereo; (c) Servizi per la Navigazione Aerea; (d) Cooperazione Civile/Militare; (e) Armonizzazione di regole e procedure; (f) Governo; (g) Supervisione normativa; (h) Politica di tariffazione; (i) Prestazioni; (j) Interoperabilita'

Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED-art. 7

Articolo 7 Organizzazione dello Spazio Aereo e Gestione del Traffico Aereo 1. Gli Stati Membri cooperano strettamente nella fornitura dei Servizi di Gestione dello Spazio Aereo e di Gestione dei Flussi di Traffico e fare un uso quanto piu' efficiente delle risorse e delle capacita' disponibili nel FAB BLUE MED. 2. Gli Stati Membri si impegnano a designare congiuntamente lo Spazio Aereo del FAB BLUE MED identificato all'interno dell'Articolo 3. A tal fine, gli Stati Membri concordano di assicurare in particolare: (a) la progettazione delle strutture di spazio aereo interessate per facilitare la deframmentazione e la settorizzazione dinamica tenendo nella dovuta considerazione i processi collaborativi esistenti a livello di Refe Europea di Gestione del Traffico Aereo (EATMN); (b) lo sviluppo e l'approvazione di una politica BLUE MED per la progettazione di spazi aerei, in stretta cooperazione tra le autorita' civili e militari ed in consultazione con tutti gli attori interessati, con particolare riferimento agli utenti aerea dello spazio aereo; (c) lo sviluppo, approvazione ed implementazione di un Piano di Sviluppo dello Spazio Aereo BLUE MED; (d) la valutazione delle modifiche dello spazio aereo che possano interessare le prestazioni a livello di FAB BLUE MED; (e) la costituzione coordinata di spazi aerei transfrontalieri all'interno del FAB BLUE MED 3. Nel fare questo gli Stati Membri, attraverso le strutture di Governo identificate, si interfacciano con la Funzione di Gestore della Rete a livello europeo in accordo alla normativa del Cielo Unico Europeo e seguendo le procedure previste in ambito ICAO. 4. Gli Stati Membri assicurano lo sviluppo e l'implementazione di una politica di gestione dello spazio aereo interessato a livello FAB BLUE MED, con l'intento di raggiungere un ottimale coordinamento dei flussi di traffico aereo.

Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED-art. 8

Articolo 8 Coordinamento e Cooperazione Civile / Militare 1. Gli Stati Membri cooperano a livello legale, operativo e tecnico per raggiungere e migliorare l'applicazione efficace e coerente del concetto di uso flessibile dello spazio aereo, in accordo con la normativa SES, le regole esistenti a livello nazionale e gli accordi internazionali vigenti, tenendo nella dovuta considerazione sia i requisiti civili che militari, nonche' gli interessi di sicurezza e difesa. 2. Gli Stati Membri prendono tutte le misure necessarie al fine di assicurare che gli appropriati meccanismi di consultazione e coordinamento tra autorita' civili e militari siano in vigore per cio' che riguarda la gestione dello spazio aereo sotto la propria responsabilita'. 3. Tali misure sono basate su lettere di accordo tra autorita' civili e militari e le unita' di controllo del traffico aereo per una condotta sicura ed efficiente delle operazioni militari, dell'addestramento e delle esercitazioni, dell'accesso alle informazioni ed installazioni relative ai servizi di navigazione aerea, sempre che questo sia previsto dalla normativa nazionale, e puo' anche essere incluso un comitato civile militare per la gestione dello spazio aereo in comune. 4. Nel caso in cui vengano forniti servizi transfrontalieri all'interno dello spazio aereo interessato, gli stati Membri incoraggiare incoraggiano una stretta cooperazione tra i fornitori di servizi di navigazione aerea civili e militari. 5. Gli Stati Membri si adoperano per armonizzare le disposizioni civili e militari, al fine di facilitare la cooperazione civile/militare, in particolare nel campo della difesa e della sicurezza ATM. 6. Il presente Accordo non pregiudica il diritto di ogni Stato Membro soggetto alle pertinenti regole e procedure ICAO, di riservare o comunque organizzare specifici volumi di spazio aereo all'interno dello spazio aereo sotto la propria responsabilita', per l'uso esclusivo o specifico da parte degli utenti militari e/o degli aeromobili operanti come "Traffico aereo operativo".

Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED-art. 9

Articolo 9 Servizi per la navigazione aerea 1. A norma dei termini e delle condizioni contenute nel presente Accordo, gli stati Membri si impegnano ad implementare il Concetto Operativo definito con il fine di facilitare una stretta cooperazione per la fornitura all'interno del FAB BLUE MED dei seguenti servizi per la navigazione aerea: (a) Servizi di Traffico Aereo (ATS); (b) Servizi di Comunicazione, Navigazione e Sorveglianza (CNS); (c) Servizi Meteorologici (MET); e (d) Servizi di Informazioni Aeronautiche (AIS). 2. Gli Stati Membri incoraggiano una stretta cooperazione nella fornitura di servizi per la navigazione aerea e per l'utilizzo efficiente delle risorse e delle capacita' disponibili all'interno del FAB BLUE MED. 3. Il presente Accordo dovra' essere applicato fatte salve le disposizioni o gli accordi relativi alla fornitura dei servizi del traffico aereo tra uno Stato Membro ed una terza parte, gia' esistenti prima della firma del presente Accordo. Tali accordi preesistenti vengono notificati al "BLUE MED Governing Board" contestualmente alla firma del presente Accordo.

Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED-art. 10

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