LEGGE 3 ottobre 2014, n. 152
Entrata in vigore del provvedimento: 26/10/2014 Vigenza internazionale del protocollo per l'Italia: 20 maggio 2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 del Protocollo stesso.
Art. 3
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Mogherini, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato
Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-art. 1
Parte di provvedimento in formato grafico MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Comitato Interministeriale dei Diritti Umani Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali Firmato a New York il 10 dicembre 2008 (Traduzione a cura della Segreteria del Comitato Interministeriale dei Diritti Umani) 4 febbraio 2009 PROTOCOLLO FACOLTATIVO RELATIVO AL PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI Preambolo Gli Stati Parti al presente Protocollo, Considerando che, in conformita' ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignita' inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della liberta', della giustizia e della pace nel mondo, Prendendo nota che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignita' e diritti e che ognuno puo' avvalersi di tutti i diritti e le liberta' proclamati nella Dichiarazione, senza alcuna distinzione, segnatamente di razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale o sociale, patrimonio, nascita o altra condizione, Rammentando che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e i Patti internazionali sui diritti umani riconoscono che l'ideale dell'essere umano libero, che goda della liberta' dalla paura e dal bisogno, puo' essere conseguito soltanto se vengono create condizioni che consentano ad ognuno di godere dei propri diritti civili, culturali, economici, politici e sociali, Riaffermando l'universalita', l'indivisibilita', l'interdipendenza e l'interrelazione di tutti i diritti umani e liberta' fondamentali, Rammentando che ciascuno degli Stati Parti del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (di qui innanzi indicato come il Patto) si impegna ad operare, sia individualmente sia attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse di cui dispone, al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative, la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto, Considerando che, per meglio assicurare il conseguimento dei fini del Patto e l'applicazione delle sue disposizioni, sarebbe opportuno conferire al Comitato sui diritti economici, sociali e culturali (di qui innanzi indicato come il Comitato) il potere di svolgere le funzioni previste nel presente Protocollo, Convengono quanto segue: Articolo 1 Competenza del Comitato a ricevere ed esaminare le comunicazioni 1. Ogni Stato Parte del Patto che diviene parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare le comunicazioni previste dalle disposizioni del presente Protocollo. 2. Il Comitato non puo' ricevere alcuna comunicazione concernente uno Stato Parte del Patto che non sia parte del presente Protocollo.
Protocollo-art. 2
Articolo 2 Comunicazioni Le comunicazioni possono essere presentate da individui o gruppi di individui o in rappresentanza di individui o gruppi di individui soggetti alla giurisdizione di uno Stato Parte che pretendano di essere vittime di una violazione, da parte di quello Stato Parte, di uno dei diritti economici, sociali e culturali enunciati nel Patto. Una comunicazione non puo' essere presentata in rappresentanza di individui o gruppi di individui se non con il loro assenso a meno che l'autore non possa dimostrare che agisce in loro rappresentanza senza tale assenso.
Protocollo-art. 3
Articolo 3 Ammissibilita' 1. Il Comitato non esamina alcuna comunicazione senza aver accertato che siano stati esauriti tutti i ricorsi interni disponibili. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi. 2. Il Comitato dichiara inammissibile una comunicazione quando: (a) non e' stata presentata entro i dodici mesi successivi all'esaurimento dei ricorsi interni, salvo nel caso in cui l'autore puo' dimostrare che non e' stato possibile presentare la comunicazione entro tale termine; (b) i fatti oggetto della comunicazione sono avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo per lo Stato Parte coinvolto, a meno che quei fatti persistano dopo quella data; (c) riguarda una questione che e' stata gia' esaminata dal Comitato o e' stata ovvero e' in corso di esame presso un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamento; (d) e' incompatibile con le disposizioni del Patto; (e) e' manifestamente infondata o insufficientemente motivata o basata esclusivamente su informazioni diffuse dai mezzi di comunicazione; (f) costituisce un abuso del diritto a presentare una comunicazione; (g) e' anonima o non e' presentata per iscritto.
Protocollo-art. 4
Articolo 4 Comunicazioni cui non risulti un pregiudizio evidente Il Comitato puo', ove necessario, rifiutare di esaminare una comunicazione da cui non risulti che l'autore abbia subito un pregiudizio evidente, a meno che il Comitato ritenga che la comunicazione sollevi una grave questione d'importanza generale.
Protocollo-art. 5
Articolo 5 Misure conservative 1. Dopo la ricezione di una comunicazione e prima di prendere una decisione sul merito, il Comitato puo' sottoporre in ogni momento all'urgente attenzione dello Stato Parte interessato una richiesta affinche' lo Stato Parte adotti le misure conservative che possano essere necessarie in circostanze eccezionali al fine di evitare che alla vittima o alle vittime delle presunte violazioni siano causati danni irreparabili. 2. Il Comitato non pregiudica la sua decisione sulla ricevibilita' o sul merito della comunicazione per il solo fatto di esercitare la facolta' riconosciutagli dal paragrafo 1 del presente articolo.
Protocollo-art. 6
Articolo 6 Trasmissione della comunicazione 1. A meno che non la consideri d'ufficio inammissibile senza un riferimento allo Stato Parte interessato, il Comitato sottopone in via confidenziale ogni comunicazione presentatagli all'attenzione dello Stato Parte interessato. 2. Lo Stato interessato presenta al Comitato, nel termine di sei mesi, spiegazioni scritte o dichiarazioni che chiariscano la questione e che indichino, ove del caso, le misure correttive adottate.
Protocollo-art. 7
Articolo 7 Regolamento amichevole 1. Il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati Parti interessati al fine di pervenire ad un regolamento amichevole della questione fondato sul rispetto degli obblighi enunciati nel Patto. 2. Ogni accordo di regolamento amichevole mette fine all'esame della comunicazione presentata ai sensi del presente Protocollo.
Protocollo-art. 8
Articolo 8 Esame delle comunicazioni 1. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 2 del presente Protocollo tenendo conto di tutta la documentazione che gli e' stata sottoposta, a condizione che tale documentazione sia trasmessa alle parti interessate. 2. Il Comitato esamina a porte chiuse le comunicazioni che gli sono indirizzate ai sensi del presente Protocollo. 3. Quando esamina una comunicazione presentata ai sensi del presente Protocollo, il Comitato puo' consultare, ove sia appropriato, la documentazione pertinente emanata da altri organi o istituzioni specializzate, fondi, programmi e meccanismi delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali, ivi compresi i sistemi regionali dei diritti umani, e ogni osservazione o commento dello Stato Parte interessato. 4. Quando esamina una comunicazione presentata ai sensi del presente Protocollo, il Comitato valuta la ragionevolezza delle misure adottate dallo Stato Parte conformemente alle disposizioni della parte seconda del Patto. Nell'ambito di tale valutazione, il Comitato tiene conto del fatto che lo Stato puo' adottare un ventaglio di misure per mettere in atto i diritti enunciati nel Patto.
Protocollo-art. 9
Articolo 9 Seguiti delle osservazioni del Comitato 1. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette le proprie osservazioni sulla comunicazione, accompagnate, ove del caso, dalle proprie raccomandazioni alle parti interessate. 2. Lo Stato Parte esamina debitamente le osservazioni e le eventuali raccomandazioni del Comitato e sottopone al Comitato, nel termine di sei mesi, una risposta scritta contenente informazioni sulle azioni intraprese alla luce delle osservazioni e raccomandazioni del Comitato. 3. Il Comitato puo' invitare lo Stato Parte a sottoporgli un complemento d'informazione sulle misure adottate a seguito delle sue osservazioni o delle sue eventuali raccomandazioni, incluso, nel caso in cui il Comitato lo ritenga appropriato, nei successivi rapporti dello Stato Parte presentati ai sensi degli articoli 16 e 17 del Patto.
Protocollo-art. 10
Articolo 10 Comunicazioni interstatali 1. Ogni Stato Parte del presente Protocollo puo' dichiarare in qualsiasi momento, in base al presente articolo, di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni, nelle quali uno Stato Parte pretenda che un altro Stato Parte non adempie agli obblighi derivanti dal Patto. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere ricevute ed esaminate soltanto se provenienti da uno Stato Parte che abbia dichiarato di riconoscere per quanto lo concerne la competenza del Comitato. Il Comitato non puo' ricevere alcuna comunicazione riguardante uno Stato Parte che non abbia fatto tale dichiarazione. Alle comunicazioni ricevute in conformita' al presente articolo si applica la procedura seguente: (a) se uno Stato Parte del presente Protocollo ritiene che un altro Stato Parte non adempie ai propri obblighi derivanti dalla norma del Patto, esso puo' richiamare sulla questione, mediante comunicazione scritta, l'attenzione di tale Stato. Lo Stato Parte puo' anche informare il Comitato della questione. Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario fara' pervenire allo Stato che gli ha inviato la comunicazione delle spiegazioni, o altre dichiarazioni scritte intese a chiarire la questione, che dovrebbero includere, purche' cio' sia possibile e pertinente, riferimenti alle procedure e ai ricorsi interni gia' utilizzati, o tuttora pendenti ovvero ancora esperibili; (b) se, nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, la questione non e' stata definita con soddisfazione di entrambi gli Stati Parti interessati, tanto l'uno che l'altro hanno il diritto di deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia al Comitato sia all'altro Stato interessato; (c) il Comitato puo' entrare nel merito di una questione ad esso deferita soltanto dopo avere accertato che tutti i ricorsi interni disponibili siano stati esperiti ed esauriti. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi; (d) salvo quanto stabilito alla lettera c) del presente paragrafo, il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto degli obblighi enunciati nel Patto; (e) quando esamina le comunicazioni previste dal presente articolo il Comitato tiene seduta a porte chiuse; (f) in ogni questione ad esso deferita conformemente alla lettera b) del presente paragrafo, il Comitato puo' chiedere agli Stati Parti interessati, di cui alla lettera b), di fornire qualsiasi informazione pertinente; (g) gli Stati Parti interessati, di cui alla lettera b) del presente paragrafo, hanno diritto di farsi rappresentare quando la questione viene esaminata dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per iscritto, o in entrambe le forme; (h) con la debita celerita' dalla data di ricezione della notifica prevista alla lettera b) del presente paragrafo, il Comitato deve presentare un rapporto come segue: (i) se e' stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera d) del presente paragrafo, il Comitato limita il suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta; se non e' stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera d), il Comitato espone, nel proprio rapporto, i fatti pertinenti concernenti l'oggetto della controversia tra gli Stati Parti interessati. Il testo delle osservazioni scritte e i verbali delle osservazioni orali presentate dagli Stati Parti interessati vengono allegati al rapporto. Il Comitato puo' anche comunicare ai soli Stati Parti interessati ogni opinione che esso possa considerare pertinente alla materia. Per ogni questione, il rapporto e' comunicato agli Stati Parti interessati. 2. Gli Stati Parti depositano la dichiarazione da loro resa conformemente al paragrafo 1 del presente articolo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli altri Stati Parti. La dichiarazione puo' essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica diretta al Segretario Generale. Tale ritiro non pregiudica l'esame di qualsiasi questione che formi oggetto di una comunicazione gia' inviata in base al presente articolo; dopo che il Segretario Generale ha ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, non potra' essere ricevuta nessun'altra comunicazione di uno Stato Parte, ai sensi del presente articolo, salvo che lo Stato Parte interessato abbia fatto una nuova dichiarazione.
Protocollo-art. 11
Articolo 11 Procedura d'inchiesta 1. Ogni Stato Parte del presente Protocollo puo' dichiarare in ogni momento di riconoscere la competenza del Comitato ai fini del presente articolo. 2. Qualora il Comitato riceva informazioni attendibili indicanti violazioni gravi o sistematiche, da parte di uno Stato Parte, dei diritti economici, sociali e culturali enunciati nel Patto, il Comitato invita quello Stato Parte a cooperare nell'esaminare le informazioni e a presentare le proprie osservazioni riguardanti le informazioni in questione. 3. Basandosi sulle osservazioni eventualmente formulate dallo Stato Parte interessato nonche' su ogni altra informazione attendibile di cui disponga, il Comitato puo' incaricare uno o piu' dei suoi membri di condurre un'inchiesta e di riferirne senza indugio i risultati al Comitato. Ove cio' sia giustificato e con il consenso dello Stato Parte, l'inchiesta puo' includere una visita nel territorio di quello Stato. 4. L'inchiesta mantiene un carattere confidenziale e la cooperazione dello Stato Parte viene sollecitata in ogni fase della procedura. 5. Dopo aver esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato li trasmette allo Stato Parte interessato accompagnati, ove del caso, da commenti e raccomandazioni. 6. Lo Stato Parte interessato presenta le sue osservazioni al Comitato, entro sei mesi dalla ricezione dei risultati dell'inchiesta e dei commenti e raccomandazioni trasmessi dal Comitato. 7. Al termine della procedura d'inchiesta avviata ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato puo' decidere, dopo aver consultato lo Stato Parte interessato, di includere un resoconto succinto dei risultati della procedura nel rapporto annuale previsto dall'articolo 15 del presente Protocollo. 8. Ogni Stato Parte che abbia fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo puo', in ogni momento, ritirare la dichiarazione stessa mediante notifica indirizzata al Segretario Generale.
Protocollo-art. 12
Articolo 12 Seguiti della procedura d'inchiesta 1. Il Comitato puo' invitare lo Stato Parte interessato ad includere, nel rapporto che e' tenuto a presentare ai sensi degli articoli 16 e 17 del Patto, precisazioni sulle misure adottate a seguito di un'inchiesta condotta ai sensi dell'articolo 11 del presente Protocollo. 2. Al termine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 11, paragrafo 6, il Comitato puo', ove del caso, invitare lo Stato Parte interessato ad informarlo circa le misure adottate a seguito dell'inchiesta.
Protocollo-art. 13
Articolo 13 Misure di protezione Ogni Stato Parte prende tutte le misure necessarie per garantire che le persone sottoposte alla sua giurisdizione non siano oggetto di alcuna forma di maltrattamento o intimidazione in conseguenza del fatto che abbiano indirizzato al Comitato delle comunicazioni ai sensi del presente Protocollo.
Protocollo-art. 14
Articolo 14 Assistenza tecnica e cooperazione internazionale 1. Ove lo ritenga necessario e con il consenso dello Stato Parte interessato, il Comitato trasmette alle agenzie specializzate, fondi e programmi delle Nazioni Unite e agli altri organismi competenti, le proprie osservazioni o raccomandazioni riguardanti le comunicazioni e le indagini da cui emerga una necessita' di consulenza e assistenza tecnica, accompagnate, ove del caso, da commenti e suggerimenti dello Stato Parte relativamente alle osservazioni o raccomandazioni in questione. 2. Il Comitato puo' anche portare all'attenzione di detti organismi, con il consenso dello Stato Parte interessato, ogni questione sollevata dalle comunicazioni esaminate ai sensi del presente Protocollo che possa agevolarli a pronunziarsi, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sull'opportunita' di misure internazionali appropriate al fine di assistere lo Stato Parte a progredire nel percorso di attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto. 3. In conformita' alle procedure pertinenti dell'Assemblea Generale, sara' costituito un fondo fiduciario che sara' amministrato conformemente al regolamento finanziario e alle regole di gestione finanziaria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, destinato a fornire agli Stati Parti, con il consenso dello Stato Parte interessato, un'assistenza specializzata e tecnica per una migliore attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto, al fine di contribuire a rafforzare le capacita' nazionali nel campo dei diritti economici, sociali e culturali nel contesto del presente Protocollo. 4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'obbligo di ogni Stato Parte di adempiere agli obblighi contratti ai sensi del Patto.
Protocollo-art. 15
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