DECRETO 4 giugno 2014, n. 115

Type Decreto
Publication 2014-06-04
Ultimo aggiornamento 2014-08-19
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 03/09/2014

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come successivamente modificato e integrato dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 101;

Visto il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153;

Considerati gli articoli 257, co. 4, e 257-quinquies del citato Regolamento di esecuzione che individuano le modalita' con cui il prefetto dovra' avvalersi degli organismi di certificazione per l'accertamento della sussistenza negli istituti, di cui all'articolo 134 T.U.L.P.S., dei requisiti e delle caratteristiche di qualita' e funzionalita' degli istituti stessi, dei relativi servizi e delle dotazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269, recante "Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche' dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti";

Considerato che l'articolo 260-ter del richiamato Regolamento di esecuzione demanda ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione delle caratteristiche e dei requisiti richiesti agli organismi di certificazione della qualita';

Ritenuto che detto decreto ha un contenuto non solo tecnico ma regolamentare, di secondo livello rispetto al Regolamento di esecuzione gia' richiamato;

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento;

Sentita la Commissione consultiva centrale per le attivita' di cui all'articolo 134 del citato Testo unico, costituita ai sensi dell'articolo 260-quater del richiamato Regolamento di esecuzione, ed acquisito il parere favorevole espresso dalla stessa nella seduta del 12 dicembre 2012;

Sentito l'Ente nazionale di unificazione che ha espresso il proprio parere con nota del 9 ottobre 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2920/2013, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 gennaio 2014;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Vista la nota del 3 marzo 2014 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso parere favorevole in ordine allo schema di regolamento;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146. - Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1940, n. 149, S.O. - Si riporta il testo degli articoli 256, 257, 257-bis e 260-quater del citato regio decreto n. 635 del 1940: «Art. 256-bis. 1. Sono disciplinate dagli articoli 133 e 134 della leggetutte le attivita' di vigilanza e custodia di beni mobili o immobili per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, che non implichino l'esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attivita' che disposizioni di legge o di regolamento riservano agli organi di polizia. 2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica, le attivita' di vigilanza concernenti: a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica; b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni dell'autorita', ferme restando le disposizioni vigenti per garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e della scorta; c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore; nonche' la vigilanza nei luoghi in cui vi e' maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi; d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza; e) la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che puo' costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell'incolumita' pubblica o della tutela ambientale. 3. Rientra altresi' nei servizi di sicurezza complementare la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate.» «Art. 257. 1. La domanda per ottenere la licenza prescritta dall'articolo 134 della leggeper le attivita' di vigilanza e per le altre attivita' di sicurezza per conto dei privati, escluse quelle di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni, contiene: a) l'indicazione del soggetto che richiede la licenza, dell'institore o del direttore tecnico preposto all'istituto o ad una sua articolazione secondaria, nonche' degli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti; b) la composizione organizzativa e l'assetto proprietario dell'istituto, con l'indicazione, se sussistenti, dei rapporti di controllo attivi o passivi e delle eventuali partecipazioni in altri istituti; c) l'indicazione dell'ambito territoriale, anche in province o regioni diverse, in cui l'istituto intende svolgere la propria attivita', precisando la sede legale, nonche' la sede o le sedi operative e quella della centrale operativa, qualora non corrispondenti; d) l'indicazione dei servizi per i quali si chiede l'autorizzazione, dei mezzi e delle tecnologie che si intendono impiegare. 2. Anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 136, comma primo, della legge, la domanda e' corredata del progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto, con l'indicazione del tempo, non superiore a sei mesi, necessario all'attivazione dello stesso, nonche' della documentazione comprovante: a) il possesso delle capacita' tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unita' operative dell'istituto; b) la disponibilita' dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attivita' da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore. 3. Alla domanda occorre altresi' unire il progetto di regolamento tecnico dei servizi che si intendono svolgere, che dovra' risultare adeguato, per mezzi e personale, alla tipologia degli stessi, all'ambito territoriale richiesto, alla necessita' che sia garantita la direzione, l'indirizzo unitario ed il controllo dell'attivita' delle guardie particolari giurate da parte del titolare della licenza, o degli addetti alla direzione dell'istituto, nonche' alle locali condizioni della sicurezza pubblica. 4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'Ente nazionale di unificazione e la Commissione di cui all'articolo 260-quater, sono determinate, anche al fine di meglio definire la capacita' tecnica di cui all'articolo 136 della legge, le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui all'articolo 134 della legge, nonche' i requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per determinati servizi, materiali, mezzi o impianti, prescrivono speciali requisiti, capacita', abilitazioni o certificazioni.» «Art. 257-quinquies. 1. Per l'accertamento della sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 4 dell'articolo 257 e della permanenza dei requisiti di qualita' e funzionalita' degli istituti, il prefetto si avvale degli organismi di qualificazione e certificazione costituiti o riconosciuti dal Ministero dell'interno a norma dell'articolo 260-ter. Degli stessi organismi si avvale il questore per le finalita' di vigilanza di cui all'articolo 249, quinto comma. 2. Ai fini di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento, per l'accertamento delle condizioni di sicurezza dei servizi e del personale, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il prefetto si avvale di parametri oggettivi di verifica, definiti dal Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 260-quater, tenendo conto: a) degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano le attivita' di cui all'articolo 134 della leggee, particolarmente, delle misure da adottarsi in relazione alle condizioni, anche locali della sicurezza pubblica; b) dei costi per la sicurezza, compresi quelli per veicoli blindati, protezioni individuali antiproiettile, apparecchiature tecnologiche ed ogni altro mezzo, strumento od equipaggiamento indispensabile per la qualita' e la sicurezza dei servizi; c) dei costi reali e complessivi per il personale, determinati secondo quanto previsto dall'articolo 86, comma 3-bis, deldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.» «Art. 260-ter. 1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 260-quater, sono stabiliti le caratteristiche ed i requisiti richiesti a istituti universitari, centri di ricerca, laboratori ed altri organismi tecnici, anche privati, per l'espletamento di compiti di certificazione indipendente della qualita' e della conformita' degli istituti autorizzati a norma dell'articolo 134 della legge, dei relativi servizi e dei materiali utilizzati, alle disposizioni del presente regolamento e dei relativi provvedimenti di attuazione, nonche' alle altre disposizioni di legge o di regolamento che li disciplinano, ferme restando le attivita' di verifica, certificazione, approvazione o autorizzazione rimesse agli organi della pubblica amministrazione o a quelli previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore. 2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sono definite anche le modalita' di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente e quelle di sospensione o revoca del riconoscimento. 3. Il riconoscimento quale «organismo di certificazione indipendente» di cui al comma 1, e' effettuato dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, precisando la categoria di certificazione riconosciuta, ed ha validita' per cinque anni. Esso ha effetto decorso il termine di trenta giorni dalla data di notifica alla Commissione dell'Unione europea ed alle autorita' competenti degli altri Stati membri degli organismi interessati. 4. Il Ministero dell'interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare sull'attivita' degli organismi di certificazione indipendente di cui al comma 1. Il comitato, istituito presso lo stesso Ministero, e' composto da: un presidente, con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale di pubblica sicurezza, due rappresentanti del Ministero dell'interno e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della difesa, delle infrastrutture, dei trasporti e dell'istruzione, universita' e ricerca, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno esperto in comunicazioni, nonche' da tre esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica dirigenziale non generale. 5. Il presidente e i componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati non piu' di una volta. Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente. Le modalita' di convocazione e di funzionamento del comitato sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le altre Amministrazioni interessate. 6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.» «Art. 260-quater. 1. E' istituita presso il Ministero dell'interno la Commissione consultiva centrale per le attivita' di cui all'articolo 134 della legge. Essa e' presieduta da un prefetto ed e' composta: a) dal direttore dell'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza, con le funzioni di vice presidente; b) da un questore; c) da tre esperti designati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui almeno uno appartenente alla Polizia di Stato ed uno all'Arma dei carabinieri; d) da quattro esperti designati, rispettivamente, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; e) da non piu' di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di vigilanza comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro; f) da non piu' di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali delle guardie particolari comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro; g) da non piu' di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di investigazione privata e di quelli per la raccolta delle informazioni commerciali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di due; h) da esperti, in numero non superiore a tre, designati dalle associazioni rappresentative del sistema bancario, del sistema delle assicurazioni private e del sistema della grande distribuzione. 2. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza. 3. Il presidente ed i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente. 4. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni della Commissione anche congiuntamente ai titolari, senza esercitarne le funzioni. 5. La Commissione esprime parere obbligatorio sugli schemi di decreto ministeriale previsti dal presente Titolo e puo' essere consultata, a richiesta delle Amministrazioni interessate, su tutte le questioni di carattere generale concernenti le attivita' di cui agli articoli 133 e 134 della legge. 6. Nell'ambito della Commissione possono essere costituite sotto-commissioni tecniche o «gruppi di lavoro» ristretti per gli approfondimenti di carattere tecnico e per la tenuta dei registri di qualificazione professionale degli operatori nei diversi settori della sicurezza privata. 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - Il decreto del ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2011, n. 36, .O. - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis.L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti daldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». Note all'art. 1: - Per il testo degli articoli 257 e 260-ter del citato regio decreto n. 635 del 1940, nonche' per i riferimenti al decreto n. 269 del 1990, si veda nelle note alle premesse.

Art. 2

Definizioni

Note all'art. 2: - Per i riferimenti al regio decreto n. 773 del 1931, al regio decreto n. 635 del 1940 e al decreto n. 269 del 2010, si veda nelle note alle premesse.

Art. 3

Requisiti e caratteristiche degli organismi di certificazione indipendente

Note all'art. 3: - Per i riferimenti al decreto n. 269 del 2010, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300), pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2001, n. 140: «Art. 9 (Sanzioni amministrative). 1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza. 2. Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita'; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.».

Art. 4

Iscrizione all'elenco degli "Organismi di certificazione indipendente"

1.Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza cura la tenuta dell'elenco degli organismi di certificazione indipendente degli istituti autorizzati a norma dell'articolo 134 T.U.L.P.S.

2.L'elenco di cui al comma 1 e' pubblico e consultabile sul sito web www.poliziadistato.it

3.Per ottenere il riconoscimento di Organismo di certificazione indipendente e la relativa iscrizione all'elenco di cui al comma 1, gli enti interessati, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, debbono presentare istanza, a firma del rappresentante legale, dichiarando il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, corredata del certificato di accreditamento di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a).

Art. 5

Durata, sospensione, revoca del riconoscimento

1.All'esito della positiva valutazione dei requisiti di cui all'articolo 3, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza dispone, entro novanta giorni, il riconoscimento dell'organismo di certificazione indipendente e la sua iscrizione all'elenco di cui all'articolo 4, con indicazione della relativa categoria, come individuata dall'articolo 3, comma 1, lett. a), I e/o II e/o III. L'iscrizione all'elenco e' condizione imprescindibile per l'inizio dell'attivita'.

2.Entro novanta giorni dalla scadenza del quinquennio, il soggetto interessato richiede al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza il rinnovo del riconoscimento, che s'intende concesso salvo che la stessa autorita' ministeriale, ricorrendone i presupposti, non emetta il provvedimento di diniego con conseguente cancellazione dall'elenco. Restano ferme le ipotesi di revoca o sospensione del riconoscimento di cui ai commi 5 e 6.

3.L'Organismo di certificazione indipendente e' tenuto a dare immediata comunicazione al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza di ogni difformita' o variazione dei requisiti ovvero delle caratteristiche di cui all'articolo 3 del presente decreto.

4.Per la vigilanza sugli organismi di certificazione indipendente il Ministero dell'interno di avvale del Comitato tecnico di cui all'articolo 260-ter, comma 4, del Regolamento d'esecuzione.

7.Per le finalita' di sorveglianza e monitoraggio, il Comitato tecnico puo' effettuare ispezioni presso gli organismi di certificazione indipendente, anche su impulso e in collaborazione con le Autorita' provinciali di pubblica sicurezza.

8.Gli organismi di certificazione indipendente sono tenuti a comunicare al Comitato tecnico, entro sessanta giorni ed in forma esclusivamente telematica, dalla loro emissione, i certificati emessi nonche' le eventuali variazioni occorse in relazione alla validita' o alle caratteristiche e requisiti degli istituti certificati. Il medesimo Comitato tecnico puo' richiedere copia delle pratiche di certificazione.

Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 260-ter del citato regio n. 635 del 1940 e' riportato nelle note alle premesse.

Art. 6

Certificazione di conformita' degli istituti di vigilanza, dei relativi servizi e dei materiali utilizzati

1.Gli organismi di certificazione indipendente di cui all'articolo 4, certificano la conformita' degli istituti di vigilanza e dei servizi dagli stessi prestati, verificando il rispetto delle previsioni del decreto Ministro dell'interno 269/2010 e delle norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

3.La certificazione di conformita' degli istituti di vigilanza ha durata triennale e prevede una verifica iniziale, una prima sorveglianza entro i 12 mesi successivi, una seconda sorveglianza entro 24 mesi e una verifica di rinnovo della certificazione prima della scadenza. Almeno una verifica durante il ciclo di certificazione viene fatta con breve preavviso (cinque giorni lavorativi); e' possibile effettuare anche verifiche senza preavviso.

4.Il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione indipendente deve recare l'esplicito riferimento al decreto Ministro dell'interno 269/2010, alle norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC applicabili, nonche' alla categoria di certificazione.

6.Il certificato di cui al comma 4, deve essere prodotto dal titolare della licenza ex articolo 134 T.U.L.P.S. all'atto della comunicazione al Prefetto della completa attivazione dell'istituto di vigilanza e comunque non oltre sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione. Successivamente la certificazione deve essere prodotta in sede di rinnovo triennale della licenza.

7.Gli organismi di certificazione indipendente sono tenuti a comunicare al Prefetto ed al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla verifica effettuata, i provvedimenti di sospensione ovvero revoca del certificato emanati a carico degli istituti di vigilanza, secondo le indicazioni del decreto di cui al comma 8, ai fini della valutazione dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 257-quater del Regolamento d'esecuzione. Sono altresi' comunicate le eventuali criticita' che non comportino l'adozione di provvedimenti di sospensione o revoca del certificato.

9.Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 8, gli organismi di certificazione indipendente possono utilizzare, per la valutazione del livello di conformita' strumenti autonomamente predisposti, purche' in linea con i principi ispiratori delle norme e dei regolamenti disciplinanti la materia, finalizzati a garantire il pieno rispetto delle disposizioni del decreto Ministro dell'interno 269/2010 e dei relativi allegati.

Note all'art. 6: - Per i riferimenti al decreto n. 269 del 2010, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 257-quater del citato regio decreto n. 635 del 1940: «Art. 257-quater. 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 134 della legge, le licenze di cui al medesimo articolo sono negate quando: a) risulta che gli interessati abbiano esercitato taluna delle attivita' ivi disciplinate in assenza della prescritta licenza; b) nei confronti di taluno dei soggetti di cui all'articolo 257, comma 1, letterea) eb), o di cui all'articolo 257-bis, comma 1, letterea) eb), risulta esercitata l'azione penale per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero formulata la proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione; c) sussistono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la corretta gestione o amministrazione dell'istituto. 2. Le licenze gia' rilasciate sono revocate quando vengono a mancare i requisiti richiesti per il loro rilascio e sono revocate o sospese per gravi violazioni delle disposizioni che regolano le attivita' assentite o delle prescrizioni imposte nel pubblico interesse, compreso l'impiego di personale privo dei requisiti prescritti e, in ogni caso, di quelli indicati dall'articolo 11 della legge, ovvero per altri motivi di ordine e sicurezza pubblica. 3. Le licenze sono altresi' revocate o sospese quando e' accertato: a) il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, nei confronti del personale dipendente; b) la reiterata adozione di comportamenti o scelte, ivi comprese quelle attinenti al superamento dei limiti della durata giornaliera del servizio o ad altre gravi inadempienze all'integrale rispetto della contrattazione nazionale e territoriale della vigilanza privata, che incidono sulla sicurezza delle guardie particolari o sulla qualita' dei servizi resi in rapporto alla dotazione di apparecchiature, mezzi, strumenti ed equipaggiamenti indispensabili per la sicurezza, alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle prescrizioni dell'autorita' ed alle determinazioni del questore ai sensi delregio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 convertito dallalegge 19 marzo 1936, n. 508. 4. Le licenze sono altresi' revocate trascorso il termine di cui al comma 2 dell'articolo 257 senza che siano state osservate integralmente le prescrizioni ivi previste.».

Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

1.Gli istituti gia' autorizzati all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto debbono, entro dodici mesi da tale data, produrre al Prefetto competente il certificato di cui al comma 4 dell'articolo 6.

2.Ai fini della certificazione, gli istituti di vigilanza che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano gia' certificati secondo la norma UNI 11068, debbono, entro trentasei mesi da tale data, adeguare le caratteristiche ed i requisiti alle disposizioni recate dalla norma EN 50518 e successivi aggiornamenti. Per le licenze richieste successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni della norma EN 50518 e successivi aggiornamenti.

3.Nelle more della costituzione del Comitato tecnico di cui all'articolo 260-quater del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le funzioni dello stesso sono svolte dalla competente articolazione del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Note all'art. 7: - Per il testo dell'articolo 260-quater del citato regio decreto n. 635 del 1940, si veda nelle note alle premesse.

Art. 8

Clausola di invarianza della spesa

1.Dall'applicazione del presente regolamento non debbono derivare oneri aggiuntivi per le Amministrazioni dello Stato.

Il Ministro: Alfano

Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2014

Interno, foglio n. 1625

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