DECRETO 24 luglio 2014, n. 148
2.Potranno fruire delle agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 le imprese che hanno stipulato apposita convenzione con la Direzione dell'Istituto penitenziario ove sono ristretti i lavoratori assunti.
Note all'art. 3: - Per la legge 26 luglio 1975, n. 354, si veda nelle note alle premesse.
Art. 4
Cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto
1.Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semiliberta' o del lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di semiliberta' o ammesso al lavoro all'esterno. Nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semiliberta' o del lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il credito di imposta di cui all'articolo 1 spetta per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto, a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato mentre il soggetto era ristretto.
Note all'art. 4: - Per la legge 26 luglio 1975, n. 354, si veda nelle note alle premesse.
Art. 5
Utilizzazione del credito di imposta
1.Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non assume rilievo ai fini del rapporto di deducibilita' degli interessi passivi e delle spese generali, ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2.Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3.Il credito di imposta e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in riferimento al quale e' concesso.
4.Le agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono cumulabili con altri benefici, concessi a fronte dei medesimi costi ammissibili, in misura comunque non superiore al costo sostenuto per il lavoratore assunto o per la sua formazione.
5.Le agevolazioni sono fruite nel rispetto del limite annuale di euro 250.000 previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
6.Per i crediti di imposta maturati precedentemente al 2013 e non ancora utilizzati in compensazione e per quelli maturati in relazione ai costi sostenuti negli anni 2013 e 2014 continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
7.A decorrere dall'anno 2015 l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta ai sensi del comma 2 avviene esclusivamente presentando il modello F24 attraverso i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Non sono accettate operazioni di versamento eseguite con modalita' differenti.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 61 e dell'art. 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi [Testo post riforma 2004]): «Art. 61 (Interessi passivi [Testo post riforma 2004]). - 1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell' art. 15.». «Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa [Testo post riforma 2004]). - 1. - 2. - 3. - 3-bis. - 3-ter. - 3-quater. - 3-quinquies. - 4. (Omissis). 5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. 7. - 8. - 9. (Omissis).». - Per il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e per la legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note alle premesse.
Art. 6
Procedimento di accesso al credito di imposta
1.A decorrere dall'anno 2015 i soggetti che intendono fruire del credito di imposta devono presentare, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per cui si chiede la fruizione del beneficio, una istanza, relativa sia alle assunzioni gia' effettuate che a quelle che si prevede di effettuare, presso l'istituto penitenziario con il quale hanno stipulato la convenzione di cui all'articolo 3, comma 2, che indichi i detenuti o internati lavoranti all'interno dell'istituto, i detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero i semiliberi, quantificando l'ammontare del credito d'imposta che intendono fruire per l'anno successivo. L'Istituto penitenziario provvede a trasmettere le istanze ricevute al competente Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria.
2.Le istanze di cui al comma 1 sono trasmesse a cura dei Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle stesse di cui al comma 1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria entro i successivi trenta giorni determina l'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario per l'anno successivo dandone tempestiva comunicazione agli interessati, anche mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia. Nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti eccedano le risorse stanziate, l'accoglimento delle istanze e' effettuato rideterminando gli importi fruibili in misura proporzionale alle risorse stesse.
3.Le agevolazioni sono fruite con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 7, a seguito della avvenuta comunicazione di cui al precedente comma 2, nei limiti dell'importo del credito d'imposta complessivamente concesso e dell'importo maturato mensilmente sulla base dell'effettivo sostenimento dei costi relativi al personale che rientra tra le categorie agevolabili. L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per un importo superiore a quello concesso determinera' lo scarto delle relative operazioni di versamento.
4.Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai fini di cui al comma 3, trasmette con modalita' telematica all'Agenzia delle entrate i dati dei soggetti ammessi a fruire del credito d'imposta e degli importi a ciascuno spettanti, nonche' le eventuali revoche anche parziali. L'Agenzia delle entrate, anche per le compensazioni relative agli anni 2013 e 2014, trasmette al Ministero della giustizia, con le medesime modalita', i dati relativi ai crediti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5.Le modalita' e i termini di trasmissione dei dati di cui al comma 4 sono stabilite con provvedimenti adottati d'intesa tra gli uffici dirigenziali delle amministrazioni interessate.
6.In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni o dei requisiti previsti dalla norma, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, oltre a revocare il credito d'imposta concesso, procede contestualmente, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilita' di ordine civile, penale ed amministrativo.
7.Fino alla entrata in funzione del procedimento di cui all'articolo 5, comma 7, per l'utilizzo dei crediti di imposta gia' maturati e non ancora utilizzati in compensazione, continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e le relative direttive del Ministero della giustizia che prevedono le modalita' di attribuzione del beneficio. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e l'Agenzia delle entrate concorderanno le modalita' con le quali monitorare i crediti maturati nel corso del 2013 e del 2014 non utilizzati entro lo stesso anno.
Note all'art. 6: - Per la legge 26 luglio 1975, n. 354, per il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e per il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, si veda nelle note alle premesse.
Art. 7
Risorse disponibili
1.Per l'anno 2013 il credito d'imposta di cui agli articoli 1 e 2 e' concesso fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 12.602.828,00.
2.Le risorse destinate all'agevolazione fiscale in argomento sono trasferite dal Ministero della giustizia sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» per consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate.
3.Per gli anni a decorrere dal 2014 e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale il credito d'imposta, di cui agli articoli 1 e 2, e' concesso fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 6.102.828,00. L'importo delle risorse di cui al comma 1, eventualmente non utilizzate nell'anno 2013, dovra' essere comunque versato sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per reintegrare detta contabilita' speciale delle somme utilizzate negli anni precedenti dall'Agenzia delle entrate ai fini della lordizzazione dei predetti crediti d'imposta, in eccedenza rispetto a quanto versato dal Ministero della giustizia alla contabilita' speciale medesima.
Titolo II Sgravi contributivi
Art. 8
Criteri per la concessione degli sgravi contributivi
1.Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dai soggetti beneficiari relativamente alla retribuzione corrisposta ai detenuti o internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e ai condannati ed internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ridotte nella misura del 95 per cento per gli anni a decorrere dal 2013 e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 4, comma 3-bis della legge 8 novembre 1991, n. 381, per quanto attiene alle quote a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.
2.Gli sgravi contributivi di cui al comma 1 si applicano anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semiliberta' o del lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ammesso alla semiliberta' o al lavoro all'esterno. Nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semiliberta' o del lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, gli sgravi contributivi di cui al comma 1 si applicano per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto, a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ristretto.
3.Per l'anno 2013 l'agevolazione contributiva di cui al comma 1 e' concessa fino alla concorrenza di euro 8.045.284,00.
4.Per gli anni a decorrere dal 2014 fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale l'agevolazione contributiva e' concessa fino alla concorrenza di euro 4.045.284,00.
5.Il rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli oneri derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 e' effettuato sulla base di apposita rendicontazione. Le agevolazioni contributive di cui al presente articolo sono riconosciute dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro a cui l'Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico, ai fini del rispetto delle risorse stanziate. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate derivanti dal presente articolo fornendo i relativi elementi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il Ministro della giustizia Orlando Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti
Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 2704
Note all'art. 8: - Per la legge 26 luglio 1975, n. 354, e per la legge 8 novembre 1991, n. 381, si veda nelle note alle premesse.
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)