LEGGE 3 ottobre 2014, n. 150

Type Legge
Publication 2014-10-03
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 25/10/2014 Vigenza internazionale del protocollo per l'Italia: dal 20 gennaio 2015

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo e lo Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo e allo Scambio di Lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo IV del Protocollo stesso.

Art. 3

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Mogherini, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Protocollo-art. I

Allegato PROTOCOLLO AGGIUNTIVO RECANTE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA ITALIA E LUSSEMBURGO Intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Granducato di Lussemburgo, desiderosi di concludere un Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, e Protocollo, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981 (qui di seguito «la Convenzione»), hanno convenuto quanto segue: Art. I. Il paragrafo 3) (a) e (b) dell'articolo 2 e' soppresso e sostituito dal seguente: «a) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle societa'; 3) l'imposta regionale sulle attivita' produttive; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"), b) per quanto concerne il Lussemburgo: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle societa'; 3) l'imposta sul patrimonio; 4) l'imposta commerciale comunale; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta lussemburghese").».

Protocollo-art. II

Art. II. Il paragrafo 1) (i) (2) dell'articolo 3 e' soppresso e sostituito dal seguente: «2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze.».

Protocollo-art. III

Art. III. L'articolo 27 (Scambio di informazioni) della vigente Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente: «1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2. 2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi inclusi l'autorita' giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attivita' precedenti. Le persone o autorita' sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. 4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformita' al presente articolo, l'altro Stato contraente utilizzera' i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede e' soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perche' lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali. 5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualita' di agente o fiduciario o perche' dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.».

Protocollo-art. IV

Art. IV. 1. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica in conformita' alle procedure applicabili in Lussemburgo e in Italia. Gli Stati contraenti si notificheranno per iscritto, per le vie diplomatiche, il completamento delle rispettive procedure. 2. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data dell'ultima delle notifiche di cui al paragrafo 1. Le sue disposizioni avranno effetto per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare della firma del Protocollo stesso. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto in duplice esemplare a Lussemburgo, il 21 giugno 2012 nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana del Granducato di Lussemburgo Parte di provvedimento in formato grafico

Lettere

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE' DE LUXEMBOURG Ministere des Finances Le Ministre des Finances Lussemburgo, 21 giugno 2012 Eccellenza, Ho l'onore di riferirmi al protocollo firmato oggi che modifica la Convenzione tra Lussemburgo e Italia intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale (qui di seguito "la Convenzione") e di proporre per conto del Granducato di Lussemburgo le seguenti intese: 1. Resta inteso che l'autorita' competente dello Stato destinatario della richiesta provvede a fornire su richiesta dell'autorita' competente dello Stato richiedente le informazioniper le finalita' indicate all'Articolo 27. 2. Resta inteso che lo scambio di informazioni su richiesta puo' anche includere redditi, o elementi di reddito, che rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni della Direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio. 3. L'autorita' competente dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni all'autorita' competente dello Stato destinatario della richiesta nel caso in cui produca una richiesta di informazioni ai sensi della Convenzione al fine di dimostrare la presumibile rilevanza delle informazioni contenute nella richiesta: a) le informazioni sufficienti ad identificare la persona sottoposta a verifica o indagine (in genere, nome e, se conosciuti, un indirizzo, un numero di conto o analoghe informazioni utili all'identificazione; b) una dichiarazione circa l'informazione richiesta in cui se ne specifica la natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato destinatario della richiesta; c) la finalita' fiscale per la quale si richiedono le informazioni; ./.. Sua Eccellenza Prof. Vittorio Grilli Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze ROMA Parte di provvedimento in formato grafico d) i motivi per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dallo Stato destinatario della richiesta o siano in possesso o sotto il controllo di una persona che rientra nella giurisdizione dello Stato destinatario della richiesta; e) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone ritenute in possesso delle informazioni richieste; f) una dichiarazione secondo la quale lo Stato richiedente e' ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, tranne quando tale ricorso avrebbe dato adito a difficolta' eccessive. Qualora il Governo italiano accetti tali intese, ho l'onore di proporre che la presente nota e la nota di risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un accordo tra i nostri Governi che diventera' parte integrante della Convenzione alla data dell'entrata in vigore del Protocollo. Luc Frieden (Firma) Parte di provvedimento in formato grafico Lussemburgo, 21 giugno 2012 Eccellenza, ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Vostra Eccellenza del 21 giugno 2012, del seguente tenore: "Ho l'onore di riferirmi al protocollo firmato oggi che modifica la Convenzione tra Lussemburgo e Italia intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale (qui di seguito "la Convenzione") e di proporre per conto del Granducato di Lussemburgo le seguenti intese: 1. Resta inteso che l'autorita' competente dello Stato destinatario della richiesta provvede a fornire su richiesta dell'autorita' competente dello Stato richiedente le informazioni per le finalita' indicate all'Articolo 27. 2. Resta inteso che lo scambio di informazioni su richiesta puo' anche includere redditi, o elementi di reddito, che rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni della Direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio. 3. L'autorita' competente dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni all'autorita' competente dello Stato destinatario della richiesta nel caso in cui produca una richiesta di informazioni ai sensi della Convenzione al fine di dimostrare la presumibile rilevanza delle informazioni contenute nella richiesta: a) le informazioni sufficienti ad identificare la persona sottoposta a verifica o indagine (in genere, nome e, se conosciuti, un indirizzo, un numero di conto o analoghe informazioni utili all'identificazione; b) una dichiarazione circa l'informazione richiesta in cui se ne specifica la natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato destinatario della richiesta; c) la finalita' fiscale per la quale si richiedono le informazioni; ---------------------- S.E. Luc Frieden Ministro delle Finanze LUSSEMBURGO Parte di provvedimento in formato grafico d) i motivi per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dallo Stato destinatario della richiesta o siano in possesso o sotto il controllo di una persona che rientra nella giurisdizione dello Stato destinatario della richiesta; e) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone ritenute in possesso delle informazioni richieste; f) una dichiarazione secondo la quale lo Stato richiedente e' ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, tranne quando tale ricorso avrebbe dato adito a difficolta' eccessive. Qualora il Governo italiano accetti tali intese, ho l'onore di proporre che la presente Nota e la Nota di risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un accordo tra i nostri Governi che diventera' parte integrante della Convenzione alla data dell'entrata in vigore del Protocollo." Ho, inoltre, l'onore di accettare le intese contenute nella Nota di Vostra Eccellenza, per conto del Governo italiano. Pertanto, la Nota di Vostra Eccellenza e la presente Nota costituiranno un accordo tra i nostri Governi che diventera' parte integrante della Convenzione alla data dell'entrata in vigore del Protocollo. Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. Vittorio Grilli Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze (Firma) Parte di provvedimento in formato grafico

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