DECRETO 3 giugno 2014, n. 120

Type Decreto
Publication 2014-06-03
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 07/09/2014

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

e

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'articolo 194, comma 3, come modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successivamente dall'articolo 9, comma 3-terdecies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nonche' l'articolo 212, comma 15, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

Considerato che ai sensi del citato articolo 212, comma 15, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attribuzioni e le modalita' organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalita' d'iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione, sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale dell'Albo;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2008, n. 99, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2009, n. 165, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2010, n. 102, recante modalita' semplificate per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 29 agosto 2013;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. n. 0052484/GAB del 10 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e la successiva nota prot. DAGL 4.3.6.3/2013/6 del 14 febbraio 2014, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri esprime il proprio nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;

Adotta

il seguente regolamento:

Capo I Organizzazione

Art. 1

Albo nazionale gestori ambientali

1.L'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, costituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' articolato in un Comitato nazionale e in Sezioni regionali e provinciali per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 194, comma 3, e 212, comma 15, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, S.O.: «Art. 194 (Spedizioni transfrontaliere). - (Omissis). 3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all' art. 212. L'iscrizione all'Albo, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri, non e' subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 10 del medesimo art. 212.». «Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). - (Omissis). 15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalita' organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalita' di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi: a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure; b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, in coerenza con la finalita' di cui alla lettera a); c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione; d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali; e) interconnessione e interoperabilita' con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri; f) riformulazione del sistema disciplinare - sanzionatorio dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione; g) definizione delle competenze e delle responsabilita' del responsabile tecnico.». - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008. - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 maggio 2009 (Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2009. - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute dell'8 marzo 2010, n. 65 (Regolamento recante modalita' semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Art. 2

Organi

2.Il Comitato nazionale ha sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3.Le Sezioni regionali hanno sede presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione, le Sezioni provinciali presso le camere di commercio di Trento e di Bolzano.

4.Il Comitato nazionale e le Sezioni regionali e provinciali sono interconnesse dalla rete telematica delle camere di commercio e con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri.

Art. 3

Comitato nazionale

2.Per ogni componente effettivo e' nominato, con le modalita' di cui al comma 1, un supplente.

3.Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attivita' soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze.

4.Qualora i componenti di cui ai commi 1 e 2 non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato nazionale e' validamente costituito anche in assenza di tali designazioni, purche' sia stata nominata la meta' piu' uno dei componenti effettivi.

5.Il Presidente del Comitato nazionale ha la rappresentanza dell'Albo, convoca le sedute in sede istruttoria e in sede deliberante e stabilisce l'ordine del giorno con modalita' definite dallo stesso Comitato nazionale.

6.Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale, i cui oneri di funzionamento gravano sulle entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali di iscrizione, sono affidate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che le esercita attraverso la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche.

7.Ai fini di cui al comma 6 il Ministero stipula, tramite la Direzione generale citata, apposita convenzione con l'Unione italiana delle camere di commercio finalizzata a disciplinare gli aspetti economico - organizzativi dell'attivita'.

8.Il segretario del Comitato nazionale, scelto tra i funzionari del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' nominato dalla Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche sentito il Comitato nazionale. Il Segretario ha la responsabilita' del corretto funzionamento della segreteria, istruisce i provvedimenti da sottoporre all'esame del Comitato nazionale, ne cura l'attuazione e coordina l'attivita' avvalendosi delle segreterie delle Sezioni regionali e delle Province autonome.

Art. 4

Sezioni regionali e provinciali

2.Qualora i componenti di cui al comma 1 non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Sezioni regionali e provinciali sono validamente costituite anche in assenza di tali designazioni, purche' sia stata nominata la meta' piu' uno dei componenti.

3.Le funzioni di segreteria delle Sezioni regionali e provinciali sono costituite in ufficio e affidate alle camere di commercio dei capoluoghi di regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4.Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente camerale, nominato con delibera della giunta camerale su indicazione del Segretario generale.

5.Il segretario della sezione e' preposto all'ufficio e ha la responsabilita' del suo corretto funzionamento, istruisce i provvedimenti della sezione, ne cura l'attuazione e organizza le attivita' della sezione in base alle direttive del presidente.

Art. 5

Attribuzioni del Comitato nazionale

Art. 6

Attribuzioni delle Sezioni regionali e provinciali

2.Le Sezioni regionali e provinciali si conformano alle direttive del Comitato nazionale.

Art. 7

Funzionamento degli organi dell'Albo

1.I componenti effettivi e i componenti supplenti del Comitato nazionale, nonche' i componenti delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.

4.Le deliberazioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali sono valide se sono presenti almeno la meta' piu' uno dei componenti nominati, sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.

5.Alla copertura dei costi relativi al funzionamento del Comitato nazionale, delle Sezioni regionali e delle Province autonome, nonche' dei relativi uffici di segreteria si provvede esclusivamente con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, ai sensi dell'articolo 212, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6.Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissate le indennita' di spettanza dei componenti e del segretario del Comitato nazionale, nonche' dei componenti e del segretario delle Sezioni regionali e provinciali senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 212, comma 17 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). - (Omissis). 17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui all'art. 7, comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592, art. 04, dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

Capo II Attivita' dell'Albo

Art. 8

Attivita' di gestione dei rifiuti per le quali e' richiesta l'iscrizione all'Albo

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