DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2014, n. 103

Type DPR
Publication 2014-05-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali, ed in particolare l'articolo 2, comma 7;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 2010 sul Ruolo dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2010;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, formulato in data 26 luglio 2012;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2014;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 febbraio 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Elenco dei Funzionari

1.Il presente regolamento disciplina le modalita' di iscrizione e di cancellazione dall'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana dipendenti da organizzazioni internazionali, di seguito denominati «funzionari», istituito ai sensi dall'articolo 2, comma 1, della legge 17 dicembre 2010, n. 227, e le modalita' di costituzione e di funzionamento della commissione interministeriale istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della medesima legge.

2.L'elenco, tenuto in modalita' informatica, ha lo scopo di facilitare la mobilita' dei funzionari da e verso le organizzazioni internazionali.

3.La formazione, la tenuta, l'aggiornamento e ogni altra attivita' concernente la gestione dell'elenco sono affidati alla direzione generale competente del Ministero degli affari esteri che riferisce con cadenza annuale alla commissione interministeriale di cui all'articolo 7.

4.L'istituzione e la gestione dell'elenco non debbono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e' il seguente "Art. 17.Regolamenti. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. ". Il testo dell'articolo 2 della legge 17 dicembre 2010, n. 227 e' il seguente: "Art. 2. 1. Ai soli fini di cui alla presente legge, e' istituito, presso il Ministero degli affari esteri, l'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana, di seguito denominato «elenco». 2. Sono iscritti nell'elenco i funzionari internazionali che svolgono o che hanno svolto funzioni professionali o direttive con rapporto di lavoro dipendente presso organizzazioni internazionali per almeno due anni continuativi ovvero per almeno tre anni non continuativi. 3. L'iscrizione nell'elenco avviene a seguito della presentazione di un'apposita domanda da parte del funzionario internazionale interessato. 4. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco. 5. La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco competono al Ministero degli affari esteri, che ne rende conto con cadenza almeno annuale a una commissione interministeriale, istituita presso il medesimo Ministero. La commissione e' composta da un rappresentante designato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri e da un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed e' integrata da un rappresentante designato a maggioranza delle associazioni dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana costituite nelle citta' estere sedi di organizzazioni internazionali. Ai componenti della commissione interministeriale non e' corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso di spese. 6. Il Ministero degli affari esteri provvede a pubblicizzare e a dare il piu' ampio risalto possibile all'elenco, sia presso le amministrazioni pubbliche sia presso le imprese private, allo scopo di facilitare la mobilita' da e verso le organizzazioni internazionali. 7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro degli affari esteri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' di iscrizione e di cancellazione dall'elenco e le modalita' di costituzione e di funzionamento della commissione interministeriale di cui al comma 5 del presente articolo.". Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e' il seguente: "Art. 12. Attribuzioni. 1. Al ministero degli affari esteri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale; di rapporti con gli altri Stati con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attivita' di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonche' di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato dell'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche esterne dell'Unione europea; di cooperazione allo sviluppo; di emigrazione e tutela delle collettivita' italiane e dei lavoratori all'estero; cura delle attivita' di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunita' europea, della CECA, dell'EURATOM. 2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il ministero degli affari esteri assicura la coerenza delle attivita' internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale. 3. Restano attribuite alla presidenza del consiglio dei ministri le funzioni ad essa spettanti in ordine alla partecipazione dello Stato italiano all'Unione europea, nonche' all'attuazione delle relative politiche.". Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.; il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2010, n. 145; Il testo dell'articolo 154, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e' il seguente: "4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.". La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 2010 sul "Ruolo dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana" e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2010, n. 210. Note all'art. 1: Per il testo dell'articolo 2 della legge 17 dicembre 2010, n. 227, vedi nelle note alle premesse

Art. 2

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

1.Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco i cittadini italiani che svolgono o che hanno svolto funzioni professionali o direttive, in base a rapporto di lavoro dipendente, presso organizzazioni internazionali per almeno due anni continuativi ovvero per almeno tre anni non continuativi.

2.Il richiedente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformita' agli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Ministero degli affari esteri verifica la veridicita' delle dichiarazioni rese.

3.I funzionari iscritti nell'elenco comunicano tempestivamente al Ministero degli affari esteri qualsiasi variazione dei requisiti posseduti o dei dati autocertificati, compresa la cessazione dal servizio presso l'organizzazione internazionale.

Note all'art. 2: Il testo degli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e' il seguente: "Art. 46. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; (145) bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; (146) cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato." "Art. 48. Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive 1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validita' temporale degli atti che sostituiscono. 2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facolta' di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.".

Art. 3

Modalita' di iscrizione

1.I funzionari presentano domanda di iscrizione nell'elenco compilando il modulo on line pubblicato all'indirizzo internet https://web.esteri.it/elencofunzionari.

Art. 4

Formazione e aggiornamento dell'elenco

1.Le domande di iscrizione nell'elenco sono prese in esame dal Ministero degli affari esteri. Se la domanda risulta incompleta o irregolare, il Ministero invita il richiedente ad integrarla o a regolarizzarla.

2.Ai funzionari che hanno presentato domanda e' data comunicazione dell'avvenuta o mancata iscrizione all'elenco entro trenta giorni dalla presentazione della medesima. L'iscrizione e' rifiutata in caso di accertata mancanza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1.

3.I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco.

4.L'elenco e' aggiornato costantemente sulla base delle nuove domande e delle comunicazioni delle variazioni trasmesse dai funzionari.

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