LEGGE 3 luglio 2014, n. 99

Type Legge
Publication 2014-07-03
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2014 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 3 ottobre 2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

La seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalita', fatto a Roma il 28 maggio 2009.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.

2.Al fine di assicurare la migliore operativita' dell'Accordo di cui all'articolo 1, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottati i decreti a norma degli articoli 46, 49, 53 e 57 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.All'onere derivante dalla presente legge, pari a euro 10.248.000 per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Mogherini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Accordo-art. 1

Allegato ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA SUL RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE NELLA PREVENZIONE E LOTTA ALLE FORME GRAVI DI CRIMINALITA' Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America (di seguito «le Parti»); Mossi dal desiderio di cooperare piu' efficacemente come partner nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalita', in particolare al terrorismo; Riconoscendo che la condivisione di informazioni e' una componente essenziale dell'azione di contrasto alle forme gravi di criminalita' e, in particolare, al terrorismo; Riconoscendo l'importanza della prevenzione e della lotta alle forme gravi di criminalita', in particolare al terrorismo, nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dell'uomo, segnatamente il diritto alla riservatezza della sfera privata; Ispirandosi alla Convenzione riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera e la migrazione illegale, fatta a Prüm il 27 maggio 2005; Intenzionati a rafforzare e incoraggiare la cooperazione fra le Parti in uno spirito di partenariato fondato su criteri di disponibilita' delle informazioni e di reciprocita', in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali e con la normativa internazionale applicabile anche in materia di protezione dei dati personali; Convengono quanto segue: Art. 1. Definizioni Ai fini del presente accordo, 1. Per profilo del DNA (schema identificativo del DNA ) si intende un codice alfabetico o numerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante del campione di DNA umano analizzato, vale a dire la struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA. 2. Per dati personali si intende qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile (il «soggetto interessato»), inclusi i dati di riferimento, di cui al comma 4 del presente articolo, che sono riconducibili ad un soggetto. 3. Per trattamento dei dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, ordinamento, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonche' blocco o eliminazione attraverso la cancellazione o la distruzione dei dati personali. 4. Per dati di riferimento si intendono il profilo del DNA e i relativi riferimenti (dati identificativi del DNA ) o i dati dattiloscopici e i relativi riferimenti (dati identificativi delle impronte digitali). I dati di riferimento non devono contenere alcun elemento che consenta l'identificazione diretta del soggetto interessato. I dati di riferimento non riconducibili ad un individuo (non tracciabili) devono essere riconoscibili come tali.

Accordo-art. 2

Art. 2. Scopo e obiettivi del presente accordo 1. Lo scopo del presente accordo e' il rafforzamento della cooperazione fra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti nella prevenzione e nell'attivita' investigativa di contrasto alle forme gravi di criminalita'. Esso non incide sulle procedure di assistenza giudiziaria internazionali vigenti. 2. La facolta' di interrogazione prevista dal presente accordo e' esercitata unicamente per la prevenzione e per l'attivita' investigativa di contrasto alle forme gravi di criminalita', compreso il caso in cui per un soggetto identificato alla frontiera siano necessari ulteriori accertamenti.

Accordo-art. 3

Art. 3. Dati dattiloscopici Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le Parti garantiscono la disponibilita' dei dati di riferimento contenuti nei sistemi nazionali automatizzati di identificazione delle impronte digitali di cui all'articolo 1, paragrafo 4, creati per la prevenzione dei reati e le relative indagini. I dati di riferimento contengono unicamente i dati dattiloscopici ed un riferimento.

Accordo-art. 4

Art. 4. Interrogazione automatizzata dei dati dattiloscopici 1. Per la prevenzione e le indagini relative alle forme gravi di criminalita' le Parti autorizzano i rispettivi punti di contatto nazionali, di cui all'articolo 5, ad accedere ai dati di riferimento dei loro sistemi automatizzati di identificazione delle impronte digitali all'uopo creati, con la facolta' di procedere ad interrogazioni automatizzate tramite il raffronto dei dati dattiloscopici. Le interrogazioni possono essere effettuate solo caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale delle Parti. 2. Il confronto dei dati dattiloscopici con i dati di riferimento conservati dalla Parte responsabile dello schedario viene effettuato dai punti di contatto nazionali interroganti mediante trasmissione automatizzata dei dati di riferimento necessari per una chiara concordanza.

Accordo-art. 5

Art. 5. Punti di contatto nazionali e accordi di attuazione 1. Per la trasmissione dei dati di cui all'articolo 4 ciascuna Parte designa uno o piu' punti di contatto nazionali. Le competenze dei predetti punti di contatto e le modalita' di accesso alle banche dati sono disciplinate dalla legislazione nazionale della Parte che designa il punto di contatto. 2. Le modalita' tecniche e procedurali relative alle interrogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 4, compresi eventuali limiti quantitativi delle richieste, sono definite in una o piu' intese di attuazione. Tali intese includeranno anche un gruppo esaustivo di reati, che formeranno oggetto di cooperazione ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali, punibili con una pena privativa della liberta' superiore nel massimo ad un anno o con pene piu' severe.

Accordo-art. 6

Art. 6. Trasmissione di ulteriori dati personali e di altre informazioni Qualora si constati la concordanza di dati dattiloscopici nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4, la trasmissione di altri dati personali disponibili nonche' di altre informazioni concernenti i dati di riferimento avviene in base alle procedure della Parte richiesta, nel rispetto della propria legislazione nazionale.

Accordo-art. 7

Art. 7. Interrogazione automatizzata dei profili del DNA 1. Per la prevenzione e le indagini relative alle forme gravi di criminalita', e solo qualora consentito dalle rispettive legislazioni nazionali, i punti di contatto nazionali di cui all'articolo 8 possono accedere ai dati di riferimento contenuti nei propri schedari di profili del DNA con la facolta' di procedere ad interrogazioni automatizzate tramite il raffronto dei profili del DNA. Le interrogazioni possono essere effettuate unicamente caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale della Parte interrogante e dei termini degli accordi o delle intese di attuazione di cui all'articolo 8. 2. Se nell'ambito di una interrogazione automatizzata si constata una concordanza tra un profilo del DNA trasmesso e profili del DNA registrati nello schedario dell'altra Parte, al punto di contatto nazionale interrogante sono notificati per via automatizzata i dati di riferimento con cui e' stata trovata una concordanza. Qualora non si riscontri alcuna concordanza, ne viene data comunicazione in maniera automatizzata.

Accordo-art. 8

Art. 8. Punto di contatto nazionale e accordi di attuazione 1. Per la trasmissione dei dati di cui all'articolo 7 ciascuna Parte designa un punto di contatto nazionale. Le competenze dei predetti punti di contatto e le modalita' di accesso alle banche dati sono disciplinate dalla legislazione nazionale della Parte che designa il punto di contatto. 2. Le modalita' tecniche e procedurali relative alle interrogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 7, compresi eventuali limiti quantitativi delle richieste, sono definite in uno o piu' accordi o intese di attuazione. Tali accordi o intese includeranno anche un gruppo esaustivo di reati, che formeranno oggetto di cooperazione ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali, punibili con una pena privativa della liberta' superiore nel massimo ad un anno o con una pena piu' severa.

Accordo-art. 9

Art. 9. Trasmissione di ulteriori dati personali e di altre informazioni Qualora si constati la concordanza di profili del DNA nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, la trasmissione di altri dati personali nonche' di altre informazioni concernenti i dati di riferimento avviene in base alle procedure della Parte richiesta e nel rispetto della propria legislazione nazionale.

Accordo-art. 10

Art. 10. Trasmissione di dati personali e di altre informazioni per prevenire le forme gravi di criminalita' incluso il terrorismo 1. Per la prevenzione delle forme gravi di criminalita' incluso il terrorismo le Parti, in singoli casi, per gli scopi del presente accordo, anche senza che sia loro richiesto, possono trasmettere ai rispettivi punti di contatto nazionali di cui al paragrafo 5, con le modalita' e nel rispetto della propria legislazione nazionale, i dati personali di cui al paragrafo 2, ove cio' sia necessario perche' particolari circostanze fanno presumere che il soggetto(i) interessato(i): a) commettera' o ha commesso reati terroristici o di matrice terroristica, oppure reati legati ad un gruppo o associazione terroristica, secondo la definizione di tali reati formulata dalla legislazione nazionale della Parte trasmittente; oppure b) sta ricevendo o ha ricevuto un addestramento per commettere i reati di cui al sottoparagrafo a); c) commettera' o ha commesso un reato grave, ovvero partecipa ad un gruppo o ad una associazione di criminalita' organizzata. 2. I dati personali da trasmettere comprendono, se disponibili, anche il cognome, i nomi, i nomi precedenti, altri nomi, alias, varianti ortografiche dei nomi, il sesso, la data e il luogo di nascita, le attuali e le precedenti nazionalita', il numero di passaporto, numeri di altri documenti d'identita' e dati dattiloscopici, nonche' la descrizione di qualsiasi precedente giudiziario o delle circostanze che hanno dato origine alla presunzione di cui al paragrafo 1. 3. La Parte che trasmette i dati puo', nel rispetto della propria legislazione nazionale, fissare le condizioni relative all'utilizzo di tali dati da parte dell'autorita' ricevente. Se la Parte ricevente accetta tali dati, e' soggetta a tali condizioni. 4. Non possono imporsi restrizioni generiche rispetto agli standard giuridici della Parte ricevente per il trattamento dei dati personali come condizione per la trasmissione dei dati ai sensi del paragrafo 3. 5. Oltre ai dati personali di cui al paragrafo 2, le Parti possono trasmettersi reciprocamente dati non personali relativi ai reati di cui al paragrafo 1. 6. Ciascuna Parte designa uno o piu' punti di contatto nazionali per lo scambio di dati personali e di altre informazioni con i punti di contatto dell'altra Parte, ai sensi del presente articolo. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.

Accordo-art. 11

Art. 11. Riservatezza e protezione dei dati 1. Le Parti riconoscono che la gestione e il trattamento dei dati personali vicendevolmente acquisiti sono di importanza cruciale per la compiuta attuazione del presente accordo, e che ciascuna Parte garantisca un equivalente livello di protezione dei dati personali. 2. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali con imparzialita' e in conformita' con le rispettive leggi: a) assicurano che i dati personali forniti siano adeguati e pertinenti rispetto allo specifico scopo della trasmissione; b) conservano i dati personali soltanto per il tempo necessario allo specifico scopo per il quale sono stati forniti o ulteriormente trattati ai sensi del presente accordo; e c) garantiscono che i dati personali eventualmente inesatti siano tempestivamente sottoposti all'attenzione della Parte ricevente, affinche' siano adottate le appropriate misure correttive.

Accordo-art. 12

Art. 12. Limite al trattamento ai fini della protezione dei dati personali e di altre informazioni 1. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 3, ciascuna Parte puo' trattare i dati acquisiti ai sensi del presente accordo: a) per la finalita' delle proprie indagini criminali; b) per prevenire una grave minaccia alla propria pubblica sicurezza; c) nei propri procedimenti giudiziari non penali o amministrativi direttamente connessi alle indagini di cui alla lettera a); oppure d) per qualsiasi altro scopo, soltanto con il previo consenso della Parte che ha trasmesso i dati. 2. Le Parti non comunicano i dati forniti ai sensi del presente accordo, ad alcuno Stato terzo, organismo internazionale o soggetto privato, senza il consenso della Parte che ha fornito i dati e senza le appropriate garanzie. 3. Una Parte puo' effettuare un'interrogazione automatizzata degli schedari di DNA o dati dattiloscopici dell'altra Parte, a norma degli articoli 4 o 7, e trattare i dati ottenuti attraverso tale interrogazione, compresa la comunicazione dell'esistenza o meno di un riscontro positivo, unicamente al fine di: a) accertare la concordanza tra i profili DNA o i dati dattiloscopici raffrontati; b) predisporre e inoltrare una successiva domanda di assistenza conformemente alla legislazione nazionale, incluse le norme sull'assistenza giudiziaria, in caso di concordanza dei dati; oppure c) effettuare la registrazione, secondo quanto richiesto o consentito dalla propria legislazione nazionale. 4. La Parte che gestisce lo schedario puo' trattare i dati che le vengono trasmessi dalla Parte che interroga nel corso dell'interrogazione automatizzata di cui agli articoli 4 e 7 solo se tale trattamento e' necessario per realizzare un raffronto, rispondere per via automatizzata all'interrogazione o effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 14. Al termine del raffronto o della risposta automatizzata alle interrogazioni, i dati trasmessi sono immediatamente cancellati, a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento per le finalita' di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettere b) e c).

Accordo-art. 13

Art. 13. Rettifica, blocco e cancellazione dei dati 1. A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente e' tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se la propria raccolta o ulteriore trattamento contravviene al presente accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente. 2. Quando una Parte viene a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente accordo, adotta tutte le appropriate misure per prevenire che si faccia erroneamente affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la cancellazione o la rettifica di tali dati. 3. Ciascuna Parte informa l'altra se viene a conoscenza che i dati materiali da essa trasmessi all'altra Parte o ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente accordo, sono inesatti od inattendibili o destano seri dubbi.

Accordo-art. 14

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