LEGGE 23 settembre 2014, n. 143

Type Legge
Publication 2014-09-23
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/2014 Vigenza internazionale dello scambio di note per l'Italia: 5 novembre 2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di Note di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dallo scambio di Note stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 126.250 annui a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Mogherini, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Accordo-art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DELL'ISTITUTO Il Governo italiano e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT); Considerato che l'articolo 2 dello Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato del 15 marzo 1940, con i successivi emendamenti, prevede che i privilegi e le immunita' dell'Istituto, e dei suoi agenti e funzionari trovino la loro definizione con accordi da stipularsi con i Governi partecipanti; Hanno convenuto che i privilegi e le immunita' di cui al suddetto articolo 2 dello Statuto organico sopra richiamato debbano intendersi definiti nel modo seguente: Articolo 1 Sede 1. La Sede dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato e' stabilita nel Palazzo Aldobrandini in Roma ad esso assegnato. 2. Il Governo italiano non puo', senza il concorso dei Consiglio di Direzione dell'istituto, destinare neppure parzialmente ad altro uso la sede anzidetta.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Beni, locali ed archivi 1. I beni dell'Istituto direttamente destinati al perseguimento d d propri fini istituzionali, sono esenti da requisizioni, espropriazioni, sequestri ed atti esecutivi, salvo che si tratti di atti esecutivi relativi a rapporti sottoposti alla giurisdizione, italiana. 2. I locali e gli archivi dell'Istituto, ed in genere tutti i documenti che gli appartengono o che sono in suo possesso. sono inviolabili.

Accordo-art. 3

Articolo 3 Agevolazioni 1. L'Istituto ed i suoi beni destinati all'esercizio delle sue funzioni sono esenti da qualsiasi imposta, diretta. 2. L'Istituto e' parificato alle Amministrazioni statali italiane agli effetti delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 3. Il materiale scientifico e. culturale (libri, riviste, giornali, manoscritti e documenti vari), il materiale e le attrezzature di ufficio importati dall'Istituto per usi inerenti ai suoi fini ufficiali, ivi compreso il materiale destinato ad usi inerenti agli stessi fini, inviati all'Istituto da Governi o da Enti a titolo gratuito o di contribuzione, sono esenti da diritti doganali e da gravami relativi all'importazione. Detto materiale non potra' essere alienato nel territorio della Repubblica italiana se non alle condizioni stabilite dalle competenti Autorita' italiane.

Accordo-art. 4

Articolo 4 Agevolazioni finanziarie e valutarie 1. Il Governo italiano agevola l'Istituto nelle operazioni di cambio attinenti alle esigenze delle sue funzioni e da' il suo appoggio affinche' esso effettui le dette operazioni alle migliori condizioni. 2. L'Istituto e' autorizzato a ricevere sovvenzioni dagli Stati membri nella moneta legale degli Stati stessi ed a depositarle ed utilizzarle per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia nel territorio dello Stato sovventore sia in quello di altro Stato, senza obbligo di cessione o di denunzia della relativa valuta alle autorita' italiane.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Comunicazioni L'Istituto gode, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato a qualsiasi altro Stato o Rappresentanza estera in Italia, per quanto concerne la precedenza e le tariffe postali, telegrafiche, radiotelegrafiche e telefoniche.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Privilegi ed immunita' dei rappresentanti dei Governi e agenti 1. I rappresentanti dei Governi partecipanti, i rappresentanti di Istituti o Organizzazioni internazionali che prendono parte alle riunioni convocate dall'Istituto e gli agenti dell'Istituto stesso, godono dei seguenti privilegi e immunita': a) immunita' dalla giurisdizione per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio della loro qualifica ufficiale, comprese le parole e gli scritti; b) esenzione per essi e per i congiunti dalle misure restrittive relative all'immigrazione e dalle altre formalita' prescritte per gli stranieri; c) facilitazioni, per quanto concerne le restrizioni monetarie e di cambio ed i loro bagagli personali, pari a quelle accordate ai rappresentanti di Governi esteri in missione temporanea ufficiale. 2. Ai fini del presente articolo sono considerati agenti: il Presidente dell'Istituto, il Segretario Generale, i membri del Consiglio di Direzione o i loro delegati, i membri del Tribunale amministrativo nonche' i delegati permanenti dell'Istituto presso le altre Organizzazioni internazionali. I nomi degli agenti verranno segnalati dal Presidente dell'Istituto al Ministero degli Affari Esteri.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Privilegi ed immunita' dei funzionari 1. I funzionari dell'Istituto godono nel territorio della Repubblica italiana dei seguenti privilegi ed immunita': a) immunita' dalla giurisdizione per gli atti compiuti nella loro qualifica ufficiale e nei limiti delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti; b) esenzione - per i funzionari che non siano di nazionalita' italiana e non abbiano la loro residenza abituale in Italia da data anteriore a quella della fondazione dell'Istituto - da ogni imposta diretta erariale o di enti locali sugli stipendi, emolumenti ed indennita' che siano loro versati a titolo di remunerazione dall'Istituto; c) diritto, per i funzionari che non siano di nazionalita' italiana, di importare in franchigia dai diritti doganali ed esenti da ogni altra restrizione, il mobilio e gli effetti personali purche' l'importazione avvenga entro un anno dalla data della loro immissione in funzione all'Istituto, e di esportare detti oggetti alle medesime condizioni al momento della loro partenza definitiva. 2. Le categorie dei funzionari dell'Istituto ai quali sono applicati i privilegi e le immunita' previste. dal presente articolo saranno determinate dal Presidente dell'Istituto, d'accordo con il Ministero degli Affari Esteri. 3. I privilegi e le immunita' di cui sopra sono concessi ai funzionari nel solo interesse dell'Istituto e non a beneficio personale dei medesimi. L'Istituto avra' quindi il diritto ed il dovere di rinunciare alle immunita' nei confronti di qualsiasi funzionario nei casi in cui, a suo giudizio, detta immunita' ostacoli il corso della giustizia e possa essere rimossa senza arrecar pregiudizio agli interessi dell'Istituto.

Accordo-art. 8

Articolo 8 Agli agenti ed ai funzionari indicati negli articoli 6 e 7 verra' rilasciata una carta speciale con l'indicazione della qualifica ufficiale e l'attestazione che essi godono, rispettivamente, dei privilegi e delle immunita' specificate in detti articoli.

Accordo-art. 9

Articolo 9 Il presente Accordo entrera' in vigore quindici giorni dopo che il Governo italiano avra' notificato all'Istituto che sono stati effettuati gli adempimenti previsti a tal fine dall'ordinamento italiano. FATTO a Roma il 20 luglio 1967, in duplice esemplare. Per il Governo Italiano Per L'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato FANFANI Ernesto EULA

Nota verbale

Parte di provvedimento in formato grafico NOTA VERBALE L'istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed ha l'onore di riferirsi alla Nota Verbale del 5 giugno 1995 ad esso indirizzata ed il cui testo e' il seguente: "Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana presenta i suoi complimenti all'istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato e ha l'onore di proporre i seguenti emendamenti all'accordo di sede con il Governo della Repubblica italiana firmato a Roma il 20 luglio 1967 e ratificato con legge 12 dicembre 1969 n. 1074 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale no. 21 del 26.1.1970. Articolo 3 Agevolazioni fiscali 1) L'istituto ed i suoi beni destinati all'esercizio delle sue funzioni sono esenti da qualsiasi imposta diretta e dai diritti riscossi dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie e dai comuni. 2) a) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni, l'istituto godra', agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni e agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo sugli atti, contratti, formalita', operazioni finanziarie occorrenti per il conseguimento delle sue finalita'. b) Per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) l'Istituto godra' della non imponibilita' al tributo su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente accordo, per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a lire italiane un milione o per il maggior valore che potra' essere stabilito in linea generale dalle competenti autorita' italiane. c) L'Istituto sara' esente dalle imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale. d) L'istituto sara' anche esentato dall'imposta di consumo, e relative addizionali, sull'energia elettrica e dall'imposta di consumo, relativa addizionale e imposta regionale sostitutiva, sul gas metano, consumati dall'UNIDROFT, con esclusione degli impianti ad uso privato. e) L'Istituto sara' esentato da diritti doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'istituto per attivita' istituzionali fatte salve le esigenze di natura sanitaria e fitosanitaria. Tuttavia l'istituto non chiedera' l'esenzione da diritti doganali e da ogni altra imposizione su merci importate per un valore inferiore a lire italiane un milione o da altro maggior valore che competenti autorita' italiane potranno fissare in linea generale. f) L'istituto sara' esente da diritti doganali e da ogni altro diritto, come pure ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione dagli autoveicoli destinati all'uso ufficiale" dell'Istituto e all'uso dei suo Presidente e del suo Segretario Generale, nonche' dei pezzi di ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'istituto beneficera' altresi' dell'esenzione dalle tasse automobilistiche. I carburanti ed i lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e esenzione dalle imposte di fabbricazione in limiti di contingenti da fissare mediante accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Istituto. g) Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non si applicheranno a tasse e dazi corrispettivi di servizi resi dall'Istituto. Articolo 6 Privilegi e immunita' dei rappresentanti dei governi e agenti 3) Oltre ai privilegi e alle immunita' specificate nel precedente paragrafo 1 al Presidente saranno accordati i privilegi e le immunita', le esenzioni e le facilitazioni concesse agli Ambasciatori capi missione, purche', per quanto concerne i privilegi fiscali, non si tratti di cittadino italiano o residente permanente in Italia. Articolo 9 a) Il personale dell'istituto deve essere obbligatoriamente assicurato per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e la previdenza, presso Fondi o Istituti assicurativi pubblici o privati dello Stato italiano o di altro stato, i cui Regolamenti devono essere portati a conoscenza delle competenti Autorita' italiane. L'assistenza sanitaria obbligatoria deve comprendere i familiari a carico, individuati ai sensi del pertinente Regolamento. b) I membri residenti in Italia sono tenuti a versare i contributi sanitari sui redditi diversi dagli emolumenti corrisposti dall'UNIDROIT, dichiarati nella denuncia annuale dei redditi. c) Le prestazioni sanitarie erogate dal S.S.N. sono rimborsate dall'Istituto assicuratore prescelto dall'UNIDROIT o direttamente dall'assistito alla struttura sanitaria che ha reso la prestazione nei limiti previsti dalla polizza assicurativa del predetto istituto, che deve garantire livelli di assistenza non inferiori a quelli assicurati dalle Agenzie Specializzate dell'ONU; le prestazioni che non rientrano in tali limiti sono a carico del S.S.N. nel rispetto dei livelli di assistenza sanitaria garantiti dallo stesso Servizio ai cittadini residenti assicurati. Articolo 9 L'attuale articolo 9 sara' quindi numerato come art. 10. Il Ministero degli Affari Esteri, intendendo che la presente nota e la risposta costituiranno un accordo tra le parti che entrera' in vigore al momento della notifica del completamento della procedura di recepimento, si avvale dell'occasione per rinnovare all'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato l'espressione della massima considerazione." L'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato con il presente atto accetta la proposta variazione dell'Accordo di Sede firmato il 20 luglio 1967. Esso intende che la nota di cui sopra e la presente nota costituiscano un accordo fra le due parti. L'istituto internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana l'espressione della piu' atta considerazione. Roma, 9 giugno 1995 Parte di provvedimento in formato grafico ----------------------------- Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana Piazzale della Farnesina 1 00100 ROMA

Nota verbale

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